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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame e trasmissione al G.I.P. del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di restituzione nel termine da lei presentata al fine di proporre opposizione avverso il decreto di penale di condanna emesso nei suoi confronti il 21 luglio 2021 per il reato di lesioni volontarie.

2. La ricorrente propone un solo motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen.

Sostiene: - che ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna soltanto il 15 maggio 2021; - che ha proposto opposizione avverso il decreto penale; - che con ordinanza del 6 dicembre 2021 il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività; - che soltanto dal 6 dicembre 2021 ha potuto presentare istanza per la restituzione nel termine; - che, pertanto, sarebbe erronea l'ordinanza impugnata con la quale il g.i.p. ha negato la restituzione in termini per mancato rispetto del termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza, poiché il giudice ha individuato il dies a quo nella data di conoscenza del decreto penale anziché nella data dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione.

La ricorrente chiede che la Corte di cassazione accolga il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "per effettiva conoscenza de/provvedimento, da cui decorre il termine di trenta giorni per proporre richiesta ex art. 175 c.p.p. si intende altresì l'effettiva conoscenza degli effetti giuridicamente pregiudizievoli del provvedimento laddove tale conoscenza non coincida, come nella specie, con la conoscenza materiale dell'atto". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo è manifestamente infondato poiché propone una interpretazione abrogatrice del chiaro disposto normativo che regola l'istituto della restituzione nel termine.

2.1. L'art. 175 cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che: «L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Il successivo comma 2-bis stabilisce che: «la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento [...1».

La lettera della norma non lascia spazio a interpretazioni diverse: il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza ex art. 175, comma 2, cod. proc.pen. decorre dalla data di conoscenza del decreto penale di condanna; si tratta di disposizione che bilancia le garanzie difensive volte a tutelare la conoscenza del procedimento con la necessità di assicurare stabilità ai provvedimenti definitivi.

2.2. Nella specie è pacifico che la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna a suo carico il 15 maggio 2021 (come lo stesso ricorso afferma in più parti), quindi è tardiva l'istanza ex art. 175 comma 2, cod. proc. pen. presentata soltanto il 14 dicembre 2021.

La decisione impugnata dà corretta applicazione alla norma.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame e trasmissione al G.I.P. del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di restituzione nel termine da lei presentata al fine di proporre opposizione avverso il decreto di penale di condanna emesso nei suoi confronti il 21 luglio 2021 per il reato di lesioni volontarie. 2. La ricorrente propone un solo motivo con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. Sostiene: - che ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna soltanto il 15 maggio 2021; - che ha proposto opposizione avverso il decreto penale; - che con ordinanza del 6 dicembre 2021 il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività; - che soltanto dal 6 dicembre 2021 ha potuto presentare istanza per la restituzione nel termine; - che, pertanto, sarebbe erronea l'ordinanza impugnata con la quale il g.i.p. ha negato la restituzione in termini per mancato rispetto del termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza, poiché il giudice ha individuato il dies a quo nella data di conoscenza del decreto penale anziché nella data dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione. La ricorrente chiede che la Corte di cassazione accolga il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "per effettiva conoscenza de/provvedimento, da cui decorre il termine di trenta giorni per proporre richiesta ex art. 175 c.p.p. si intende altresì l'effettiva conoscenza degli effetti giuridicamente pregiudizievoli del provvedimento laddove tale conoscenza non coincida, come nella specie, con la conoscenza materiale dell'atto". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo è manifestamente infondato poiché propone una interpretazione abrogatrice del chiaro disposto normativo che regola l'istituto della restituzione nel termine. 2.1. L'art. 175 cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che: «L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». Il successivo comma 2-bis stabilisce che: «la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento [...1». La lettera della norma non lascia spazio a interpretazioni diverse: il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza ex art. 175, comma 2, cod. proc.pen. decorre dalla data di conoscenza del decreto penale di condanna; si tratta di disposizione che bilancia le garanzie difensive volte a tutelare la conoscenza del procedimento con la necessità di assicurare stabilità ai provvedimenti definitivi. 2.2. Nella specie è pacifico che la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna a suo carico il 15 maggio 2021 (come lo stesso ricorso afferma in più parti), quindi è tardiva l'istanza ex art. 175 comma 2, cod. proc. pen. presentata soltanto il 14 dicembre 2021. La decisione impugnata dà corretta applicazione alla norma. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore dell