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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24878/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lelle le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa neginteresse del Piras, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. trelitalLeafeasar-e- Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17/06/2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse del solo Piras è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale svalutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale il Piras si sarebbe limitato a dividere i contendenti - sottolineando un inesistente contrasto con quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che, a dire della persona offesa, dopo avere parlato con gli imputati, il Troka avrebbe guardato in malo modo il Montevecchi.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse del Piras, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, investendo la valutazione delle risultanze istruttorie, aspira ad una loro rivisitazione insindacabile in sede di legittimità.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Nella specie, va considerato innanzi tutto che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

La valutazione globale del narrato della persona offesa investe sia le considerazioni dedicate al fatto che, secondo quanto riferito dalla prima, l'autore delle dichiarazioni a discarico del Piras si era, prima dell'aggressione, chiuso in bagno con il ricorrente e l'Abdellaoui per poi uscirne e a guardare il primo in modo da fargli presagire che di lì a poco sarebbe successo qualcosa; sia il fatto che l'agente Morganti, intervenuto non perché chiamato dal Piras, ma perché aveva sentito un certo trambusto, aveva trovato in cella i primi due seduti di fronte al Montevecchi che appariva frastornato.

Si tratta di una valutazione del merito delle risultanze probatorie che non esibisce alcuna illogicità.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lelle le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa neginteresse del Piras, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. trelitalLeafeasar-e- Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/06/2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del solo Piras è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale svalutato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale il Piras si sarebbe limitato a dividere i contendenti - sottolineando un inesistente contrasto con quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che, a dire della persona offesa, dopo avere parlato con gli imputati, il Troka avrebbe guardato in malo modo il Montevecchi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché una memoria nell'interesse del Piras, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, investendo la valutazione delle risultanze istruttorie, aspira ad una loro rivisitazione insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Nella specie, va considerato innanzi tutto che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. La valutazione globale del narrato della persona offesa investe sia le considerazioni dedicate al fatto che, secondo quanto riferito dalla prima, l'autore delle dichiarazioni a discarico del Piras si era, prima dell'aggressione, chiuso in bagno con il ricorrente e l'Abdellaoui per poi uscirne e a guardare il primo in modo da fargli presagire che di lì a poco sarebbe successo qualcosa; sia il fatto che l'agente Morganti, intervenuto non perché chiamato dal Piras, ma perché aveva sentito un certo trambusto, aveva trovato in cella i primi due seduti di fronte al Montevecchi che appariva frastornato. Si tratta di una valutazione del merito delle risultanze probatorie che non esibisce alcuna illogicità. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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