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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36185/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11409-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorren te - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 11409/2019 Cron.

Rep.

Ud. 03/11/2022 CC - intimati - avverso la sentenza n. 840/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa confermando la pronuncia di primo grado che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa, con inquadramento al livello D del c.c.n.l. e condanna della società alla riammissione in servizio dei lavoratori; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai lavoratori, la Corte d’appello ha escluso la prescrizione decennale dichiarata dal primo giudice per i diritti sorti anteriormente al 9.10.2005, così individuando la data di inizio del rapporto di lavoro del Maoloni dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quello del Vannetti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (il problema della prescrizione era irrilevante per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che aveva iniziato a lavorare l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. La Corte territoriale ha escluso la genuinità dell’appalto affidato da [OSCURATO:PERSONA] spa alle società datrici di lavoro degli appellati avendo accertato che questi ultimi erano abitualmente addetti ad attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'appalto, che la loro prestazione era gestita ed eterodiretta dalla committente e destinata a soddisfare anche interessi aziendali estranei al contratto di appalto.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

5. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto svolte dai lavoratori attività estranee al contratto di appalto; si richiamano le deposizioni testimoniali raccolte come atte a dimostrare al più il carattere occasionale e marginale delle incombenze ulteriori assegnate ai dipendenti degli appaltatori.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di livello di inquadramento, per difetto di prova, di cui erano onerati i lavoratori, dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle previste dalla declaratoria contrattuale di cui a livello D.

7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, per avere la Corte d’appello omesso una specifica pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale ed erroneamente escluso il maturare della prescrizione decennale, entrambe eccepite da [OSCURATO:PERSONA] spa.8.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960 poiché le critiche investono non l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni invocate ma la concreta ricostruzione del fatto sulla base delle prove testimoniali a cui la censura fa plurimi riferimenti.

Ciò che la parte ricorrente sollecita è, nella sostanza, una rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

9. Il motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata la violazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova, questione che può porsi solo nelle fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull'art. 2697 c.c., abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova.

Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente applicato il criterio di cui all'art. 2697 c.c. e la decisione poggia sul concreto accertamento della esistenza di una intermediazione vietata, argomentato con puntuale riferimento alle risultanze di causa e, in particolare, al fatto che la prestazione ha avuto ad oggetto anche attività ulteriori rispetto a quelle riconducibili al contratto di appalto.

10. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Tale disposizione richiede che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo e vieta al giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), mentre esula dal suo ambito applicativo ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit.), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo, elementi comunque non rinvenibili nelle censure in esame.11.

Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte di merito ha puntualmente svolto, al pari del primo giudice, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento dei lavoratori attraverso le tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v.

Cass. n. 30580 del 2019; Cass. n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto che le mansioni di autista “pacificamente svolte in modo prevalente dai lavoratori” fossero riconducibili al livello D del c.c.n.l.

Poste e non al livello C.

12. Questa Corte ha chiarito come l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (v.

Cass. n. 18943 del 2016; Cass.n. 30580 del 2019 cit.) e a tali requisiti si è conformata la decisione impugnata.

13. Neppure appare fondata la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non essendo dedotti e neanche rinvenibili elementi significativi di una inversione dell’onere di prova attuata dalla Corte territoriale sul punto.

14. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; a differenza di quanto assume la odierna ricorrente, infatti, la Corte di merito ha preso in considerazione entrambe le eccezioni di prescrizione, decennale e quinquennale (v. sentenza, pagg. 7 e 8) e le ha ritenute non accoglibili in base al principio, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro laddove, sulla base delle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento, detto rapporto risulti non assistito da stabilità reale (v. in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n. 22847 del 2019, in motivazione; Cass. n. 12553 del 2014; Cass. n. 4942 del 2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v.

Cass. n. 26246 del 2022).

15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

16. Non si provvede sulle spese del giudizio poiché i lavoratori non hanno svolto difese.

17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11409-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorren te - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 11409/2019 Cron. Rep. Ud. 03/11/2022 CC - intimati - avverso la sentenza n. 840/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 1019/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa confermando la pronuncia di primo grado che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa, con inquadramento al livello D del c.c.n.l. e condanna della società alla riammissione in servizio dei lavoratori; in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai lavoratori, la Corte d’appello ha escluso la prescrizione decennale dichiarata dal primo giudice per i diritti sorti anteriormente al 9.10.2005, così individuando la data di inizio del rapporto di lavoro del Maoloni dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quello del Vannetti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (il problema della prescrizione era irrilevante per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che aveva iniziato a lavorare l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. La Corte territoriale ha escluso la genuinità dell’appalto affidato da [OSCURATO:PERSONA] spa alle società datrici di lavoro degli appellati avendo accertato che questi ultimi erano abitualmente addetti ad attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'appalto, che la loro prestazione era gestita ed eterodiretta dalla committente e destinata a soddisfare anche interessi aziendali estranei al contratto di appalto. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. 5. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto svolte dai lavoratori attività estranee al contratto di appalto; si richiamano le deposizioni testimoniali raccolte come atte a dimostrare al più il carattere occasionale e marginale delle incombenze ulteriori assegnate ai dipendenti degli appaltatori. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di livello di inquadramento, per difetto di prova, di cui erano onerati i lavoratori, dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle previste dalla declaratoria contrattuale di cui a livello D. 7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960, per avere la Corte d’appello omesso una specifica pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale ed erroneamente escluso il maturare della prescrizione decennale, entrambe eccepite da [OSCURATO:PERSONA] spa.8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960 poiché le critiche investono non l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni invocate ma la concreta ricostruzione del fatto sulla base delle prove testimoniali a cui la censura fa plurimi riferimenti. Ciò che la parte ricorrente sollecita è, nella sostanza, una rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 9. Il motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata la violazione del criterio di distribuzione dell'onere della prova, questione che può porsi solo nelle fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull'art. 2697 c.c., abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova. Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente applicato il criterio di cui all'art. 2697 c.c. e la decisione poggia sul concreto accertamento della esistenza di una intermediazione vietata, argomentato con puntuale riferimento alle risultanze di causa e, in particolare, al fatto che la prestazione ha avuto ad oggetto anche attività ulteriori rispetto a quelle riconducibili al contratto di appalto. 10. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c. Tale disposizione richiede che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo e vieta al giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), mentre esula dal suo ambito applicativo ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit.), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo, elementi comunque non rinvenibili nelle censure in esame.11. Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte di merito ha puntualmente svolto, al pari del primo giudice, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento dei lavoratori attraverso le tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v. Cass. n. 30580 del 2019; Cass. n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto che le mansioni di autista “pacificamente svolte in modo prevalente dai lavoratori” fossero riconducibili al livello D del c.c.n.l. Poste e non al livello C. 12. Questa Corte ha chiarito come l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (v. Cass. n. 18943 del 2016; Cass.n. 30580 del 2019 cit.) e a tali requisiti si è conformata la decisione impugnata. 13. Neppure appare fondata la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non essendo dedotti e neanche rinvenibili elementi significativi di una inversione dell’onere di prova attuata dalla Corte territoriale sul punto. 14. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; a differenza di quanto assume la odierna ricorrente, infatti, la Corte di merito ha preso in considerazione entrambe le eccezioni di prescrizione, decennale e quinquennale (v. sentenza, pagg. 7 e 8) e le ha ritenute non accoglibili in base al principio, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro laddove, sulla base delle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento, detto rapporto risulti non assistito da stabilità reale (v. in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n. 22847 del 2019, in motivazione; Cass. n. 12553 del 2014; Cass. n. 4942 del 2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v. Cass. n. 26246 del 2022). 15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 16. Non si provvede sulle spese del giudizio poiché i lavoratori non hanno svolto difese. 17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell
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