CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47167/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNA1 dato- a3.4-kts-o udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/2/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata, avente ad oggetto la revoca della confisca disposta nei confronti del marito, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Si è, infatti, spiegato che, nella specie, il terzo assume una posizione civilistica e che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, presentata da persona diversa dall'imputato o dall'indagato, di restituzione delle cose sequestrate deve essere proposto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale (Sez. 5, nr. 21314 del 9/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247440). Nella specie, non vi è prova che la procura speciale sia stata conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata la stessa allegata all'odierno ricorso, né all'istanza originaria, né alla successiva opposizione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] Mancuso