CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1487/2020,depositata il 5 novembre 2020 e notificata il 10 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4283/2021Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 10007/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Il Tribunale di Catanzaro- sezione distaccata di ChiaravalleCentrale- accertò il legittimo recesso di [OSCURATO:PERSONA] dalpreliminare di vendita di un immobile da costruire, condannando ilpromittente alienante [OSCURATO:PERSONA] a versargli un importo pari aldoppio della caparra confirmatoria ricevuta, all’atto del contratto, da2. La Corte d’appello di Catanzaro, adìta con gravame del Pegna,confermò la decisione.Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici regionaliritennero il Procopio legittimato a formulare la domanda di pagamentodel doppio della caparra in conseguenza del suo legittimo recesso, eciò ancorché l’importo fosse stato versato al promittente venditoredalla madre per suo conto.Ravvisarono, quindi, la condotta inadempiente del Pegna nelmancato rispetto del termine di consegna dell’immobile.3. Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;l’intimato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha affermatoil diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra.Il ricorrente assume che quest’ultimo non aveva formulatodomande in tal senso, coerentemente con il fatto che la caparraconfirmatoria era stata versata dalla madre.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Va premesso, al riguardo, che il principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c.,Numero registro generale 4283/2021Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 10007/2026Data pubblicazione 17/04/2026riguarda il petitum, da determinarsi con riferimento a quanto vienedomandato nel contraddittorio, in relazione al bene della vita chel’attore intende conseguire.Tale principio, quindi, non osta a che il giudice decida in base auna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti o, comunque, in applicazione di una norma giuridica diversa daquella invocata dall’istante, se la statuizione trova comunquecorrispondenza nei fatti di causa e si basa su elementi di fattoritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass.10/5/2018, n. 11289; Cass. 4/2/2016, n. 2209; più di recente, Cass.3/3/2026, n. 4828); d’altro canto, spetta al giudice del merito ilcompito di interpretare la domanda proposta dall’attore, in termini nonsoggetti a censura per violazione di legge (Cass. 20/5/2025, n. 13439;Cass. 3/12/2019, n. 31546).Posta tale premessa, la sentenza impugnata ha ricostruito ilcontenuto delle domande avanzate in primo grado da AmedeoProcopio e [OSCURATO:PERSONA], osservando che costoro «hanno distintola loro posizione di legittimati attivi […] il primo in quanto parte delcontratto […] la seconda per aver versato al geom. [OSCURATO:PERSONA] atitolo di caparra confirmatoria la somma di euro 16.000,00» (pag. 9).Su tale base, la Corte d’appello ha ritenuto che il Pegna avesseproposto la domanda di pagamento del doppio della caparraconfirmatoria, aggiungendo che a tanto egli era legittimato in base aldisposto dell’art. 1385, comma secondo, c.c., nella sua veste di partecontrattuale che aveva «imputato a titolo di caparra confirmatoria» ilversamento effettuato per suo conto dalla madre.La Corte territoriale, in tutta evidenza, non ha dunque reso alcunapronunzia extra petita, avendo dato ragione della propria statuizionemediante riferimento al contenuto della domanda.Numero registro generale 4283/2021Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 10007/2026Data pubblicazione 17/04/20262. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1453 c.c.Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelravvisare la sussistenza di un inadempimento a suo carico.Posto che, infatti, quest’ultimo sarebbe consistito in un ritardonella consegna dell’immobile rispetto al termine pattuito inpreliminare, si sarebbe dovuto rilevare che le parti erano comunque aconoscenza del fatto che, al momento della relativa conclusione, nonera stato rilasciato il titolo edificatorio; pertanto, il termine previstodal contratto doveva intendersi meramente indicativo del tempo chesarebbe occorso per realizzare la costruzione, e non costituiva alcunvincolo temporale a carico della parte promittente venditrice.Inoltre, non corrispondeva al vero quanto affermato, sul punto,dalla sentenza impugnata, ovvero che, in sede di conclusione delpreliminare, il ricorrente aveva garantito «di aver esperito tutte leformalità e di essere in possesso dei relativi benestare e certificati».2.1. La censura è inammissibile e, in ogni caso, priva difondamento.È inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.A sostegno dell’affermata sussistenza di un inadempimentoimputabile a carico del Pegna, la Corte d’appello ha anzitutto rilevatoche, a fronte dei precisi rilievi svolti al riguardo dal giudice di primogrado, il motivo di gravame difettava di specificità.Onde incidere validamente su tale statuizione, il ricorrente avrebbeallora dovuto riportare detto motivo, o almeno richiamarne ilcontenuto per stralci, sì da consentirne a questa Corte un validoscrutinio nell’ottica di quanto affermato nella sentenza impugnata.Numero registro generale 4283/2021Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 10007/2026Data pubblicazione 17/04/20263.2. In ogni caso, i giudici d’appello hanno richiamato quantoaffermato sul punto dal Tribunale, sottoponendolo a vaglio positivoquanto a coerenza e persuasività.Hanno rilevato, in particolare:- che il preliminare aveva ad oggetto un immobile adibito a civileabitazione, ciò che lasciava presagire l’imminente inizio dei lavori dicostruzione, come confermava l’affermazione positiva del promittentevenditore circa la sussistenza di tutti «i benestare e certificati»;- che nessuna attività edificatoria aveva invece preso avvio adistanza di quattro anni dal preliminare, ovvero con un ritardo benoltre la soglia della normale tollerabilità;- che dall’esame del titolo abilitativo rilasciato dall’ente competenteemergeva che la relativa richiesta era stata presentata dal venditore-costruttore soltanto il 26 febbraio 2009 (ovvero a distanza di tre annie sei mesi dal preliminare), in quanto nelle more costui avevaunilateralmente deciso di «operare una variante all’originarioprogetto».Tali rilievi sono ampiamente giustificativi della statuizioneadottata, e non vengono minimamente scalfiti dalla censura.Sotto tale profilo, dunque, il motivo appare altresì infondato.3. Infine, con il terzo mezzo il ricorrente denunzia violazionedell’art. 1385 c.c., assumendo che, in conseguenza dei rilievi cheprecedono, la Corte d’appello avrebbe errato nel non accogliere ladomanda riconvenzionale da lui spiegata per ottenere la restituzionedella caparra versata.L’esame del motivo è logicamente assorbito dalla statuizione sulleprime due censure.4. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 4283/2021Numero sezionale 663/2026Numero di raccolta generale 10007/2026Data pubblicazione 17/04/2026In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneriaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente