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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 13584/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; letta la memoria prodotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuti i ricorsi inammissibili, perché generici, non essendosi confrontati i ricorrenti con le ampie argomentazioni della sentenza impugnata e, quanto, al Buratti, anche perché manifestamente infondato essendo l'imputato chiamato a rispondere di un fatto diverso rispetto a quello contestato a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de )e ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; letta la memoria prodotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuti i ricorsi inammissibili, perché generici, non essendosi confrontati i ricorrenti con le ampie argomentazioni della sentenza impugnata e, quanto, al Buratti, anche perché manifestamente infondato essendo l'imputato chiamato a rispondere di un fatto diverso rispetto a quello contestato a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de )e ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 13584/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris