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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08306/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi era stato giudicato colpevole di una pluralità di reati di cui all'art. 73, co. 5 T.U.

Stup. e, riconosciuta la recidiva e la continuazione tra i diversi reati, era stato condannato alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa, all'esito dell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione lamentando che l'affermazione di responsabilità per una pluralità di reati è stata fatta nonostante gli accertamenti non abbiano mai riguardato le date indicate nelle contestazioni perché essi hanno individuato solo generici acquisti in un arco temporale altrettanto generico.

Giustapponendo un ampio passo della sentenza di primo grado e il testo del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], l'esponente chiosa che da esse non risulta alcun riferimento alle date oggetto di imputazione.

Altrettanto è a dirsi per gli ulteriori fatti ascritti ai capi 3, 4, 7 ed 8 della rubrica.

Pertanto non risponde al vero l'affermazione della Corte di appello secondo la quale il Gip avrebbe indicato specificamente le date indicate dagli acquirenti.

Ciò posto, l'esponente denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta sulla base di u unico elemento indiziario, costituito dalla visione dei filmati che solo genericamente ed indirettamente confermano le dichiarazioni delle persone informate sui fatti.

Non è esplicato il ragionamento probatorio che ha portato il giudice a dedurre dalla visione dei filmati che vi fossero state effettive cessioni di droga; ed in ciò si rinviene anche il travisamento della prova.

Con un secondo motivo analoghi vizi vengono evocati a riguardo delle statuizioni sulla pena e segnatamente per aver la Corte di appello determinato in diversa misura la pena base per l'Innocente ed il concorrente nel reato Madeo nonostante la comune gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione impugnata; ed è anche manifestamente infondato perché già dalla prospettazione dell'esponente emerge l'erroneità del suo assunto.

Ci si duole che non siano state individuate le date nelle quali sarebbero avvenute le cessioni indicate nelle imputazioni.

Ad analogo rilievo la Corte di appello ha replicato che le indagini si erano concretizzate anche in ripetute operazioni di osservazione, pedinamento e controllo nonché nella videoripresa degli ingressi che varie persone avevano fatto nell'abitazione dell'imputato nel periodo tra novembre 2014 e febbraio 2015.

Gli operanti non solo avevano fatto tali osservazioni ma avevano anche fermato coloro che avevano visto entrare ed uscire dall'abitazione dell'Innocente, rinvenendole ancora in possesso di sostanze stupefacente che esse avevano riferito di aver acquistato dall'imputato; ed avevano anche riferito le ulteriori date in cui avevano acquistato altra droga, date in cui pure erano state fatte osservazioni e rilevazioni da parte della polizia giudiziaria.

A questa ricostruzione a grandi linee la Corte di appello ha fatto seguire il rinvio, per il dettaglio delle date indicate dagli acquirenti, all'esposizione fattane dal primo giudice.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo e omette di considerare adeguatamente (perché nella sua esposizione comunque ne dà conto) che la prova si è formata sulla scorta di una pluralità di elementi, al cui centro si pongono le dichiarazioni degli acquirenti dall'Innocente, confermate dalle osservazioni svolte dalla polizia giudiziaria, dal contenuto delle registrazioni, dal rinvenimento di stupefacente sulle persone che avevano fatto ingresso nell'abitazione dell'imputato.

Non considera, l'esponente, che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953), ma anche l'assoggettamento alle comuni regole di valutazione di attendibilità della prova dichiarativa.

L'affermazione secondo la quale le persone informate sui fatti non avrebbe indicato le date degli acquisti pregressi non è avvertita di quanto al proposito scritto dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento alle osservazioni fatte dalla polizia giudiziaria.

3.2. Anche il secondo motivo è aspecifico perché meramente ripetitivo di quello già sottoposto alla Corte di appello e dalla stessa fatto oggetto di motivazione.

La Corte di appello ha spiegato che il trattamento sanzionatorio riservato al correo all'esito del procedimento semplificato di cui agli artt. 444 cod. proc. pen. e ss. non ha di per sé rilievo ai fini della definizione della pena congrua per l'Innocente.

Tale affermazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020).

Irragionevolezza che l'esponente neppure indica con la necessaria specificità.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi era stato giudicato colpevole di una pluralità di reati di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e, riconosciuta la recidiva e la continuazione tra i diversi reati, era stato condannato alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa, all'esito dell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione lamentando che l'affermazione di responsabilità per una pluralità di reati è stata fatta nonostante gli accertamenti non abbiano mai riguardato le date indicate nelle contestazioni perché essi hanno individuato solo generici acquisti in un arco temporale altrettanto generico. Giustapponendo un ampio passo della sentenza di primo grado e il testo del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], l'esponente chiosa che da esse non risulta alcun riferimento alle date oggetto di imputazione. Altrettanto è a dirsi per gli ulteriori fatti ascritti ai capi 3, 4, 7 ed 8 della rubrica. Pertanto non risponde al vero l'affermazione della Corte di appello secondo la quale il Gip avrebbe indicato specificamente le date indicate dagli acquirenti. Ciò posto, l'esponente denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta sulla base di u unico elemento indiziario, costituito dalla visione dei filmati che solo genericamente ed indirettamente confermano le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Non è esplicato il ragionamento probatorio che ha portato il giudice a dedurre dalla visione dei filmati che vi fossero state effettive cessioni di droga; ed in ciò si rinviene anche il travisamento della prova. Con un secondo motivo analoghi vizi vengono evocati a riguardo delle statuizioni sulla pena e segnatamente per aver la Corte di appello determinato in diversa misura la pena base per l'Innocente ed il concorrente nel reato Madeo nonostante la comune gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione impugnata; ed è anche manifestamente infondato perché già dalla prospettazione dell'esponente emerge l'erroneità del suo assunto. Ci si duole che non siano state individuate le date nelle quali sarebbero avvenute le cessioni indicate nelle imputazioni. Ad analogo rilievo la Corte di appello ha replicato che le indagini si erano concretizzate anche in ripetute operazioni di osservazione, pedinamento e controllo nonché nella videoripresa degli ingressi che varie persone avevano fatto nell'abitazione dell'imputato nel periodo tra novembre 2014 e febbraio 2015. Gli operanti non solo avevano fatto tali osservazioni ma avevano anche fermato coloro che avevano visto entrare ed uscire dall'abitazione dell'Innocente, rinvenendole ancora in possesso di sostanze stupefacente che esse avevano riferito di aver acquistato dall'imputato; ed avevano anche riferito le ulteriori date in cui avevano acquistato altra droga, date in cui pure erano state fatte osservazioni e rilevazioni da parte della polizia giudiziaria. A questa ricostruzione a grandi linee la Corte di appello ha fatto seguire il rinvio, per il dettaglio delle date indicate dagli acquirenti, all'esposizione fattane dal primo giudice. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo e omette di considerare adeguatamente (perché nella sua esposizione comunque ne dà conto) che la prova si è formata sulla scorta di una pluralità di elementi, al cui centro si pongono le dichiarazioni degli acquirenti dall'Innocente, confermate dalle osservazioni svolte dalla polizia giudiziaria, dal contenuto delle registrazioni, dal rinvenimento di stupefacente sulle persone che avevano fatto ingresso nell'abitazione dell'imputato. Non considera, l'esponente, che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953), ma anche l'assoggettamento alle comuni regole di valutazione di attendibilità della prova dichiarativa. L'affermazione secondo la quale le persone informate sui fatti non avrebbe indicato le date degli acquisti pregressi non è avvertita di quanto al proposito scritto dalla Corte di appello, che ha fatto riferimento alle osservazioni fatte dalla polizia giudiziaria. 3.2. Anche il secondo motivo è aspecifico perché meramente ripetitivo di quello già sottoposto alla Corte di appello e dalla stessa fatto oggetto di motivazione. La Corte di appello ha spiegato che il trattamento sanzionatorio riservato al correo all'esito del procedimento semplificato di cui agli artt. 444 cod. proc. pen. e ss. non ha di per sé rilievo ai fini della definizione della pena congrua per l'Innocente. Tale affermazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020). Irragionevolezza che l'esponente neppure indica con la necessaria specificità. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. Il Consigliere estensor
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