CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14810/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019DWGA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto correggersi l'errore materiale in cui era incorsa la sentenza della Corte di Appello di Milano del 5 giugno 2012, irrevocabile il 3 dicembre 2013, determinando l'aumento in continuazione della pena di cui al capo 14) in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale in esito al primo grado del giudizio. A ragione della decisione osserva che il dedotto errore, pur incidente sul divieto di reformatio in peius in sede di giudizio di appello, non poteva essere emendato né con lo strumento dell'incidente di esecuzione né con quello previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. trattandosi non già di un errore di calcolo bensì il risultato di una valutazione, sia pure erronea, dei principi che informano il processo di secondo grado in ordine al calcolo della pena. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 130 cod. proc. pen. Lamenta che la Corte distrettuale non abbia considerato il denunciato errore, pur ritenuto sussistente, alla stregua di un'anomalia nel procedimento di calcolo 9 .c<e'l-CPP*1 della pena come tale ~abile ai sensi dell'art.,,130 cod. proc. pen. e non abbia comunque provveduto a rimediare alla palese violazione del divieto di reformatio in peiustnonostante la rilevanza costituzionale del principio violato, non ostandovi la circostanza che il condannato avrebbe potuto far valere il vizio con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 1. Va premesso che per costante ricognizione interpretativa del sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali - ipotetici - vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (già Sez. 1, n. 79 del 14/01/1992, Maiolo, Rv. 189603 - 01; Sez. 1, n. 3246 del 25/05/1995 Hulsmann, Rv. 202129 - 01, nonché più di recente Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, LOVRIC Rv. 280931 - 01). Sul tema, va considerato che le competenze attribuite al giudice della esecuzione - pur ampie - risultano tassativamente predeterminate dal legislatore nell'ambito di un disegno sistematico che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute o risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667, art.668, art.672, art.674) e che non consente - in via generale - al giudice della fase esecutiva di rilevare vizi del procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp. att.) o di prendere atto di aspetti non trattati in cognizione ed inerenti il riconoscimento del reato continuato, tra fatti posti a base di più decisioni irrevocabili (art. 671). Anche le ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice (art.673) sono, di regola, ricollegabili a fatti «sopravvenuti» rispetto alla conclusione del procedimento che ha prodotto il titolo esecutivo, e solo in via eccezionale possono trovare applicazione in caso di non considerazione dell'intervenuto effetto abrogativo da parte del giudice (come precisato da Sez. U. n. 26259 del 29.10.2015, P.M. in proc. Mraid, Rv 266872) 1.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita da ultimo da Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza del sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01) o contrastante con la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione per non essere la sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme (Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108; cfr. anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 2. In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di non poter intervenire sul trattamento sanzionatorio riducendo la misura dell'aumento a titolo di continuazione, pur determinato in violazione del divieto fissato dall'art. 597 cod. proc. pen., non vertendosi in una ipotesi di illegalità della pena.rche ricorre solo nel caso di applicazione di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell