CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO dì MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti ì motivi dì ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché -meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo ai profili costitutivi, anche soggettivi, dell'evasione contestata, ferma la pacifica materialità della condotta e l'indifferenza al fine dello scopo, peraltro fittizio, che ebbe a motivarla; -manifestamente infondati sia in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cuì all'art. 131 bis cod. pen. (coerentemente motivata dando rilievo alle modalità della condotta, anche sul versante della intensità del dolo, ritenute incompatibili con l'ipotizzata tenuità dell'offesa), sia in riferimento al trattamento sanzionatorío (atteso che la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive). sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, avendo la Corte del merito adempiuto al relativo onere motivazionale, facendoy ii numerosi precedenti del ricorrente, così da portare definitivamente la sentenza impugnata al riparo da censure prospettabili utilmente in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]) Radd sa u [OSCURATO:PERSONA] olo 0"( [OSCURATO:PERSONA] CANCFLI_ERIA 2