CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 26509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 23011/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Matera l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del Materano chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 103.094,00 in relazione al pregiudizio cagionato ai tre vigneti di comproprietà degli attori negli anni 2006 - 2008 dall'avifauna presente nel Parco. Il Tribunale adito dichiarò il difetto di legittimazione passiva, ricorrendo quella della Regione. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 19 marzo 2019 la Corte d'appello di Potenza rigettò l'appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione. Osservò la corte territoriale che il regolamento emanato dall'[OSCURATO:PERSONA] limitava il danno causato da fauna selvatica alle colture all'interno del Parco a quelli causati da cinghiali e volpi e che, non essendo stato il detto regolamento annullato in sede di giurisdizione amministrativa, non era consentito al giudice ordinario disapplicarlo, per cui la domanda risarcitoria, per danni cagionati non da cinghiali e volpi, doveva essere proposta nei confronti della Regione. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 4 prel., 15 legge n. 394 del 1991, 24 legge Regione Basilicata n. 28 del 1994, 5 legge n. 2248 del 1865 all. E, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la legge nazionale e quella regionale rinviano all'[OSCURATO:PERSONA] solo per la determinazione dell'indennizzo, ma non per escludere la risarcibilità dei danni provocati dall'avifauna selvatica e che in quanto contenente disposizioni contrarie alle norme di legge il regolamento è affetto da illegittimità, che al giudice ordinario spetta accertare in via incidentale, anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, con conseguenziale disapplicazione del regolamento medesimo. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha impropriamente condannato gli appellanti al rimborso delle spese processuali senza considerare che era stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è improcedibile. In base all'art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ. con il ricorso deve essere depositata a pena di improcedibilità la relazione di notificazione della sentenza. La parte ricorrente, nonostante abbia dichiarato che la sentenza di appello gli è stata notificata in data 28 maggio 2019, ha omesso di depositare la relazione di notifica, essendosi limitata a depositare la sola copia autentica della sentenza, come del resto risulta da quanto in calce al ricorso, ove risulta dichiarato il deposito per l'appunto della sola copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notifica. Non può peraltro farsi riferimento alla c.d. prova di resistenza, in quanto, prendendo come riferimento la data di pubblicazione della sentenza (19 marzo 2019), non risulta rispettato il termine di giorni sessanta per la notifica del ricorso (avvenuta in data 17 luglio 2019, laddove il ricorso si sarebbe dovuto notificare nel termine del 17 maggio 2019). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis