CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20.04.2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, sezione Riesame, ha rigettato il ricorso sollevato, ex art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero del Tribunale di Modena, di targhe provvisorie di tipo tedesco, nonché di copia del certificato assicurativo e della carta di circolazione relativi a un furgone Transit. Tale sequestro è stato disposto in seguito a un controllo effettuato della Polizia stradale al predetto autoveicolo, condotto dal Borchiero, in occasione del quale era risultato impossibile accertare la veridicità dell'immatricolazione; emergevano, anche in sede di controlli successivi, incongruenze e irregolarità relative alle due targhe e agli altri documenti citati. 2. Avverso l'ordinanza, ha presentato ricorso l'indagato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione agli art. 324, comma 7, 309, comma 9, 253, 125, del codice di rito, art. 42 Cost., e art. 1 Protocollo addizionale n. 1 Cedu, nonché vizio di motivazione. A parere della difesa, l'impugnata ordinanza reitererebbe le medesime lacune motivazionali del decreto di sequestro in ordine alle finalità probatorie e alle esigenze investigative in concreto perseguite, realizzando peraltro una laconica quanto illegittima opera di supplenza del titolo cautelare genetico mediante un generico richiamo alle fattispecie di reato ascritte e agli atti d'indagine, peraltro non adeguatamente valorizzati dall'organo giudicante. L'immotivato vincolo di indisponibilità così imposto sui beni oggetto del sequestro si sarebbe tradotto in violazione del diritto di proprietà. Le strutturali carenze del decreto di sequestro sarebbero quindi state, in maniera arbitraria, integrate da parte del Tribunale del riesame, il quale avrebbe così tratteggiato, di propria iniziativa, il perimetro delle finalità specifiche del sequestro. Non avendo chiarito, nel concreto, il rapporto tra cose sequestrate e reato e le ragioni dell'indispensabilità del disposto sequestro per le ulteriori indagini da espletare, l'impugnato provvedimento, così come il titolo genetico, avrebbero impedito all'odierno ricorrente di comprendere le ragioni poste a base della misura cautelare. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli art. 324, comma 7, 309, comma 9, 253, 125, cod. proc. pen., in relazione alla nullità del decreto di sequestro per mancanza del fumus commissi delicti, e vizio di motivazione. La mancata descrizione della condotta criminosa avrebbe impedito la verifica del nesso di pertinenza tra quest'ultima e la ratio giustificatrice del vincolo imposto col decreto di 1 nr? , sequestro, che sarebbe stato indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative, non consentite dalla legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui si ribadiscono gli argomenti illustrati nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato, caratterizzandosi per l'assenza di un adeguato ed effettivo confronto con le ragioni poste a base dell'impugnata decisione. Il censurato "generico richiamo alle fattispecie di reato ascritte e agli atti d'indagine" non trova aderenza con l'ordito motivazionale, in cui si è chiarito come il decreto di sequestro probatorio abbia non soltanto indicato la norma che si è ritenuta violata, ma abbia anche dato conto di elementi idonei a rendere edotto l'indagato della contestazione mossa a suo carico e l'ipotesi di reato, giustificatrice del vincolo. Tra tali elementi, viene segnalato il verbale di [OSCURATO:PERSONA], che, sebbene non allegato al provvedimento di sequestro, era stato certamente portato a conoscenza dell'indagato, in quanto emesso in sua presenza e da lui firmato. Il Tribunale ha inoltre correttamente ricordato che, per sua natura, il sequestro probatorio non può che intervenire in una fase in cui la descrizione del fatto di reato è necessariamente embrionale; impregiudicati tali fisiologici limiti, le indicazioni offerte dal P.m. nel decreto di sequestro sono state, evidentemente, ritenute sufficienti a consentire al Giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro, in armonia con i parametri posti dalla Cassazione in tema di rapporto tra provvedimento genetico e decisione del Riesame («ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro»: Sez. 6, n. 4544 del 09/01/2009, Delogu, Rv. 242913-01). Né è dato riscontrare profili di illegittimità dell'impugnato provvedimento per "etero- integrazione" del decreto, ad opera del Tribunale del riesame, rispetto alle finalità probatorie e le esigenze investigative in concreto perseguite. L'indicazione, da parte del P.m., della funzione probatoria del sequestro è stata infatti esplicitamente ritenuta 2 CI 3 sufficiente dal Giudice del riesame, a parere del quale «il pur sintetico apparato motivazionale del decreto di sequestro ... dà conto che i beni posti sotto sequestro sono necessari per la ricostruzione del fatto, stante la loro natura di corpo del reato» (in conformità, quindi, con Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01: «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti»). Il Tribunale mostra chiaramente, nel passaggio motivazionale citato, di non avere ravvisato omissioni, da parte dell'organo dell'accusa, nell'indicazione della specifica funzione del sequestro, risultando, pertanto, fuori fuoco l'eccezione difensiva sul punto. [OSCURATO:PERSONA] non riscontra dunque, nel caso di specie, alcun intervento del Tribunale volto a sopperire l'inerzia del P.m. e «a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse»: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01). 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, perché generico. Anche in relazione alle censure esposte nel secondo motivo, viene in rilievo il mancato confronto del ricorrente con la motivazione offerta dal Tribunale circa il requisito del fumus commissi delicti, caratterizzata da precisa successione logica e rigore giuridico. In coerenza con le premesse tratte da principi di origine giurisprudenziale, correttamente indicati dal Tribunale, quest'ultimo, dopo aver vagliato tutte le risultanze processuali, ivi comprese le allegazioni e confutazioni difensive utili a mettere in discussione il fumus commissi delicti, ha ritenuto, da un lato, che gli elementi acquisiti fossero congrui rispetto all'ipotesi d'incolpazione ai sensi degli artt. 476 e 482, per un verso, e 477 e 482, cod. pen., per altro verso, e, dall'altro, che le risultanze offerte dalla difesa non fossero in grado di portare a escludere la riconduzione del fatto alla fattispecie astratta dedotta dall'accusa. Più in particolare, il Tribunale del Riesame, lungi dal sorvolare sulla condotta dell'indagato, come eccepito invece dalla difesa, ha ricordato che «il Borchiero veniva controllato mentre si trovava a bordo di un'autovettura, la cui targa provvisoria tedesca, sia posteriore sia anteriore, risultava non essere genuina e mai inserita nelle banche dati della polizia stradale della Germania, così come la carta di circolazione presentava parimenti delle incongruenze; risultava infine in possesso di un certificato di assicurazione oggetto di falsificazione materiale e mai emesso dalla compagnia assicurativa di riferimento». Di poi, confrontando tali circostanze con le allegazioni difensive tese a prospettare l'estraneità all'attività di falsificazione dell'indagato (posto che quest'ultimo sarebbe stato vittima di truffa da parte di terzi, i quali gli avrebbero consegnato documenti falsi, a sua insaputa), il Tribunale ha considerato non determinanti tali allegazioni (con ciò, adempiendo più che scrupolosamente all'onere motivazionale: v. Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013, Lapadula, Rv. 255114 - 01), ritenendole inidonee, di per sé sole, a escludere la responsabilità del Borchiero. Sulla base di tale incensurabile schema logico, il Giudice del riesame ha ritenuto sussistente la componente di fumus circa l'astratta configurabilità delle fattispecie contestate all'indagato, ponendosi così in perfetto accordo con gli indirizzi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01: «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria»), anche per quel che ha riguardo alle pretese "finalità meramente esplorative, non consentite dalla legge" lamentate nel ricorso (v., ad es., Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 - 01: «ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso»). 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce