CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ahmed KhribechRilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto lasentenza in data 12 novembre 2024 del Tribunale di Rimini con la quale era stataaffermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione ai reati dirapina (art. 628 cod. pen.) e di porto abusivo di arma (art. 699, comma 2, cod.pen.) commessi in data 23 aprile 2023.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. nella parte in cuii Giudici del merito hanno confermato la qualificazione come rapina dellacondotta tenuta dall’imputato in luogo di quella di estorsione;2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. peromesso riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di leve entità di cuialla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale non essendosi tenuto contodella esiguità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa;3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per essere il mancato riconoscimentoall’imputato delle circostanze attenuanti generiche stato legato ai soli precedentipenali, con conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio;4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla ritenuta recidiva non essendo stati spiegati gli elementi sui quali èstata effettuata la relativa valutazione.[OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezzadella motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al reatodi cui all’art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all’art. 629 cod. pen. ed ilmancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità dicui all’art. 311 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su argomenti che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorsoche, inoltre, quanto al primo dei due motivi di ricorso parte ricorrente nonha neppure illustrato il suo interesse a coltivare l’impugnazione essendo il reatodi estorsione punito con pena detentiva identica a quella del reato di rapina eaddirittura più grave con riguardo alla multa;che, in ogni caso, risulta corretta la qualificazione come rapina dellacondotta addebitata all’imputato;che, la Corte con motivazione adeguata e corrispondente ai principi didiritto che regolano la materia ha ben spiegato le ragioni del mancatoriconoscimento all’imputato della circostanza attenuante del fatto di lieve entitàdi cui all’art. 311 cod. pen. l’applicazione del quale è stata estesa al reato dirapina con la sentenza n.86/2024;considerato poi che il motivo di ricorso che contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 10 e 11della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento(come è dettagliatamente avvenuto nel caso in esame) a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;considerato, infine, che il motivo di ricorso relativo alla ritenuta recidiva(gli effetti della quale sono stati peraltro sostanzialmente neutralizzati dalgiudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta esserestata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto apena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evincedal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedanopagg. 5 e 6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI