CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 13572del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del sole s.r.l., con sede in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] X n. 202 (P.I. 02106250794 - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del L.r.p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] CAFASI (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75C02 C352R), rappresentata e di- fesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nico Francesco DONATO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75B05 C352J) ed elettiva- mente domiciliata presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 256/B (il difensore chiede, ai sensi degli art. 136 cod. proc. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata domenicofrancescodonato @ ordineavvocatiroma.org o [OSCURATO:TELEFONO]). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, corrente e con se- de in Catanzaro alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 25, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e suo le- gale rappresentante pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA] rappre- sentata e difesa dal sottoscritto avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: mariachiara.paone @ avvocaticatanza- ro.legalmail.it), unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso l’ufficio [OSCURATO:PERSONA], in Catanzaro alla via Vinicio Corte- se n. 25 giusta procura rilasciata su foglio separato, sottoscritta anche digitalmente. Il difensore dichiara di voler ricevere le comu- nicazioni presso il numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all’indirizzo di posta elettronica certificata mariachiara.paone @ avvocaticatanza- ro.legalmail.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 421 de- positata l’8 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che il tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda della Villa del sole s.r.l. diretta ad ottenere la condanna della Asp di Catanzaro al pagamento delle prestazioni sanitarie per l’anno 2006 in esubero rispetto a quanto previsto nel contratto inter partes del 23 novembre 2006, la Corte d’appello accoglieva l’appello dell’Azienda sanitaria e respingeva le istanze dell’impresa erogatri- ce. 2.-Osservava la Corte che l’Asp aveva già corrisposto all’impresa il corrispettivo previsto nel contratto per le prestazioni del 2006 (eu- ro 5.534.328,00) e che la lite concerneva invece il pagamento delle prestazioni che superavano il budget fissato per quell’anno nella misura di euro 1.011.675,00. Tale corrispettivo non era dovuto, in quanto l’erogatore privato aveva allegato solamente il contratto e la consistenza delle presta- zioni erogate, mentre era necessaria la dimostrazione della esisten- za della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione se- condo lo schema contrattuale adottato, ossia la capienza delle po- ste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti. Era, quindi, onere della casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. dare la pro- va dell’esistenza di somme ancora spendibili, in proporzione, all’interno del fondo sanitario regionale, nonché dell’adozione dei criteri per procedere all’abbattimento progressivo e proporzionale delle corrispondenti tariffe stabiliti dalla Giunta regionale con deli- berazione n. 361/2004, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata. 3.- Avverso questa sentenza ha interposto ricorso per cassazione Villa del sole s.r.l., affidando l’impugnazione ad un solo motivo, il- lustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Resiste l’Asp che conclude per la reiezione del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che il motivo formulato nella presente controversia è perfettamente so- vrapponibile al primo motivo del ricorso iscritto al n° 14309/2020 di RG (già pendente tra le stesse parti), definito da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380-bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reie- zione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito. Tanto premesso, si passa all’esame dell’odierna impugnazione. 5.- Con l’ unico motivo di ricorso, fondato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003 e dell’art. 2 e dell’allegato 1 della Delibera del- la giunta regionale della Calabria n° 361/2004. Deduce che – in base all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (in particolare di Cass. n° 3043/2018 e di Cass.n° 13884/2020, citata anche dalla Corte d’appello, ma erronea- mente intesa) –l’onere di provare il superamento del tetto di spesa per le prestazioni erogate nel corso annuale del rapporto. 6.- Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del mezzo non offre elementi per mutare tale orientamento (art. 360-bisn° 1 cod. proc. civ.). La ricorrente, infatti, in più punti della parte illustrativa del mezzo sembra non considerare che l’onere della prova è diversamente di- sciplinato a seconda che l’impresa erogatrice chieda il pagamento delle prestazioni rese nel rispetto del limite di spesa assegnatole, oppure domandi la remunerazione di servizi erogati oltre tale tetto: è, infatti, a carico dell’Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ot- tobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero (ex multis: Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884). Ora, nella presente fattispecie la domanda di Villa del sole s.r.l. aveva pacificamente ad oggetto non il pagamento delle prestazioni rese nel limite del tetto di spesa assegnatole (che, anzi, sono state già versate dall’Asp), ma il pagamento di prestazioni in esubero ri- spetto a tale tetto. Ne deriva, dunque, che l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato incombeva a Villa del sole, la quale avrebbe matu- rato il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra bud- get solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, fosse presente una “riserva” disponibile nel bilancio dell’Asp a favore dell’erogatore richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allegato 1) e fosse stato comunque osservato il “tetto massimo di spesa regionale” (art. 1, ottavo comma, legge reg. Ca- labria n° 30/2003): siamo, in altre parole, ancora una volta in pre- senza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui di- mostrazione era gravata la struttura privata. Così ricostruito l’onere probatorio incombente all’una e all’altra par- te, non appare nemmeno invocabile nella presente vicenda la que- stione della vicinanza della prova (implicitamente adombrata in al- cuni passaggi assertivi del mezzo in esame). È, infatti, evidente che per la dimostrazione della sussistenza di una “riserva” a favore dell’erogatore che chiede il pagamento delle prestazioni in esubero occorre attingere a datiemergenti dal bilan- cio Asp e dal bilancio regionale, che sono documenti pubblici soli- tamente divulgati anche mediante pubblicazione sul web e , dun- que,pienamente accessibili a chiunque ed anche, quindi al l a strut- tura interessata ai sensi della legge n° 241/1990 (artt. 22 e se- guenti) e legge reg. Calabria n° 19/2001 (artt. 31 e seguenti). 7.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cui liqui- dazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della controversia (euro 1,011 milioni) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado, che liquida in euro 13.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pre