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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25607/2023

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15649/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 8384/2016depositata il 08/11/2016 .

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: S.O.G.I.N.

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di controllante, presentava modello IVA 26 LP/PR 2008 per l’a.i. 2007, mediante il quale compensava con il suo credito trasferito al gruppo l’eccedenza d’imposta trasferitagli dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo, senza tuttavia presentare, contestualmente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualità di “contribuente virtuoso” ai sensi dell'art. 38-bis, comma 7, lett. c), DPR n. 633 del 1972 (decr.

IVA), dichiarazione che avrebbe presentato solo in data 05/08/2010 dietro espressa richiesta dell'Ufficio.

Quest’ultimo, pertanto, ritenendo che, per effetto della tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, la compensazione si fosse perfezionata a partire dal momento della presentazione, comportando un tardivo versamento dell'imposta, recuperava il credito d’imposta, applicando gli interessi, calcolati dal termine previsto per il versamento dell'imposta fino al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva, e le sanzioni, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997.

La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP di Roma con sentenza n. 9098/29/15.

L’Ufficio proponeva appello, respinto, con la sentenza in epigrafe, dalla CTR del Lazio, che altresì riqualificava l’illecito attribuito alla contribuente come violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 del 1997.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con quattro motivi.

Stante aver la difesa della contribuente “medio tempore” depositato istanza di riunione ad altri procedimenti e, ulteriormente, istanza di sospensione ex lege n. 197 del 2022, all’odierna pubblica udienza, insistendo la medesima per il loro accoglimento, il Sost.

Proc.

Gen. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la difesa erariale non si oppongono, il primo comunque concludendo anche nel merito, mediante rinvio alla requisitoria scritta già depositata, con conseguente richiesta di accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 38-bis decr.

IVA, nel testo “ratione temporis” vigente, e dell’art. 6 d.m. 13 gennaio 1979, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Non è condivisibile la tesi della CTR secondo cui, nelle ipotesi di contribuente virtuoso, come nella fattispecie, l'effetto compensativo dovrebbe essere ricondotto alla sola effettiva sussistenza della virtuosità, senza che sia altresì necessaria la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Neppure è condivisibile la tesi della CTR secondo cui, pur essendo la presentazione della richiesta dichiarazione sostitutiva, da parte della contribuente, tardiva, ciò integrerebbe la violazione dell’art. 11, e non 13, come contestato, D.Lgs. n. 471 del 1997.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 l. n. 1161 del 1971, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La contribuente dovrebbe ritenersi “ex lege” esonerata dall'obbligo di prestare la garanzia, in quanto, quale società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, soggiace alla direzione governativa e svolge attività di interesse pubblico.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.m. 13 dicembre 1979 e dell’art. 38-bis decr.

IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La CTR ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 del 1997 perché ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva non potesse essere presentata in occasione del controllo effettuato dall'Ufficio nel 2010, dovendo invece presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Tuttavia tale termine non è previsto dalla normativa, né sembra potersi applicare analogicamente il termine previsto dall’art. 6 d.m. 13 dicembre 1979 ai fini della garanzia, posta la radicale diversità di funzioni di quest'ultima.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, st. contr., nonché degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 ed 8 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento agli artt. 6 d.m. 13 dicembre 1979 e 38-bis decr.

IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La CTR è incorsa in “error in iudicando” nel non aver ritenuto la sussistenza di un’obiettiva incertezza sulla portata della normativa in ordine alla sussistenza di un termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

La CTP aveva condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese, liquidate in euro

5.000. Nel proporre appello, l’Ufficio non aveva censurato la statuizione sulle spese.

Ciò nonostante, e pur avendo confermato la decisione di primo grado, la CTR ha illegittimamente disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

A fronte di quanto precede, deve rilevarsi, come anticipato, che, in data 3 luglio 2023, la difesa della contribuente consta aver depositato, attraverso la piattaforma del processo civile telematico, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, facente peraltro seguito ad istanza di riunione ad altri procedimenti, siccome connessi, egualmente pendenti innanzi a questa S.C.

Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “ le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che l’istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15649/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 8384/2016depositata il 08/11/2016 . Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: S.O.G.I.N. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di controllante, presentava modello IVA 26 LP/PR 2008 per l’a.i. 2007, mediante il quale compensava con il suo credito trasferito al gruppo l’eccedenza d’imposta trasferitagli dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo, senza tuttavia presentare, contestualmente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualità di “contribuente virtuoso” ai sensi dell'art. 38-bis, comma 7, lett. c), DPR n. 633 del 1972 (decr. IVA), dichiarazione che avrebbe presentato solo in data 05/08/2010 dietro espressa richiesta dell'Ufficio. Quest’ultimo, pertanto, ritenendo che, per effetto della tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, la compensazione si fosse perfezionata a partire dal momento della presentazione, comportando un tardivo versamento dell'imposta, recuperava il credito d’imposta, applicando gli interessi, calcolati dal termine previsto per il versamento dell'imposta fino al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva, e le sanzioni, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997. La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP di Roma con sentenza n. 9098/29/15. L’Ufficio proponeva appello, respinto, con la sentenza in epigrafe, dalla CTR del Lazio, che altresì riqualificava l’illecito attribuito alla contribuente come violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 del 1997. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con quattro motivi. Stante aver la difesa della contribuente “medio tempore” depositato istanza di riunione ad altri procedimenti e, ulteriormente, istanza di sospensione ex lege n. 197 del 2022, all’odierna pubblica udienza, insistendo la medesima per il loro accoglimento, il Sost. Proc. Gen. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la difesa erariale non si oppongono, il primo comunque concludendo anche nel merito, mediante rinvio alla requisitoria scritta già depositata, con conseguente richiesta di accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 38-bis decr. IVA, nel testo “ratione temporis” vigente, e dell’art. 6 d.m. 13 gennaio 1979, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Non è condivisibile la tesi della CTR secondo cui, nelle ipotesi di contribuente virtuoso, come nella fattispecie, l'effetto compensativo dovrebbe essere ricondotto alla sola effettiva sussistenza della virtuosità, senza che sia altresì necessaria la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Neppure è condivisibile la tesi della CTR secondo cui, pur essendo la presentazione della richiesta dichiarazione sostitutiva, da parte della contribuente, tardiva, ciò integrerebbe la violazione dell’art. 11, e non 13, come contestato, D.Lgs. n. 471 del 1997. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 l. n. 1161 del 1971, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La contribuente dovrebbe ritenersi “ex lege” esonerata dall'obbligo di prestare la garanzia, in quanto, quale società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, soggiace alla direzione governativa e svolge attività di interesse pubblico. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.m. 13 dicembre 1979 e dell’art. 38-bis decr. IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La CTR ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 471 del 1997 perché ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva non potesse essere presentata in occasione del controllo effettuato dall'Ufficio nel 2010, dovendo invece presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia tale termine non è previsto dalla normativa, né sembra potersi applicare analogicamente il termine previsto dall’art. 6 d.m. 13 dicembre 1979 ai fini della garanzia, posta la radicale diversità di funzioni di quest'ultima. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, st. contr., nonché degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 ed 8 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento agli artt. 6 d.m. 13 dicembre 1979 e 38-bis decr. IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La CTR è incorsa in “error in iudicando” nel non aver ritenuto la sussistenza di un’obiettiva incertezza sulla portata della normativa in ordine alla sussistenza di un termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La CTP aveva condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese, liquidate in euro 5.000. Nel proporre appello, l’Ufficio non aveva censurato la statuizione sulle spese. Ciò nonostante, e pur avendo confermato la decisione di primo grado, la CTR ha illegittimamente disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi, come anticipato, che, in data 3 luglio 2023, la difesa della contribuente consta aver depositato, attraverso la piattaforma del processo civile telematico, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, facente peraltro seguito ad istanza di riunione ad altri procedimenti, siccome connessi, egualmente pendenti innanzi a questa S.C. Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “ le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che l’istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’