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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1977

Cassazione n. 34758/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06VH1DN) nato il 04/06/1977 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17359/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che deve ritenersi priva di efficacia la rinuncia al ricorso pervenuta in data 20 maggio 2025, dal momento che la procura speciale allegata all'atto non contiene la previsione relativa al ricorso per cassazione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie i vizi denunziati non emergono; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06VH1DN) nato il 04/06/1977 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17359/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che deve ritenersi priva di efficacia la rinuncia al ricorso pervenuta in data 20 maggio 2025, dal momento che la procura speciale allegata all'atto non contiene la previsione relativa al ricorso per cassazione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché all'erronea qualificazione giuridica del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie i vizi denunziati non emergono; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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