CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto degli ulteriori ricorsi Lette la memoria e le conclusioni inviate dall'Avv.Padula per [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza di data 7 giugno 2022 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.u.p. di Noia del 23 settembre 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per distinte ipotesi di usura e (i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione le difese dei tre imputati con i motivi di seguito riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo denunciando violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.62 bis cod. pen.. L'impugnata sentenza ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità, mentre il mancato risarcimento deriva dalle disagiate condizioni economiche dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 2, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.99 cod. pen.. Il travisamento del fatto deriva dalla circostanza che l'imputato non ha subito una delle condanne che la Corte gli accredita (per resistenza a pubblico ufficiale) e su cui la Corte ha fondato la valutazione di sussistenza della recidiva. A ciò si aggiunge che in relazione a nessuna delle precedenti condanne è stata formulata la contestazione della recidiva con la conseguenza che in questo processo la recidiva al più può essere contestata in forma specifica ma non reiterata. In materia di recidiva, infine, non sussistono automatismi o presunzioni ed il giudice deve operare una specifica valutazione di maggiore gravità. Nel caso concreto tale giudizio è mancato tanto che il giudice di primo grado e quello d'appello non hanno considerato adeguatamente il percorso di collaborazione compiuto dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606, comma 2, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.62 bis cod. pen.. Nonostante uno specifico motivo d'appello, il giudice non ha motivato la mancata riformulazione del giudizio di comparazione tra riconosciute circostanze attenuanti generiche e contestate aggravanti e recidiva. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett.e) cod. proc. pen. in relazione al capo 6 dell'imputazione. Il parametro di valutazione della testimonianza della persona offesa, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato travisato: la giustificazione del ritardo nell'includere l'imputato nell'elenco degli 'strozzini' fornito dalla persona offesa, costituita dal fatto che i rapporti debitori fossero oramai estinti e quindi esauriti, è stata riferita al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma non al [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è poi silente in relazione alle s.i.t. della moglie del denunciante, che pur a conoscenza delle vessazioni 'usurarie' subite dal marito, non ha menzionato il [OSCURATO:PERSONA] né alcuna minaccia proveniente da costui. Ulteriori carenze motivazionali vanno identificate nella ritenuta irrilevanza della produzione documentale difensiva che attestava l'assenza di trasferimenti di danaro dal [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonché l'acritica attestazione di credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'autoaccusarsi avrebbe confermato i rapporti usurai tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte ha fornito una motivazione apparente tanto in riferimento alla attendibilità soggettiva del propalante quanto delle fonti delle sue propalazioni. Esse sarebbero riconducibili, da un lato, alla stessa parte offesa ([OSCURATO:PERSONA]), con conseguente circolarità della prova, inidonea perciò a confermare la fonte originaria ([OSCURATO:PERSONA] stesso), nonché a tale [OSCURATO:PERSONA], la cui audizione era stata posta come condizione dell'abbreviato ma che è stata declinata dal giudice dell'udienza preliminare e respinta altresì dal giudice d'appello, quando l'istanza era stata rinnovata ai sensi dell'art.603, comma 3, cod. proc. pen., con decisioni apodittiche ed illogiche. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett.e) cod. proc. pen. in relazione al capo 7 dell'imputazione. Ancor più grave è la illogicità del ragionamento giustificativo adottato dalla Corte d'Appello per spiegare il ritardo della persona offesa nell'includere il [OSCURATO:PERSONA] tra i sui persecutori, in relazione alla ipotizzata estorsione. Tanto più che la moglie della persona offesa, in tesi presente alle minacce integranti l'estorsione, esaminata dal pubblico ministero alla ricerca di conferme all'assunto accusatorio, non ebbe a riferire alcunché in proposito. La Corte d'Appello non si è confrontata con siffatto aspetto, pur sollevato nell'atto di appello. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla contestazione della aggravante di cui all'art.644, comma 5 n.4, cod. pen. nel capo 6 dell'imputazione. Il riconoscimento dell'aggravante (qualità di imprenditore della vittima) è indebito, attesa la destinazione del denaro, eccentrica rispetto alla attività imprenditoriale. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett.e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione su tale profilo, incentrata sulla gravità della condotta e sulla insussistenza di elementi positivi è sostanzialmente apparente giacché confligge con l'unicità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca. La somma di danaro rinvenuta, sequestrata ed infine confiscata presso la abitazione del [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna relazione con il profitto del delitto in contestazione, non essendovi né prossimità temporale né corrispondenza quantitativa posto che la somma oggetto del provvedimento ablativo è superiore al profitto del reato. In mancanza di rapporto di pertinenza, trattandosi di confisca diretta e non per equivalente, la sentenza impugnata è incorsa in evidente violazione di legge. 1.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato per mail una memoria con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' conveniente incominciare dall'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che non contestano l'affermazione di responsabilità limitandosi a concentrare le rispettive doglianze su aspetti relativi al trattamento sanzionatorio. 1.1 Come visto sopra, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità e la disagiata condizione economica in cui versa. Si deduce violazione dell'art.606 lett. b cod. proc. pen. per violazione dell'art.62 bis cod. pen.. Il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. E' necessario infatti considerare che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite o dalle circostanze allegate, un fatto corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolta, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo interpretativo cui sono pervenuti i giudici di merito nell'escludere le circostanze attenuanti generiche, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Si tratta di una operazione non consentita in questa sede ove tale tipo di valutazioni giudiziali, se ritenute incongrue o scorrette, possono essere eventualmente dedotte come vizi motivazionali. E' vero che nei confronti dell'imputato la Corte d'appello si limita a confermare la valutazione del primo giudice (che aveva ritenuto insufficiente l'ammissione delle proprie condotte a conseguire il beneficio a fronte di un atteggiamento non collaborativo nel corso delle indagini e della assenza di segni concreti di risarcimento). Ma ciò è perfettamente logico a fronte di una situazione immutata (non essendovi stato alcun risarcimento, nemmeno a livello di offerta in epoca successiva alla sentenza di primo grado) e della semplice ripetizione degli argomenti difensivi già disattesi. 1.2 Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Con il primo di essi si denuncia per più profili l'applicazione della recidiva nella forma riconosciuta in sentenza (reiterata, specifica ed infraquinquennale). Si sostiene che una sentenza 'conteggiata' dalla Corte in verità non sussiste, che non vi era stata alcuna precedente pronuncia anteriore sulla recidiva e che in ogni caso è necessaria una valutazione in concreto mentre non è sufficiente affidarsi a formule di stile. Per il primo aspetto (si contesta che l'imputato sia gravato da un precedente del 2019), l'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, acquisito d'ufficio a fronte della carenza di allegazione difensiva, dimostra l'infondatezza della affermazione difensiva: l'ultimo precedente iscritto al casellario giudiziale dell'imputato è una condanna a quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza del tribunale di Noia del 6 giugno 2019 (irrevocabile il 22 ottobre 2019) ha altresì applicato la recidiva reiterata specifica, ciò che risolve a priori anche il secondo punto sollevato dalla difesa, relativo alla assenza di un precedente accertamento di recidiva in capo all'imputato (rilievo peraltro infondato alla luce della sentenza di questa stessa sezione n. 35159 del 1 luglio 2022, Lodi, Rv. 283848 - 01). Infine in merito alla asserita assenza di una valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni per la applicazione della recidiva, l'obbligo motivazionale (peraltro attenuato, alla luce della recente valutazione espressa proprio dal precedente menzionato) è ampiamente assolto dalle pertinenti considerazioni riferite al [OSCURATO:PERSONA] a pg.6 della motivazione, dove si evidenzia, unitamente alla pluralità dei precedenti, anche l'inutilità dell'applicazione all'imputato di istituti volti al reinserimento sociale nonché gli stessi periodi di detenzione subiti. Anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è destinato all'inammissibilità per manifesta infondatezza, in quanto fondato su una erronea premessa giuridica: essendo applicata nei confronti dell'imputato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, l'imputato non può beneficiare di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, per espresso divieto di legge (art.69, ultimo comma, cod. pen.). 1.3 Infine, anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In linea generale i motivi di ricorso formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente, con le precisazioni che si renderanno necessarie. Ciò per la ragione che tutti i motivi di ricorso lamentano vizi di violazione di legge congiuntamente a carenze motivazionali. Si osserva che tale contestazione promiscua manifesta di per sé la reale natura di critiche del merito del provvedimento e, in definitiva, della valutazione di fatto operata dal giudice. Come già accennato, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottopostct al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Di tal che, devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze che 'criticano' la 'persuasività', la 'inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Altrimenti si snatura il giudizio di Cassazione, trasformandolo in un terzo grado di giudizo. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità che, come tale, è insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, i motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi di infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnala per la sua genericità, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese. Tanto il primo giudice che la corte d'appello hanno incentrato la propria valutazione di credibilità della parte civile [OSCURATO:PERSONA] principalmente sulla assenza di un plausibile movente di calunnia. In aggiunta, si è evidenziato che proprio il fatto che la vicenda usuraria attribuita al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata disvelata in epoca di molti mesi successiva alla iniziale denuncia nei confronti di numerosi altri soggetti coinvolti nei prestiti usurari costituiva prova di genuinità ed autenticità del racconto, emerso, per di più, non in via spontanea ma solamente a seguito delle sollecitazioni originate dalle dichiarazioni di Ponnatico, lui sì coinvolto direttamente da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta quindi di una tenuta multifattoriale del percorso logico formulato tanto dal primo giudice che dalla corte d'appello. Le giustificazioni addotte dalle due istanze giudiziali appaiono del tutto logiche, tanto che la stessa difesa non propone una qualche spiegazione alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] (perché dovrebbe calunniare [OSCURATO:PERSONA], dopo aver denunciato altri -alcuni dei quali, anche in questo processo, hanno ammesso le proprie responsabilità?) limitandosi ad evidenziare la inusuale cronologia delle dichiarazioni. Quanto poi al travisamento denunciato in relazione alla sentenza d'appello (che ha ritenuto giustificato l'iniziale 'silenzio' di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce del fatto che il rapporto debitorio con costui fosse oramai esaurito, mentre ad essere esaurito era il primo prestito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), pur ritenendosi corretta l'osservazione, essa non è tale da rendere manifestamente illogici gli apprezzamenti sulla credibilità del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una annotazione accessoria e conclusiva nel ragionamento formulato in motivazione. A fronte di tale soddisfacente quadro valutativo, del tutto residuale e non significativa appare la mancata considerazione dell'ulteriore elemento costituito dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], tanto più che nell'atto di appello esse non avevano meritato un rilievo particolare ma soltanto una menzione conclusiva ("Ultimo dato che la difesa intende evidenziare"... si legge a pg. 10). Peraltro, il fatto che marito e moglie avessero reso denuncia assieme e di comune accordo e che la Scudo fosse presente alle dichiarazioni rese dal marito il 14 luglio 2020 (si legge in calce all'atto prodotto e menzionato dalla difesa) toglie forza all'argomento difensivo poiché i due congiunti hanno parlato 'ad una voce' con la conseguenza che non si può trarre alcuno logico elemento di contrasto per smentire l'uno citando l'altra. Nemmeno questo argomento difensivo pertanto supera la 'prova di resistenza' di una motivazione non assente, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Del tutto corretta ed addirittura sovrabbondante appare la decisione della Corte d'appello (da pg.13) in relazione alla richiesta di integrazione istruttoria, alla luce del fatto che a fronte del rigetto della istanza di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato 'secco'. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo evidenziato (ex multis, Sez. 2, n. 17103 del 24 marzo 2017, Atu) le ragioni di coerenza del sistema processuale che, in caso di giudizio abbreviato in grado di appello, impongono di restringere le facoltà di accesso alla raccolta di ulteriori elementi conoscitivi all'ipotesi dell'art.603 comma 3 cod. proc. pen., come correttamente osservato dalla Corte d'appello con giudizio esaustivo e non rivedibile in questa sede. Passando ad un ulteriore motivo, sicuramente corretta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità di questa sezione, puntualmente riportata nella decisione impugnata (e che per tale ragione non è necessario citare nuovamente) è la valutazione della sussistenza della aggravante contestata, pur se le esigenze economiche del [OSCURATO:PERSONA] erano determinate da scelte ed esigenze familiari (finanziare la promozione dell'attività canora del figlio) piuttosto che imprenditoriali. La assenza di nuove argomentazioni difensive (riprodotte in forma pedissequa dall'atto di appello al ricorso di cassazione) rende superflua la ulteriore elaborazione dei concetti già espressi dai giudici di merito. Il motivo, che non si confronta con gli argomenti addotti nella sentenza di appello,è aspecifico. Anche il motivo inerenteWla mancata concessione delle circostanze attenuanti appare inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione già evidenzia l'inesistenza di elementi positivamente rilevabili a fronte di un fatto grave protratto nel tempo. La ripetizione del profilo dell'occasionalità della condotta non giova giacché esso rientra piuttosto nella valutazione intrinseca della gravità del fatto. Infine, si osserva, già nell'atto di appello la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti ex art.62 bis cod. pen. risultava formulata in termini del tutto generici. Manifestamente infondato è pure l'ultimo motivo, relativo alla confisca. Per quanto venga menzionato anche il profilo del vizio motivazionale tra le critiche appuntate alla decisione di confisca (con il riferimento alla lett. e dell'art.606 cod. proc. pen.) la trattazione del motivo non si occupa, questa volta, della confutazione degli argomenti utilizzati nella motivazione d'appello per dimostrare la sproporzione tra le somme sequestrate e la potenzialità reddituale del [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare. Si evidenzia piuttosto che la confisca diretta dei proventi monetari del reato non ha carattere afflittivo e tanto meno sanzionatorio. Essa è funzionale al ripristino dell'effettivo accrescimento monetario direttamente prodottosi nel patrimonio del reo dal conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato. Nel caso concreto, si osserva, la somma sequestrata è del tutto esorbitante rispetto all'eventuale profitto conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. La somma va pertanto restituita. Il motivo, così formulato, è palesemente infondato poiché disallineato con la realtà giuridica del caso, dove la confisca discende (così affermano la prima e la seconda sentenza, argomentando di conseguenza) dall'applicazione dell'art.240 bis c.p. e non dell'art.644, ultimo comma, cod. pen.. In relazione alla confisca allargata applicata nel caso concreto la disciplina dettata dall'art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dall'imputato dalla commissione del c.d. "reato-spia" ascrittogli. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppone, infatti, unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reati-spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 - 01; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 01). Rimane solamente il vincolo della congruenza o ragionevolezza temporale tra reato-spia ed accumulazione (Sez. 1, n. 8783 del 08/11/2022, deo. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284378 - 01) nel caso di specie mai contestato e sicuramente ricorrente atteso che il rinvenimento del peculio è immediatamente successivo all'epoca di commissione dei fatti. Infine, va rilevato che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche al motivo nuovo formulato sul punto nella memoria inviata per mail. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equ