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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 novembre 1984

Cassazione n. 30685/2024

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pavia il 29/11/1984 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 10/2/1987 avverso il decreto della Corte di Appello di Milano in data 22/9/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello del proposto [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Milano che, in data 28 aprile 2022, aveva ordinato la confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 1 ©sL, formalmente intestata alla Folino ma ritenuta di fatto riconducibile al Vinotti, dei saldi attivi dei conti correnti accesi dai ricorrenti e dei libretti di risparmio a nome di [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali con unico atto hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e art. 1 comma 1 lett. b) e 24,comma 1, d.lgs n. 159/2011.

I difensori, richiamata la documentazione prodotta dinanzi la Corte d'Appello, relativa alla richiesta di definizione agevolata dei tributi dovuti dal Vinotti all'erario, comprensiva delle somme non versate a titolo di IRPEF e IRAP per gli anni 2015,2016,2017, sostengono che la procedura di regolarizzazione fiscale dimostra una maggiore capacità reddituale del proposto non formalmente dichiarata al fisco.

Lamentano, quindi, che la Corte territoriale ha disatteso le allegazioni difensive con motivazione apparente ritenendo la strumentalità della procedura di definizione agevolata che, in ogni caso, dimostrerebbe la consumazione di reati tributari non opponibili nel procedimento di prevenzione, nonostante si tratti di emergenze di carattere decisivo in quanto afferenti la maggiore capacità economica del ricorrente per un protratto arco temporale.

I difensori aggiungono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello circa il mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, il piano di pagamento prevedeva la scadenza della prima rata in epoca successiva all'udienza che ha definito l'impugnazione; 2.2 con riguardo alla posizione della terza interessata: la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 24, comma 1, d.lgs n. 159/2011.

Con riferimento alla disposta confisca della [OSCURATO:PERSONA] e dei saldi attivi del conto corrente 889 acceso presso Banca BPM, intestati alla Folino ma ritenuti nella disponibilità del Vinotti, i difensori lamentano che i giudici d'appello hanno ipotizzato un'intestazione fittizia che non è confortata da alcun riscontro.

Assumono in dettaglio che il decreto impugnato ha incongruamente valorizzato quale indice di disponibilità dell'autovettura l'episodio del 16/12/2020 sebbene le espressioni utilizzate dall'imputato nei confronti dei pp.uu. siano da ricondurre a mero vanto e l'acquisto della Porsche si collochi in epoca precedente alla manifestazione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Contrariamente a quanto deduce la difesa, la Corte territoriale non si è limitata a pag. 46 a stimare irrilevante la documentazione prodotta, concernente la richiesta di definizione agevolata presentata all'Agenzia delle entrate, ma tanto ha fatto condividendo le argomentazioni spese dal Tribunale, ed integralmente richiamate, in ordine alla strumentalità delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018 e 2019, cui non aveva fatto seguito il pagamento dei tributi, interpretate, a fronte della protratta, stabile ed integrale evasione degli obblighi tributari, come iniziative finalizzate alla introduzione nel circuito dell'economia legale dei profitti illeciti accumulati nel periodo di pericolosità, circoscritto dai giudici della prevenzione all'arco temporale 2009/2020, segnalando la peculiare tempistica dell'emersione tributaria, coeva alla definizione mediante patteggiamento degli addebiti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro il patrimonio, in particolare truffe, e plurimi reati fine ( tra cui anche falso nummario e furto).

Il decreto impugnato ha, dunque, fornito risposta effettiva ed esauriente ai rilievi difensivi in ordine alla pretesa sottostimata capacità reddituale del proposto e non ha mancato di segnalare l'impossibilità di giustificare la legittima provenienza di un bene con la disponibilità di risorse provento di evasione fiscale.

La giurisprudenza di legittimità, in piena aderenza ai principi dettati da Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01, ritiene, infatti, con orientamento consolidato e costante che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto stesso (tra molte, Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271221 - 01; n. 4908 del 12/01/2016, Rv. 266312 - 01).

2. Il secondo motivo nell'interesse della Folino è parimenti destituito di pregio in quanto reitera in forma aspecifica doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale, che sul punto ha rassegnato una motivazione dotata dei caratteri dell'effettività e completezza.

La difesa lamenta nella sostanza l'incongruenza dell'apparato giustificativo con riguardo agli indici rappresentativi della fittizia intestazione dei beni confiscati, formalmente di titolarità della ricorrente ma nella disponibilità del proposto, vizio non deducibile in sede di legittimità in materia di prevenzione.

Il decreto impugnato ha, in ogni caso, evidenziato ( pag. 43) che la somma di euro 46.500,00, versata mediante bonifici bancari addebitati sul conto corrente 889 della Folino quale prezzo per l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva in sostanza ai redditi lordi guadagnati dalla ricorrente durante tutta la sua vita lavorativa, dal 2007 in poi, in base alle risultanze della banca dati dell'INPS, e a più del doppio dei redditi lordi dichiarati secondo le emergenze della banca dati dell'Agenzia delle entrate, e che il conto in questione era stato alimentato dal Vinotti con versamenti di importi rilevanti negli anni 2016-2018, circostanze che danno conto del circostanziato sviluppo argomentativo alla base della disposta confisca dei beni di cui si discorre.

Né hanno pregio i rilievi in ordine alla collocazione temporale dell'acquisto dell'autovettura in epoca precedente all'operatività dell'associazione per delinquere per cui il proposto è stato irrevocabilmente giudicato, alla luce della perirnetrazione temporale del giudizio di pericolosità e della puntuale confutazione effettuata dai giudici territoriali a pag.

43. Deve al riguardo darsi continuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione è legittima la confisca dell'intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione per delinquere ( nella specie finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari) e dei corrispondenti reati-fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del proposto costituiscano nel complesso - anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita - il frutto di attività delinquenziale, a nulla rilevando che il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella della contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione (Sez. 2, n. 33540 del 16/07/2021, Rv. 281939 - 02).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pavia il 29/11/1984 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 10/2/1987 avverso il decreto della Corte di Appello di Milano in data 22/9/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello del proposto [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Milano che, in data 28 aprile 2022, aveva ordinato la confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 1 ©sL, formalmente intestata alla Folino ma ritenuta di fatto riconducibile al Vinotti, dei saldi attivi dei conti correnti accesi dai ricorrenti e dei libretti di risparmio a nome di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori e procuratori speciali, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali con unico atto hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e art. 1 comma 1 lett. b) e 24,comma 1, d.lgs n. 159/2011. I difensori, richiamata la documentazione prodotta dinanzi la Corte d'Appello, relativa alla richiesta di definizione agevolata dei tributi dovuti dal Vinotti all'erario, comprensiva delle somme non versate a titolo di IRPEF e IRAP per gli anni 2015,2016,2017, sostengono che la procedura di regolarizzazione fiscale dimostra una maggiore capacità reddituale del proposto non formalmente dichiarata al fisco. Lamentano, quindi, che la Corte territoriale ha disatteso le allegazioni difensive con motivazione apparente ritenendo la strumentalità della procedura di definizione agevolata che, in ogni caso, dimostrerebbe la consumazione di reati tributari non opponibili nel procedimento di prevenzione, nonostante si tratti di emergenze di carattere decisivo in quanto afferenti la maggiore capacità economica del ricorrente per un protratto arco temporale. I difensori aggiungono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello circa il mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, il piano di pagamento prevedeva la scadenza della prima rata in epoca successiva all'udienza che ha definito l'impugnazione; 2.2 con riguardo alla posizione della terza interessata: la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 24, comma 1, d.lgs n. 159/2011. Con riferimento alla disposta confisca della [OSCURATO:PERSONA] e dei saldi attivi del conto corrente 889 acceso presso Banca BPM, intestati alla Folino ma ritenuti nella disponibilità del Vinotti, i difensori lamentano che i giudici d'appello hanno ipotizzato un'intestazione fittizia che non è confortata da alcun riscontro. Assumono in dettaglio che il decreto impugnato ha incongruamente valorizzato quale indice di disponibilità dell'autovettura l'episodio del 16/12/2020 sebbene le espressioni utilizzate dall'imputato nei confronti dei pp.uu. siano da ricondurre a mero vanto e l'acquisto della Porsche si collochi in epoca precedente alla manifestazione di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto deduce la difesa, la Corte territoriale non si è limitata a pag. 46 a stimare irrilevante la documentazione prodotta, concernente la richiesta di definizione agevolata presentata all'Agenzia delle entrate, ma tanto ha fatto condividendo le argomentazioni spese dal Tribunale, ed integralmente richiamate, in ordine alla strumentalità delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2018 e 2019, cui non aveva fatto seguito il pagamento dei tributi, interpretate, a fronte della protratta, stabile ed integrale evasione degli obblighi tributari, come iniziative finalizzate alla introduzione nel circuito dell'economia legale dei profitti illeciti accumulati nel periodo di pericolosità, circoscritto dai giudici della prevenzione all'arco temporale 2009/2020, segnalando la peculiare tempistica dell'emersione tributaria, coeva alla definizione mediante patteggiamento degli addebiti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro il patrimonio, in particolare truffe, e plurimi reati fine ( tra cui anche falso nummario e furto). Il decreto impugnato ha, dunque, fornito risposta effettiva ed esauriente ai rilievi difensivi in ordine alla pretesa sottostimata capacità reddituale del proposto e non ha mancato di segnalare l'impossibilità di giustificare la legittima provenienza di un bene con la disponibilità di risorse provento di evasione fiscale. La giurisprudenza di legittimità, in piena aderenza ai principi dettati da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01, ritiene, infatti, con orientamento consolidato e costante che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto stesso (tra molte, Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271221 - 01; n. 4908 del 12/01/2016, Rv. 266312 - 01). 2. Il secondo motivo nell'interesse della Folino è parimenti destituito di pregio in quanto reitera in forma aspecifica doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale, che sul punto ha rassegnato una motivazione dotata dei caratteri dell'effettività e completezza. La difesa lamenta nella sostanza l'incongruenza dell'apparato giustificativo con riguardo agli indici rappresentativi della fittizia intestazione dei beni confiscati, formalmente di titolarità della ricorrente ma nella disponibilità del proposto, vizio non deducibile in sede di legittimità in materia di prevenzione. Il decreto impugnato ha, in ogni caso, evidenziato ( pag. 43) che la somma di euro 46.500,00, versata mediante bonifici bancari addebitati sul conto corrente 889 della Folino quale prezzo per l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva in sostanza ai redditi lordi guadagnati dalla ricorrente durante tutta la sua vita lavorativa, dal 2007 in poi, in base alle risultanze della banca dati dell'INPS, e a più del doppio dei redditi lordi dichiarati secondo le emergenze della banca dati dell'Agenzia delle entrate, e che il conto in questione era stato alimentato dal Vinotti con versamenti di importi rilevanti negli anni 2016-2018, circostanze che danno conto del circostanziato sviluppo argomentativo alla base della disposta confisca dei beni di cui si discorre. Né hanno pregio i rilievi in ordine alla collocazione temporale dell'acquisto dell'autovettura in epoca precedente all'operatività dell'associazione per delinquere per cui il proposto è stato irrevocabilmente giudicato, alla luce della perirnetrazione temporale del giudizio di pericolosità e della puntuale confutazione effettuata dai giudici territoriali a pag. 43. Deve al riguardo darsi continuità al principio secondo cui in tema di misure di prevenzione è legittima la confisca dell'intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione per delinquere ( nella specie finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari) e dei corrispondenti reati-fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del proposto costituiscano nel complesso - anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita - il frutto di attività delinquenziale, a nulla rilevando che il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella della contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione (Sez. 2, n. 33540 del 16/07/2021, Rv. 281939 - 02). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le accessorie statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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