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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 25504/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11 settembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria dell'8 luglio 2024, che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod . pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannato alla pena, I icondizionalmente sospesa, di un anno e tre mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della A isocietà "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini IVA per l'anno 2015, entro il 29 dicembre 2016, con evasione di tale imposta per 67.438,00 euro, e per l'anno 2016, entro il 29 gennaio 2018, con evasione di tale imposta per 56.168,00 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità penale dell'attuale ricorrente sulla base di una motivazione viziata perché manifestamente illogica, carente e con travisamento del fatto.

Si premette che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione di primo grado, senza adeguato approfondimento delle censure formulate con l'atto di appello, e, in particolare, quelle relative al ruolo gestorio dell'imputato.

Si rileva che, come precisato nell'atto di gravame, l'imputato, legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", riceveva e aveva a disposizione le c.d.

"pre-fatture" emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", la maggiore cliente della cooperativa di cui era legale rappresentante l'attuale ricorrente, e, per questa ragione, emetteva le corrispondenti fatture, senza avere bisogno di alcuna particolare competenza.

Si rimarca, poi, per un verso, che l'affidamento della contabilità al "[OSCURATO:PERSONA]" era indicativo esattamente della mancanza di competenza specifica in materia da parte dell'attuale ricorrente, e, sotto altro profilo, che il medesimo svolgeva materialmente l'attività di autotrasportatore e, all'interno dell'impresa, si avvaleva della collaborazione del consulente [OSCURATO:PERSONA], nonché della segretaria [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti tra cooperativa ed il "[OSCURATO:PERSONA]".

Si segnala, ancora, che, secondo quanto dichiarato dalla segretaria [OSCURATO:PERSONA], il "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva mai formalmente inviato lettere di rinuncia all'incarico per la gestione della contabilità o per dare notizia della mancata presentazione delle denunce IVA per il 2015 e per il 2016, che di tali omissioni l'imputato ha avuto notizia solo per effetto delle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, che questo comportamento non poteva essere giustificato per l'indisponibilità della firma manuale dell'attuale ricorrente, avendo il "[OSCURATO:PERSONA]" la disponibilità della firma digitale del medesimo, e che l'inadempimento del precisato [OSCURATO:PERSONA] non è stato rilevato solo perché la "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." è stata dichiarata fallita.

Si aggiunge che il superamento della soglia di punibilità è stato minimo.

Si conclude che, trascurando di prendere in 2considerazione le circostanze precedentemente indicate, la Corte d'appello ha illegittimamente ravvisato il dolo necessario per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione.

Si aggiunge che, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminate il punto relativo alla sussistenza del dolo anche in relazione al profilo dell'errore incolpevole, nei termini evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988.

Si deduce, poi, con riferimento alla contestazione relativa all'omessa dichiarazione per l'anno 2016, che l'attuale ricorrente non poteva provvedere perché la scadenza per la presentazione della denuncia era alla data del 29 gennaio 2018, quando era già stata dichiarato il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", con sentenza del 2017.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ancora con riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato.

Si deduce che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto provato il dolo specifico del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sulla base della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dal "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", sebbene la fondatezza di tale pretesa non sia stata verificata con un giudizio di cognizione a causa della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente negato l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché: 1) ha omesso di considerare come l'imposta evasa si riferisca ad un valore molto prossimo alla soglia di punibilità; 2) ha valorizzato l'assenza di tentativi di accordo con il Fisco, senza tener conto della già intervenuta dichiarazione di fallimento al momento dell'accertamento dei fatti in contestazione.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione delle pene accessorie, della confisca e della mancata applicazione della pena sostitutiva.

Si deduce che: a) l'applicazione delle pene accessorie è stata disposta senza alcuna motivazione, ed illegittimamente ancorata alla durata della pena principale (si cita Sez.

U, n. 28910 del 03/07/2019); b) la confisca è stata disposta su beni dell'imputato, sebbene le imposte evase abbiano riguardato la società, la "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop."; c) illegittimamente è stata negata l'applicazione delle pene sostitutive per l'avvenuta concessione della sospensione condizionale 3della pena, poiché il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e solo tale testo normativo ha stabilito l'incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e accesso alle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato solo laddove deduce l'omessa risposta al motivo di appello concernente la confisca, mentre, per il resto, è in parte inammissibile e in parte infondato.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connesse, le quali contestano l'affermazione dell'attribuibilità della condotta all'imputato o comunque della sussistenza del dolo, deducendo l'omissione di un "effettivo" esame delle doglianze formulate in sede di gravame circa l'assenza di un effettivo ruolo gestorio dell'attuale ricorrente nella società che avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni fiscali, nonché in ordine alle inadempienze del consorzio cui era stata affidata la tenuta della contabilità, nonché ancora con riguardo alla impossibilità di presentare la dichiarazione per l'anno 2017 per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società.

2.1. Le questioni poste nel ricorso, oltre a profili di ricostruzione dei fatti, attengono al tema dell'esonero della responsabilità del soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ad un professionista.

In argomento, l'orientamento della giurisprudenza risulta consolidato nel senso che, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (cfr.: Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, dep. 2010, Lombardi, Rv. 246208 - 01).

E, in effetti, a tal proposito sono chiarissime le disposizioni del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in particolare quelle di cui all'art. 1, 2, 3 e 8, quest'ultimo specificamente relativo alle dichiarazioni annuali in materia di imposta sul valore aggiunto.

Si può aggiungere che, come condivisibilnnente affermato da altra decisione, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato , - 4pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01).

2.2. La sentenza impugnata espone i fatti posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

L'attuale ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini IVA per l'anno 2015, entro il 29 dicembre 2016, con evasione di tale imposta per 67.438,00 euro, e per l'anno 2016, entro il 29 gennaio 2018, con evasione di tale imposta per 56.168,00 euro.

La Corte d'appello premette che è sostanzialmente incontestato che: a) società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini IVA per gli anni 2015 e 2016; b) VIVA evasa è stata superiore alle soglie di punibilità per gli anni in questione (le doglianze sul punto, ritenute assolutamente generiche dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame, non sono state riproposte con il ricorso per cassazione); c) l'attuale ricorrente era il legale rappresentante pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." nel periodo in cui detta società avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali ai fini IVA per gli anni 2015 e 2016.

La Corte d'appello, poi, quanto alla prova della sussistenza del dolo specifico, osserva che l'imputato: a) già da anni prima di assumere l'incarico di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." operava nel mondo imprenditoriale, in quanto titolare di impresa individuale attiva anch'essa nel settore trasporti, ed era quindi consapevole degli adempimenti fiscali connessi con la gestione della società e dei doveri gravanti su di lui quale legale rappresentante dell'ente; b) era consapevole delle difficoltà di ottenere la prestazione professionale da parte del consorzio, il "[OSCURATO:PERSONA]", cui aveva affidato la tenuta della contabilità dell'impresa, tanto da aver contestato più volte l'omessa definizione dei bilanci e da aver nominato un professionista esperto, [OSCURATO:PERSONA], per gestire i rapporti con il precisato consorzio; c) non ha dimostrato l'inadempimento del consorzio in ordine alla tenuta della contabilità, in quanto, anzi, la sentenza dichiarativa di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." ha rilevato la carenza della documentazione da lui inviata al consorzio e l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società; d) ha omesso di presentare le dichiarazioni per due annualità consecutive, e per un ammontare apprezzabilmente superiore alla soglia di punibilità, pur essendo consapevole dei ricavi ottenuti, come dimostrato dall'emissione, da parte sua delle c.d.

"pre-fatture"; e) ha subito successivamente la dichiarazione di fallimento, ma 5in nessuna occasione ha attestato pagamenti anche solo parziali, o, almeno, si è rapportato con l'Amministrazione finanziaria in relazione ai debiti tributari di cui era contestato l'inadempimento.

Per precisione, è bene evidenziare che la dichiarazione di fallimento è sicuramente di molto successiva alla data ultima di presentazione delle dichiarazioni omesse, ossia al 29 gennaio 2018: la sentenza di primo grado afferma che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 19 luglio 2019 su ricorso del "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), mentre l'atto di appello riferisce espressamente la dichiarazione di fallimento al gennaio 2019 (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, sono immuni da vizi.

In effetti, quanto al profilo oggettivo, nessuna specifica censura è proposta sul punto, e, d'altro canto, alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie è personale e indelegabile.

Inoltre, anche per quanto concerne l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2016 non vi sono dubbi sull'esistenza dell'obbligo a carico dell'attuale ricorrente, posto che il termine ultimo per adempiere era quello del 29 gennaio 2018, e che la dichiarazione di fallimento è intervenuta solo nel 2019 (la diversa indicazione della sentenza impugnata è frutto di un evidente errore materiale, come rilevato in precedenza al § 2.2.).

Relativamente all'elemento soggettivo, poi, la sentenza impugnata richiama elementi precisi e congrui per ritenere accertata la consapevolezza dell'imputato sia in ordine ai doveri fiscali rimasti inadempiuti e al superamento delle soglie punibilità, stante la sua esatta conoscenza del movimento degli affari, immediatamente rilevabile anche dalla emissione delle c.d.

"pre-fatture", sia con riguardo alla mancata presentazione delle dichiarazioni, omissione realizzata per due anni consecutivi, e alla volontà di evadere VIVA, evincibile dalla totale assenza di versamenti per almeno due anni nonché di qualunque iniziativa per sistemare le relative pendenze.

E, d'altro canto, le deduzioni della difesa non evidenziano vizi logici della sentenza impugnata o travisamenti di prove, ma, piuttosto, propongono un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

3. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deducendo che l'imposta evasa è prossima alla soglia di punibilità e che il mancato 6esperimento di tentativi di accordi con l'Amministrazione finanziaria si spiega con l'intervenuta dichiarazione di fallimento.

In effetti, la violazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni attiene non ad uno, ma a due anni, e ad annualità relativamente alle quali gli importi evasi si discostano dalla soglia di punibilità di oltre il 30 % il primo anno e di oltre il 10 °A) il secondo anno.

Inoltre, legittimamente è stata valorizzata anche l'assenza di qualunque tentativo di trovare qualche forma di composizione con l'Erario, poiché le condotte di inadempimento iniziano a partire (almeno) dal 2016 e si protraggono fino al 2019, posto che solo in questo anno è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.".

4. Infondate sono le censure esposte nelle parti del quarto motivo che contestano il diniego di applicazione delle pene sostitutive e l'applicazione delle .

A.‹.) pene accessorie anche nella misura.

4.1. Le censure che contestano la mancata applicazione della pena sostitutiva deducono l'illegittimità del diniego siccome motivato in ragione dell'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, consentita secondo la disciplina vigente al momento della commissione dei fatti di reato.

Indubbiamente, la motivazione della impugnata è erronea, perché nega l'applicazione della pena sostitutiva specificamente in ragione dell'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale.

In effetti, come già affermato più volte dalla giurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61- bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (così Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01, e Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01, la quale ha peraltro precisato che i criteri cui occorre fare riferimento per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità). 7Ciò posto, però, nella specie, anzitutto, la pena irrogata è stata quella di un anno e tre mesi di reclusione, e perciò superiore a quella di un anno di reclusione che consentirebbe l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, secondo quanto stabilito dall'art. 56, primo comma, legge n. 689 del 1981.

In secondo luogo, poi, le altre pene sostitutive - quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità - «possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale», atteso quanto statuisce espressamente l'art. 58, terzo comma, legge n. 689 del 1981; ora, nella vicenda in esame, non risulta alcun consenso dell'imputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, né il ricorso o l'atto di appello contengono allegazioni o anche solo indicazioni in proposito.

4.2. Le censure che contestano l'applicazione delle pene accessorie deducono che le stesse sono state disposte senza alcuna motivazione ed illegittimamente parametrate, per la durata, alla pena principale.

In primo luogo, però, le pene accessorie applicate - «l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria con durata pari alla pena principale», quindi ad un anno e tre mesi, «l'interdizione in perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria», e «la pubblicazione a spese del condannato della sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della Giustizia per quindici giorni» - sono tutte obbligatorie per legge, a norma dell'art. 12, comma 1, cl.lgs. n. 74 del 2000, Inoltre, per quanto attiene alla durata delle pene accessorie, la stessa, nei casi in cui poteva essere determinata discrezionalmente (ossia per l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per l'interdizione delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria), siccome parametrata alla pena principale di un anno e tre mesi di reclusione, è stata fissata sempre in misura nettamente inferiore alla media edittale, e quindi è sicuramente sufficiente la motivazione esposta dalla Corte d'appello, laddove afferma: «non apparendo una pena inferiore adeguata ad assicurarne l'esigenza social-preventiva».

5. Fondate invece sono le censure enunciate nella parte del quarto motivo che contestano la statuizione concernente l'applicazione della confisca.

Invero, a fronte di specifica doglianza formulata nel terzo motivo dell'atto di appello che contestava l'applicazione della confisca, la sentenza impugnata rimane muta e non fornisce alcuna motivazione, neanche in modo implicito.

86. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto, stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure.

Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa irrevocabile nelle parti cui ha affermato la responsabilità penale dell'imputato per i reati ascritti, ed ha fissato le pene principali ed accessorie, con diniego dell'istanza di applicazione delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, procederà a nuovo esame delle condizioni di applicabilità della confisca per equivalente nei confronti dell'attuale ricorrente, fornendo una specifica motivazione in proposito.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 settembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria dell'8 luglio 2024, che ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod . pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannato alla pena, I icondizionalmente sospesa, di un anno e tre mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della A isocietà "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini IVA per l'anno 2015, entro il 29 dicembre 2016, con evasione di tale imposta per 67.438,00 euro, e per l'anno 2016, entro il 29 gennaio 2018, con evasione di tale imposta per 56.168,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità penale dell'attuale ricorrente sulla base di una motivazione viziata perché manifestamente illogica, carente e con travisamento del fatto. Si premette che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione di primo grado, senza adeguato approfondimento delle censure formulate con l'atto di appello, e, in particolare, quelle relative al ruolo gestorio dell'imputato. Si rileva che, come precisato nell'atto di gravame, l'imputato, legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", riceveva e aveva a disposizione le c.d. "pre-fatture" emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", la maggiore cliente della cooperativa di cui era legale rappresentante l'attuale ricorrente, e, per questa ragione, emetteva le corrispondenti fatture, senza avere bisogno di alcuna particolare competenza. Si rimarca, poi, per un verso, che l'affidamento della contabilità al "[OSCURATO:PERSONA]" era indicativo esattamente della mancanza di competenza specifica in materia da parte dell'attuale ricorrente, e, sotto altro profilo, che il medesimo svolgeva materialmente l'attività di autotrasportatore e, all'interno dell'impresa, si avvaleva della collaborazione del consulente [OSCURATO:PERSONA], nonché della segretaria [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti tra cooperativa ed il "[OSCURATO:PERSONA]". Si segnala, ancora, che, secondo quanto dichiarato dalla segretaria [OSCURATO:PERSONA], il "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva mai formalmente inviato lettere di rinuncia all'incarico per la gestione della contabilità o per dare notizia della mancata presentazione delle denunce IVA per il 2015 e per il 2016, che di tali omissioni l'imputato ha avuto notizia solo per effetto delle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, che questo comportamento non poteva essere giustificato per l'indisponibilità della firma manuale dell'attuale ricorrente, avendo il "[OSCURATO:PERSONA]" la disponibilità della firma digitale del medesimo, e che l'inadempimento del precisato [OSCURATO:PERSONA] non è stato rilevato solo perché la "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." è stata dichiarata fallita. Si aggiunge che il superamento della soglia di punibilità è stato minimo. Si conclude che, trascurando di prendere in 2considerazione le circostanze precedentemente indicate, la Corte d'appello ha illegittimamente ravvisato il dolo necessario per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione. Si aggiunge che, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminate il punto relativo alla sussistenza del dolo anche in relazione al profilo dell'errore incolpevole, nei termini evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988. Si deduce, poi, con riferimento alla contestazione relativa all'omessa dichiarazione per l'anno 2016, che l'attuale ricorrente non poteva provvedere perché la scadenza per la presentazione della denuncia era alla data del 29 gennaio 2018, quando era già stata dichiarato il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", con sentenza del 2017. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ancora con riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti di reato. Si deduce che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto provato il dolo specifico del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sulla base della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dal "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", sebbene la fondatezza di tale pretesa non sia stata verificata con un giudizio di cognizione a causa della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente negato l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché: 1) ha omesso di considerare come l'imposta evasa si riferisca ad un valore molto prossimo alla soglia di punibilità; 2) ha valorizzato l'assenza di tentativi di accordo con il Fisco, senza tener conto della già intervenuta dichiarazione di fallimento al momento dell'accertamento dei fatti in contestazione. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione delle pene accessorie, della confisca e della mancata applicazione della pena sostitutiva. Si deduce che: a) l'applicazione delle pene accessorie è stata disposta senza alcuna motivazione, ed illegittimamente ancorata alla durata della pena principale (si cita Sez. U, n. 28910 del 03/07/2019); b) la confisca è stata disposta su beni dell'imputato, sebbene le imposte evase abbiano riguardato la società, la "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop."; c) illegittimamente è stata negata l'applicazione delle pene sostitutive per l'avvenuta concessione della sospensione condizionale 3della pena, poiché il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e solo tale testo normativo ha stabilito l'incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e accesso alle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato solo laddove deduce l'omessa risposta al motivo di appello concernente la confisca, mentre, per il resto, è in parte inammissibile e in parte infondato. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connesse, le quali contestano l'affermazione dell'attribuibilità della condotta all'imputato o comunque della sussistenza del dolo, deducendo l'omissione di un "effettivo" esame delle doglianze formulate in sede di gravame circa l'assenza di un effettivo ruolo gestorio dell'attuale ricorrente nella società che avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni fiscali, nonché in ordine alle inadempienze del consorzio cui era stata affidata la tenuta della contabilità, nonché ancora con riguardo alla impossibilità di presentare la dichiarazione per l'anno 2017 per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società. 2.1. Le questioni poste nel ricorso, oltre a profili di ricostruzione dei fatti, attengono al tema dell'esonero della responsabilità del soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ad un professionista. In argomento, l'orientamento della giurisprudenza risulta consolidato nel senso che, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (cfr.: Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, dep. 2010, Lombardi, Rv. 246208 - 01). E, in effetti, a tal proposito sono chiarissime le disposizioni del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in particolare quelle di cui all'art. 1, 2, 3 e 8, quest'ultimo specificamente relativo alle dichiarazioni annuali in materia di imposta sul valore aggiunto. Si può aggiungere che, come condivisibilnnente affermato da altra decisione, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato , - 4pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01). 2.2. La sentenza impugnata espone i fatti posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. L'attuale ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini IVA per l'anno 2015, entro il 29 dicembre 2016, con evasione di tale imposta per 67.438,00 euro, e per l'anno 2016, entro il 29 gennaio 2018, con evasione di tale imposta per 56.168,00 euro. La Corte d'appello premette che è sostanzialmente incontestato che: a) società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." non ha presentato le dichiarazioni annuali ai fini IVA per gli anni 2015 e 2016; b) VIVA evasa è stata superiore alle soglie di punibilità per gli anni in questione (le doglianze sul punto, ritenute assolutamente generiche dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame, non sono state riproposte con il ricorso per cassazione); c) l'attuale ricorrente era il legale rappresentante pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." nel periodo in cui detta società avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali ai fini IVA per gli anni 2015 e 2016. La Corte d'appello, poi, quanto alla prova della sussistenza del dolo specifico, osserva che l'imputato: a) già da anni prima di assumere l'incarico di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." operava nel mondo imprenditoriale, in quanto titolare di impresa individuale attiva anch'essa nel settore trasporti, ed era quindi consapevole degli adempimenti fiscali connessi con la gestione della società e dei doveri gravanti su di lui quale legale rappresentante dell'ente; b) era consapevole delle difficoltà di ottenere la prestazione professionale da parte del consorzio, il "[OSCURATO:PERSONA]", cui aveva affidato la tenuta della contabilità dell'impresa, tanto da aver contestato più volte l'omessa definizione dei bilanci e da aver nominato un professionista esperto, [OSCURATO:PERSONA], per gestire i rapporti con il precisato consorzio; c) non ha dimostrato l'inadempimento del consorzio in ordine alla tenuta della contabilità, in quanto, anzi, la sentenza dichiarativa di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop." ha rilevato la carenza della documentazione da lui inviata al consorzio e l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società; d) ha omesso di presentare le dichiarazioni per due annualità consecutive, e per un ammontare apprezzabilmente superiore alla soglia di punibilità, pur essendo consapevole dei ricavi ottenuti, come dimostrato dall'emissione, da parte sua delle c.d. "pre-fatture"; e) ha subito successivamente la dichiarazione di fallimento, ma 5in nessuna occasione ha attestato pagamenti anche solo parziali, o, almeno, si è rapportato con l'Amministrazione finanziaria in relazione ai debiti tributari di cui era contestato l'inadempimento. Per precisione, è bene evidenziare che la dichiarazione di fallimento è sicuramente di molto successiva alla data ultima di presentazione delle dichiarazioni omesse, ossia al 29 gennaio 2018: la sentenza di primo grado afferma che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 19 luglio 2019 su ricorso del "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado), mentre l'atto di appello riferisce espressamente la dichiarazione di fallimento al gennaio 2019 (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, sono immuni da vizi. In effetti, quanto al profilo oggettivo, nessuna specifica censura è proposta sul punto, e, d'altro canto, alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie è personale e indelegabile. Inoltre, anche per quanto concerne l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2016 non vi sono dubbi sull'esistenza dell'obbligo a carico dell'attuale ricorrente, posto che il termine ultimo per adempiere era quello del 29 gennaio 2018, e che la dichiarazione di fallimento è intervenuta solo nel 2019 (la diversa indicazione della sentenza impugnata è frutto di un evidente errore materiale, come rilevato in precedenza al § 2.2.). Relativamente all'elemento soggettivo, poi, la sentenza impugnata richiama elementi precisi e congrui per ritenere accertata la consapevolezza dell'imputato sia in ordine ai doveri fiscali rimasti inadempiuti e al superamento delle soglie punibilità, stante la sua esatta conoscenza del movimento degli affari, immediatamente rilevabile anche dalla emissione delle c.d. "pre-fatture", sia con riguardo alla mancata presentazione delle dichiarazioni, omissione realizzata per due anni consecutivi, e alla volontà di evadere VIVA, evincibile dalla totale assenza di versamenti per almeno due anni nonché di qualunque iniziativa per sistemare le relative pendenze. E, d'altro canto, le deduzioni della difesa non evidenziano vizi logici della sentenza impugnata o travisamenti di prove, ma, piuttosto, propongono un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 3. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, deducendo che l'imposta evasa è prossima alla soglia di punibilità e che il mancato 6esperimento di tentativi di accordi con l'Amministrazione finanziaria si spiega con l'intervenuta dichiarazione di fallimento. In effetti, la violazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni attiene non ad uno, ma a due anni, e ad annualità relativamente alle quali gli importi evasi si discostano dalla soglia di punibilità di oltre il 30 % il primo anno e di oltre il 10 °A) il secondo anno. Inoltre, legittimamente è stata valorizzata anche l'assenza di qualunque tentativo di trovare qualche forma di composizione con l'Erario, poiché le condotte di inadempimento iniziano a partire (almeno) dal 2016 e si protraggono fino al 2019, posto che solo in questo anno è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.". 4. Infondate sono le censure esposte nelle parti del quarto motivo che contestano il diniego di applicazione delle pene sostitutive e l'applicazione delle . A.‹.) pene accessorie anche nella misura. 4.1. Le censure che contestano la mancata applicazione della pena sostitutiva deducono l'illegittimità del diniego siccome motivato in ragione dell'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, consentita secondo la disciplina vigente al momento della commissione dei fatti di reato. Indubbiamente, la motivazione della impugnata è erronea, perché nega l'applicazione della pena sostitutiva specificamente in ragione dell'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale. In effetti, come già affermato più volte dalla giurisprudenza, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61- bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (così Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01, e Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01, la quale ha peraltro precisato che i criteri cui occorre fare riferimento per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità). 7Ciò posto, però, nella specie, anzitutto, la pena irrogata è stata quella di un anno e tre mesi di reclusione, e perciò superiore a quella di un anno di reclusione che consentirebbe l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, secondo quanto stabilito dall'art. 56, primo comma, legge n. 689 del 1981. In secondo luogo, poi, le altre pene sostitutive - quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità - «possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale», atteso quanto statuisce espressamente l'art. 58, terzo comma, legge n. 689 del 1981; ora, nella vicenda in esame, non risulta alcun consenso dell'imputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, né il ricorso o l'atto di appello contengono allegazioni o anche solo indicazioni in proposito. 4.2. Le censure che contestano l'applicazione delle pene accessorie deducono che le stesse sono state disposte senza alcuna motivazione ed illegittimamente parametrate, per la durata, alla pena principale. In primo luogo, però, le pene accessorie applicate - «l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria con durata pari alla pena principale», quindi ad un anno e tre mesi, «l'interdizione in perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria», e «la pubblicazione a spese del condannato della sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della Giustizia per quindici giorni» - sono tutte obbligatorie per legge, a norma dell'art. 12, comma 1, cl.lgs. n. 74 del 2000, Inoltre, per quanto attiene alla durata delle pene accessorie, la stessa, nei casi in cui poteva essere determinata discrezionalmente (ossia per l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per l'interdizione delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria), siccome parametrata alla pena principale di un anno e tre mesi di reclusione, è stata fissata sempre in misura nettamente inferiore alla media edittale, e quindi è sicuramente sufficiente la motivazione esposta dalla Corte d'appello, laddove afferma: «non apparendo una pena inferiore adeguata ad assicurarne l'esigenza social-preventiva». 5. Fondate invece sono le censure enunciate nella parte del quarto motivo che contestano la statuizione concernente l'applicazione della confisca. Invero, a fronte di specifica doglianza formulata nel terzo motivo dell'atto di appello che contestava l'applicazione della confisca, la sentenza impugnata rimane muta e non fornisce alcuna motivazione, neanche in modo implicito. 86. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto, stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa irrevocabile nelle parti cui ha affermato la responsabilità penale dell'imputato per i reati ascritti, ed ha fissato le pene principali ed accessorie, con diniego dell'istanza di applicazione delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, procederà a nuovo esame delle condizioni di applicabilità della confisca per equivalente nei confronti dell'attuale ricorrente, fornendo una specifica motivazione in proposito. P P.Q.M