CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 11007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 29920del RG/2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett ivamen te domic iliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, dal quale è rappres entato e difeso , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., unipersonale, in persona del legale rappres entante p.t.,elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , d al quale è rappresentatae difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2156/2022 della Corte d’appell o di Venezia, pubblicata il 6.10.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.2024 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di impresa individuale, ha convenuto innanzi al Tribunale di Venezia l’[OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale assumendo: di aver presentato, nel 2006, domanda di brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto il procedimento per la realizzazione di un pannello ornamentale; di aver stipulato nel 2009 con la convenuta un contratto di collaborazione con il quale s’impegnava a fornire i pannelli lavorati, mentre l’[OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto commercializzarli per unperiodo di sei mesi, al fine di testare il prodotto; di aver poi stipulato con la medesima società convenuta, in data 1.10.2010, un contratto di licenza della durata di due anni, in forza del quale concedeva il diritto di produrre e commercializzare i pannelli oggetto del brevetto, obbligandosi a trasmettere alla controparte il know howinerente allo stesso brevetto; che la convenuta si obbligava a non divulgare tale know how , a non produrre materiale della stessa qualità di quelli realizzati dall’attore, e a corrispondere a quest’ultimo, a titolo di royalties, la quota del 20% del fatturato annuo della vendita dei prodotti oggetto del contratto e del 10% dei prodotti riguardanti la sezione laboratorio, entro il giorno 30 del mese successivo alla vendita, previa comunicazione di un apposito elenco dei beni venduti. Pertanto, l’attore ha chiesto che, previa verifica della contabilità della convenuta, quest’ultima fosse condannata al pagamento delle royalties, con le relative penali, e al risarcimento dei danni per violazione della privativa da parte della stessa convenuta che, dopo la scadenza della licenza, aveva continuato a commercializzare e produrre il prodotto oggetto del brevetto. [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituivta, proponendo domanda riconvenzionale di nullità del brevetto per carenza di descrizione, per violazione del principio di unicità sancito dall’art. 161 c.p.i., per difetto di novità e capacità inventiva, chiedendo altresì la ripetizione delle somme corrisposte all’attore, per euro 23.166,43 oltre interessi, o almeno una somma a titolo di rimborso ex art. 77 c.p.c. La causa è stataistruita mediante espletamento di consulenza tecnica brevettuale e quindi trattenuta in decisione. 2. Con sentenza n.1834/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, ha dichiarato nullo il brevetto italiano per invenzione industriale n. 1368276 concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2009 in seguito a presentazione di domanda in data 26 gennaio 2006; ha rigettato tutte le domande attoree; ha rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione delle royalties e di equo rimborso proposte da parte convenuta; ha posto definitivamente a carico di parte attrice il compenso liquidato al C.t.u. con separato decreto; ha compensato per 1/4 le spese di lite e condannato l’attore al pagamento della restante parte di ¾, oltre accessori. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello , chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e s i è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza del 6.10.2022 la Corte territoriale ha respinto l’appello del Toffoletto, osservando che: la proposta da parte appellante di rivendicazioni, con ulteriore richiesta di brevettazione, era infondata, in quanto le istanze di riformulazione e limitazione del brevetto devono essere proposte al giudice, come previsto dall’art. 79, c.3, c.p.i. e, in ogni caso, l’appellante si era limitato genericamente a sostenere che le anteriorità prese in considerazione dalConsulente tecnico d’ufficio (di seguito C.t.u.) riguardavano procedimenti più complessi e costosi, prevedendo diverse modalità di realizzazione delle immagini; in adesione alle conclusioni del C.t.u., l’esame delle novità si doveva svolgereconfrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità e si poteva ravvisare assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l’invenzione e una delle anteriorità; per la valutazione del requisito di novità non potevano essere combinate tra loro differenti anteriorità; al fine di distruggere il requisito della novità, doveva considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore consultabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del sapere specialistico di costui al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avveniva per il requisito dell’altezza inventiva; circa quest’ultima, la richiesta relativa era superflua ed assorbita, considerato che il brevetto risultava comunque nullo per difetto di descrizione e difetto di novità; l’omessa menzione da parte del C.t.u. dei documenti citati (nn. 16 e 17), ovvero la omessa descrizione dei doc. nn. 15 e 18, non implicava che il C.t.u. non li avesse esaminati e, in ogni caso, non poteva ravvisarsi in capo al Consulente l’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi documento, qualora irrilevante (tali documenti erano stati prodotti al fine di dimostrare la contraffazione del brevetto, questione assorbita dalla ritenuta nullità del brevetto in questione; il quesito al C . t . u . su tale contraffazione era subordinato all’ipotesi di validità dello stesso brevetto).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoin cassazione con sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 51 e 52, c.p.i., per non aver la Corte d’appello indicato gli elementi che rend eva no insufficiente la descrizione,così da giustificare la dichiarazione di nullità del brevetto, perché la Corte di appello aveva affermato, in adesione al C.t.u., che era evidente che le due rivendicazioni non fornivano ad una persona esperta del ramo informazioni tecniche che gli consentano di realizzare un pannello ornamentale in tempi rapidi, con effetti estetici differenti in funzione del substrato o del manufatto, con effetti di tridimensionalità e con un’elevata ripetitività (in asserita contraddizione con quanto rilevato dallo stesso C.t.u. in altra parte della relazione). Secondo ilricorrente, quanto al fondamentale aspetto dell’applicazione corretta degli art. 51 e 52 c.p.i. vi sarebbe in sentenza una non corretta aderenza con il dettato normativo e una non corretta applicazione del principio di “sufficienza della descrizione del brevetto”, principio citato ma non applicato nella sentenza impugnata. 6. Il secondo motivo deduce mancato esame di fatto decisivo in ordine alla corretta applicazione degli artt. 51 e 52, c.p.i., per aver la Corte d’appello omesso di considerare che il C . t . u . aveva dapprima affermato, a pag. 20, che le specifiche esecuzioni descritte nel brevetto fornivano sufficienti informazioni ad un esperto del ramo per attuare l’invenzione, almeno in alcune sue forme di realizzazione, mentre a pag. 22, lo stesso C.t.u.aveva dichiara to che era evidente che le due rivendicazioni fornivano ad una persona esperta del ramo informazioni tecniche che gli consentano di realizzare un pannello ornamentale in tempi rapidi, con effetti estetici differenti in funzione del substrato o del manufatto, con effetti di tridimensionalità e con un’elevata ripetitività. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia rilevato che la circostanza che l’[OSCURATO:SOCIETA]. avesse, nel periodo di applicazione del brevetto e successivamente, utilizzato quest’ultimo non provava la sufficienza della relativa descrizione, potendo ciò essere dipeso da scienza propria o da informazioni e chiarimenti provenienti dallo stesso Toffoletto, in quanto ciò confliggeva con quanto sopra esposto a pag. 22 della relazione del C.t.u. In sintesi, il ricorrente lamenta la contraddit t ori età della relazione del Consulente d’ufficio. 7. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 51 e 52, c.p.i., in relazione alla valutazione dell’esistenza del requisito della sufficienza della descrizione per un operatore del settore, per aver la Corte d’appello aderito acriticamente alle conclusioni del C . t . u . e per aver altresì escluso che l’utilizzo del brevetto possa dimostrare, di per sé, la sufficienza della descrizione dello stesso brevetto. Inoltre, secondo il ricorrente, ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.i. la descrizione deve essere sufficiente per un esperto del ramo, mentre la sentenza aveva ritenuto mancante la sufficienza facendo riferimento ad un mero esecutore senza considerarne le competenze specifiche. 8. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 46 c.p.i., per aver la Corte territoriale affermato che il brevetto in questione fosse privo di novità, in contrasto con quanto affermato dal C.t.u.e dalla sentenza di primo grado, atteso che la novità del brevetto in questione deve essere verificata mediante il raffronto tra l’invenzione e le sue singole anteriorità, e non con una pluralità di anteriorità. Anche in questo caso, secondo il ricorrente, era stato enunciato un principio corretto “L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l’invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinatetra loro differenti anteriorità.” che tuttavianon era stato poi correttamente applicato in quanto la sentenza aveva ritenuto l’assenza di novità collegata ad una pluralità di invenzioni anteriori. 9. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 51 c.p.c. sull’obbligo di astensione del giudicante, in quanto il giudice relatore della sentenza impugnata erastata la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], già giudice istruttore nel giudizio di primo grado che aveva disposto la nomina del C . t . u. 10. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 111, c.6, Cost., per non aver la Corte d’appello motivato sul contrasto tra la ritenuta insufficienza della descrizione e l’effettiva realizzazione industriale del brevetto. 11. I primi quattromotivi, esami nabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata "ex post", dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto (Cass., n. 23414/2009). Va altresì osservato che, in tema di invenzioni industriali, il giudice di merito, per respingere la domanda di nullità del brevetto, deve accertare, oltre alla novità delle rivendicazioni, la sufficiente altezza inventiva del trovato e il requisito della industrialità (Cass., n. 17376/2012). 12. Nella specie, le censure di omessa o contraddittoria motivazione sulla valutazione dell’insufficiente descrizione del brevetto sono inconsistenti e generiche, perchésia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno adeguatamente chiarito le ragioni delle loro valutazioni affermando che: il brevetto era nullo, sulla base della consulenza tecnica per insufficiente descrizione e carenza di novità, poiché non consentiva al tecnico di settore di riprodurre agevolmente l’invenzione; entrambe le rivendicazioni non consentivano ad una persona esperta del settore di realizzare un pannello ornamentale in tempi rapidi, con effetti estetici differenti in funzione del substrato o del manufatto, con effetto di tridimensionalità e di elevata ripetitività; neppure la tridimensionalità era sufficientemente descritta sulla sua effettiva natura e sulle modalità di ottenimento; nella rivendicazione era utilizzato il termine “scabro”, che è termine relativo, privo di significato tecnicamente determinato e nella descrizione non si rinveniva alcun supporto a chiarimento; l’indeterminatezza di tale termine non ne consentiva l’utilizzo per differenziare l’invenzione rispetto allo stato della tecnica. Le varie censure mosse dalla parte ricorrente sono dirette a provocare indebitamente unriesame dei fatti e una ri valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di legittimità; né la motivazione può dirsi apparente per l’acritica adesionedei Giudici al responso del C .t.u., atteso che la Corte territorialeha argomentato sulle ragioni per le quali ha condivisole conclusioni del Consulente. Ciò anche se, secondo la giurisprudenza di questa Corte, q ualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente(Cass., n. 11917/2021; n. 15147/2018). 13. Quanto alle specifiche doglianze sollevate dal ricorrente, l’assunto, mosso con il primo mezzo, della violazione degli artt.51 e 52 c.p.i., con riferimento alla ravvisata insufficiente descrizione, lungi dal cogliere una violazione delle norme di legge indicate, si risolve nella denuncia della e pretesa erroneità della valutazione di fatto della sufficienza della descrizione, peraltro puntualmente motivata. 14. La pretesa contraddittorietà della relazione peritale, denunciata con il secondo motivo, peraltro basata su di una estrapolazione decontestualizzata di alcune parole, propone una censura che non risulta essere stata sottoposta al giudice di appello e peraltro non investe la sentenza impugnata, che possiede un contenuto motivazionale autonomo rispetto all’elaborato peritale che pur ha condiviso. 15. Quanto più specificamente al terzo motivo, non si può ritenere pertinente e specifica la doglianza che imputa alla sentenza impugnata diaver ritenuto insufficiente la descrizione facendo riferimento ad un mero esecutore senza considerarne le competenze specifiche, mentre ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.i. la descrizione deve essere sufficiente per un esperto del ramo. La Corte di appello, richiamando la consulenza tecnica, ha fatto riferimento a un tecnico del settore e non si può certo ipotizzare che laddove ha menzionato la «riproducibilità del trovato con una normale attività esecutiva» abbia collegato la citata normalità esecutiva a un soggetto diverso dal tecnico del settore. 16.Anche il quarto mezzo in punto novità non è pertinente e specifico rispetto al decisum perché , anche a non voler considerare che la sentenza impugnata imputa al ricorrente di aver prestato acquiescenza alle valutazioni di carenza di novità sul punto con la sua, peraltro irrituale, richiesta di riformulazione, la Corte di appello ha semplicemente affermato che alcune anteriorità anticipavano e privavano di novità il trovato e non già la loro combinazione, come assume il ricorrente. 17. Il quinto motivo è inammissibile.L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimentotipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria (Cass., n. 23520/2016; n. 25487 /2021). Nel caso concreto, pertanto, l’aver emesso il provvedimento di nomina del C.t.u.,quale mero atto istruttorio privo di efficacia decisoria , non costituisce fattispecie che imponga l’obbligo di astensione al giudice relatore. 18. Infine, il sesto motivo è parimenti inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, perché la Corte d’appello ha motivato che dall’avvenuto utilizzo del brevetto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva, di per sé, desumersi l’adeguatezza della sua descrizione, che l’art. 51 c.p.i. prevede come requisito di validità del brevetto; pertanto la circostanza che tale società avesse, nella sua attività di licenziataria ed anche successivamente,utilizzato il brevetto, di per sé, non provava nulla, perché ciò poteva essere dipeso da scienza propria o da informazioni e chiarimenti provenienti dallo stesso Toffoletto. 19. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte