CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 08539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21933/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],N. 16/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMASSIMO NESPOLI; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 583/2018,depositata il 07/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 538/2018, ha confermato le statuizioni della pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento di euro 60.844,42, a titolo di restituzione degli anticipi provvigionali erogati da [OSCURATO:PERSONA] (contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e di euro 18.864,48, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per il maturato provvigionale anno 2008; ha, invece, riformato la pronuncia di primo grado quanto alla riconosciuta clausola penale (prevista dal contratto Unicredit del 14.11.2005) per il recesso dell’agente, riconoscendola per l’intero dell’importo pari ad euro 83.062,59 e non nella misura ridotta di euro 35.597,78 come statuito dal primo giudice. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, conformemente al Tribunale, che il disposto di cui all’art. 1748 cod. civ. era inapplicabile alla fattispecie degli anticipi provvigionali, anche da un punto di vista di una invocata applicazione analogica della norma e che, in ogni caso, nella specie ricorrevano i presupposti di cui all’art. 2033 cc; hanno, invece, sottolineato che l’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] non andava qualificato come clausola penale, con relativa impossibilità di una riduzione dell’ammontare, avendo, invece, la disposizione finalità esclusiva di incentivare la permanenza dell’agente concedendogli il benefit della ritenzione delle somme percepite, anche se non maturate, subordinatamente al protrarsi del rapporto per un periodo superiore a quattro anni e non certo quella di predeterminare il risarcimento del danno in caso di recesso dell’agente, con la conseguenza che la Gallo doveva essere condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], anche dell’ulteriore importo di euro 83.062,59, oltre interessi. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748 e 2697 cod. civ. Sostiene la Gallo che erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che il diritto dell’agente maturasse soltanto nel momento in cui il contratto tra preponente ed il terzo aveva avuto completa esecuzione, contrariamente a quanto disposto dal primo comma dell’art. 1748 cc, e che il quarto comma dell’art. 1748 cc si riferiva alla sola esigibilità delpagamento della provvigione, quale diritto di credito già entrato definitivamente nella sfera giuridica dell’agente, salva la prova della totale o parziale estinzione o inefficacia; inoltre, deduce che la Corte di merito aveva errato nel ritenere valida la previsione contrattuale di cui all’art. 7 co. 2 del contratto di agenzia stipulato con [OSCURATO:PERSONA] spa (che riconosceva al preponente il diritto di chiedere al promotore la restituzione delle provvigioni ricevute per la parte dell’affare concluso ma noncompletamente eseguito, a prescindere dalle cause di tale mancata esecuzione) omettendo di applicare il sesto comma dell’art. 1748 cc che qualifica nullo ogni patto che fosse più sfavorevole all’agente rispetto alla disciplina in esso contenuta; rappresenta, infine, che sgravando il preponente dall’onere di allegare e provare le cause che avevano condotto allo scioglimento anticipato delle polizze poliennali concluse per il suo tramite, la Corte territoriale aveva violato e fatto scorretta applicazione anche dell’art. 2697 cc. 3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748 e 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto valido l’art. 6 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che conteneva, invece, determinazioni volte ad eludere i precetti normativi inderogabili di cui agli artt. 1344 e 1748 cc in quanto realizzava la restituzione di tutte le provvigioni maturate dall’agente al di fuori e oltre i limiti previsti dal sesto comma dell’art. 1748 cc e ne rappresentava un mezzo di elusione; inoltre, si contesta l’affermazione della Corte di appello circa l’operatività, in ogni caso, dell’art. 2033 cc relativamente agli anticipi provvigionali erogati. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e degli artt.1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che nel caso di specie le provvigioni relative al contratto con Unicredit chieste in restituzione fossero state anticipate ad essa Gallo in assenza di attività da parte della stessa, quali semplici benefit e non come corrispettivo della prestazione oggetto del rapporto di agenzia. 5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 cod. civ., per non avere la Corte di merito dichiarato nullo l’art. 6 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto elusivo del principio di parità tra le parti del contratto di agenzia in materia di recesso anticipato dal rapporto, poiché veniva aggravata la posizione dell’agente rispetto a quella della Banca avendo addossato in capo al primo un pregiudizio ulteriore rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso e cioè la restituzione delle provvigioni maturate. 6. Con il quinto motivo, in via subordinata, si eccepisce ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 1362, 1382 e 1384 cod. civ., per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che l’art. 6 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non fosse da qualificare come una clausola penale e, quindi, suscettibile di riduzione anche di ufficio. 7. I primi tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica e per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 8. Il dato da cui partire è rappresentato dalla individuazione della natura delle somme oggetto del giudizio che i giudici di merito, concordemente (ipotesi cd. di “doppia conforme”), hanno ritenuto essere anticipi provvigionali, cioè acconti corrisposti su compensi maturati e non più maturabili, e non quali compensi relativi a contratti conclusi con il terzo, con ordini trasmessi dall’agente e accettati dal preponente, che non avevano avuto esecuzione per cause imputabili a quest’ultimo. 9. Tale riconoscimento , che costituisce un accertamento di merito, non è sindacabile in sede di legittimità perché motivato congruamente e adeguatamente. 10. A tal proposito deve evidenziarsi che le dedotte violazioni ex art. 115, 116 cpc, 2697 cc, 1362 1363 cc, su tale statuizione, sono inammissibili. 11. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. Un. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014;): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 12. La violazione di cui al precetto dell’art. 2697 cc è, poi, configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (cfr. per tutte Cass. 5.9.2006 n. 19064). 13. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito alla disposizione contrattuale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto chefosse stata privilegiata l’altra (Cass n. 24539 del 2009; Cass. n. 27136 del 2017), a meno che non vi sia violazione dei criteri ermeneutici legali o si sia in presenza i vizi della motivazione. 14. Ne consegue, pertanto, che, trattandosi in ipotesi di anticipi provvigionali, cioè di importi erogati dalla società mandante - secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l'interesse dell'agente ad evitare l'alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali - una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1748 cc (che riguardano le provvigioni), come hanno rilevato i giudici di seconde cure, e le denunciate violazioni di detta norma non colgono nel segno. 15. Per completezza, in punto di fatto, deve precisarsi che in relazione ai contratti in relazione ai quali erano stati versati gli anticipi provvigionali e che non avevano avuto esecuzione per cause imputabili al preponente, l’agente non ha allegato di avere mai sollevato contestazioni n via stragiudiziale. 16. Analogamente, deve rilevarsi la infondatezza della eccezione per il mancato rilievo ex officiodella nullità della disposizione di cui all’art. 7 del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] spa per asserita violazione dell’art. 1748 VI comma cc, proprio per la inapplicabilità di tale norma al caso di specie. 17. L’operatività, infine, dell’art. 2033 cc, come osservato dalla Corte distrettuale, è conforme ai principi statuiti in sede di legittimità (Cass. n. 18266/2018) ove è stato affermato che la provvigione erogata dalla preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale. 18. Anche gli ultimi due motivi, in ordine all’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA], non sono meritevoli di accoglimento. 19. La suddetta clausola contrattuale testualmente recita, come riportato nella gravata sentenza: tutte le erogazioni da Lei maturate ai sensi della presente rimarranno definitivamente a nostro carico (…) sino al compimento del 4° anno di rapporto senza che lo stesso sia, entro tale termine, sciolto a causa del suo recesso a qualsiasi titolo ovvero per nostro recesso per giusta causa . 20. Orbene, in punto di diritto, l’affermazione della Corte di appello (che ha ritenuto che il contenuto tipico della clausola penale è la predeterminazione del danno ed il suo presupposto indefettibile è l’inadempimento di una determinata prestazione, di talché non è immaginabile una clausola penale scollegata da un obbligo di rendere una certa prestazione) è corretta giuridicamente perché la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass. n. 21398/2021). 21. L’interpretazione del contenuto e della finalità, in punto di fatto, dell’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] (non quale clausola penale ma di incentivo alla permanenza dell’agente con la concessione del benefit della ritenzione delle somme percepite anche se non maturate) costituisce, invece, come sopra specificato, accertamento del giudice di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità essendo lo stesso stato motivato con argomentazioni esenti dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione. 22. Quanto, infine, all’eccezione di nullità della predetta disposizione (art. 6 del [OSCURATO:PERSONA]) per elusione del principio di parità tra le parti del contratto di agenzia nella materia del recesso, nella articolazione della censura la ricorrente non ha indicato il “come”, il “dove” ed il “quando” la questione sia stata prospettata nei precedenti gradi negli esatti termini in cui è stata formulata per cui, nulla statuendo la gravata sentenza su detto punto, la questione deve ritenersi nuova e, quindi , inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede. 23. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 24. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da