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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 15529/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'assunto della intervenuta prescrizione in data v-,0•C antecedente alla decisione gravata appare manifestamente infondato / anche La seguire pedissequamente la prospettazione in fatto resa dalla difesa (quanto alla data di consumazione, riferita al 2 ottobre 2012) atteso che nella specie, in presenza della contestata e ritenuta recidiva ex art 99 comma 4, la calunnia ascritta al ricorrente si prescrive in sedici anni e otto mesi in quanto, secondo la ormai consolidata lettura interpretativa offerta sul tema da questa Corte, detta circostanza, in quanto a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (da ultimo Sez. 4 n. 44610 del 21/09/2023 Rv. 285267 alla cui motivazione ci si richiama per i diversi conformi arresti ivi riportati); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'assunto della intervenuta prescrizione in data v-,0•C antecedente alla decisione gravata appare manifestamente infondato / anche La seguire pedissequamente la prospettazione in fatto resa dalla difesa (quanto alla data di consumazione, riferita al 2 ottobre 2012) atteso che nella specie, in presenza della contestata e ritenuta recidiva ex art 99 comma 4, la calunnia ascritta al ricorrente si prescrive in sedici anni e otto mesi in quanto, secondo la ormai consolidata lettura interpretativa offerta sul tema da questa Corte, detta circostanza, in quanto a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (da ultimo Sez. 4 n. 44610 del 21/09/2023 Rv. 285267 alla cui motivazione ci si richiama per i diversi conformi arresti ivi riportati); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris