CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17581/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi proposti in difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] STABILE. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia dell'associazione ASS.[OSCURATO:PERSONA] ILLEGALITA' E [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richiese del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia della parte civile ASS. ANTIRAKET E [OSCURATO:PERSONA], deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni e nota spese; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia della parte civile ASS. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese rappresentando che la parte è ammessa a patrocinio a spese dello Stato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia delle parati civili [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta, rappresentando che le stesse sono ammesse a patrocinio Stato; Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice dell'Udienza preliminare di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso contestata al capo 1, il solo Stabile anche del delitto di cui all'art. 424 cod. pen., e il solo Domingo anche del delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 6); aveva inoltre dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa, così riqualificata nei suoi confronti la originaria contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1. 1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal capo 6 perché il fatto non sussiste; ha escluso per tutti la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen.; ha escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416-bis in relazione al delitto di cui all'art. 424 cod. pen. e ha riconosciuto in suo favore la circostanza attenuante del risarcimento del danno; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla residua aggravante contestata, e ha rideterminato le pene rispettivamente inflitte in primo grado, con le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SALA - ritenuto concorrente esterno della associazione con il ruolo di autista e organizzatore di incontri tra il capoclan [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni associati, intervenendo anche con suggerimenti in vicende relative a contese sottoposte all'attenzione del capomafia - per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, con separati atti, svolgono entrambi due motivi analoghi, di seguito sintetizzati congiuntamente. 2.1. Con il rispettivo primo motivo, essi deducono erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., e correlati vizi della motivazione, apparente e manifestamente illogica e contraddittoria, in punto di applicazione dei canoni normativi di valutazione della prova quanto all'affermazione della penale responsabilità per concorso esterno, fondata su mere congetture, in violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare: - la Corte di appello non avrebbe chiarito perché il ricorrente sia stato considerato un concorrente esterno dell'associazione, e non semplicemente un parente del capoclan [OSCURATO:PERSONA] con il quale devono ritenersi limitati i suoi contatti, non estesi all'associazione, peraltro, circoscritti al periodo estivo quando il [OSCURATO:PERSONA], dal Nord Italia, dove fin dal 2017, si era trasferito, tornava in Sicilia presso una abitazione adiacente a quella del capoclan; - del tutto illogico sarebbe il richiamo a conversazioni intrattenute con soggetti estranei alla vicenda processuale, ininfluenti al fine della rappresentazione del necessario carattere di stabilità dell'apporto collaborativo dell'extraneus, dal momento che il ricorrente avrebbe, al più, svolto il ruolo di paciere tra soggetti estranei al sodalizio, e per la natura lecita dell'oggetto degli incontri che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe favorito;- con riguardo al ruolo di organizzatore dell'incontro tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il capoclan, del 30 maggio 2017, sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], significative di un rapporto diretto di questi con Domingo, senza mediazione del [OSCURATO:PERSONA], circostanza da cui emerge la mancanza di infungibilità del ruolo di intermediario concreto e causalmente rilevante alla vita della associazione; - mancherebbe un adeguato scrutinio del tema, proposto con l'appello, dell'allontanamento fin dal 2017 del [OSCURATO:PERSONA] dalla Sicilia, a significare l'estraneità alla compagine associativa e la mancanza di un effettivo e stabile apporto causale ab extemo, da valutarsi secondo il canone di giudizio delineato dalla giurisprudenza; - anche nel vaglio dell'elemento soggettivo la disamina incorrerebbe nell'errore di non considerare che il ricorrente si rapporta con il suo parente capoclan, mancando la rappresentazione di un nesso funzionale della propria azione con il raggiungimento degli scopi dell'associazione; 2.2. Con un secondo motivo, i difensori denunciano l'errata applicazione degli artt. 110 - 416 bis quarto comma cod. pen. e correlati vizi della motivazione in punto di riconoscimento della predetta circostanza aggravante, la cui oggettività va correlata alla condotta partecipativa, non anche a quella meramente concorsuale. Il richiamo argomentativo operato dalla sentenza alle considerazioni svolte in relazione alla posizione di un partecipe, [OSCURATO:PERSONA], non soddisfa l'onere motivazionale riguardante la diversa posizione sostanziale del ricorrente, qui mancando sia la partecipazione che la prova della consapevolezza della natura armata della associazione. 3. Il ricorso nell'interesse di Camillo DOMINGO -partecipe della associazione mafiosa, famiglia di Castellammare del Golfo, a conoscenza delle dinamiche del gruppo, interlocutore del capoclan e custode delle armi del sodalizio - è affidato al difensore fiduciario avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 3.1. Con il primo, è denunciata la violazione dell'art. 416-bis, primo comma, nonché la manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli esiti della prova. In particolare, è dedotto il travisamento del contenuto delle intercettazioni, unico elemento di prova a carico del ricorrente che, secondo la Difesa, non renderebbero ragione della valenza dimostrativa della intraneità del ricorrente al sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], esse risultando, per lo più, del tutto neutre, in quanto correlate a diatribe tra privati; altrimenti, viene in rilievo una mera posizione di ascolto delle propalazioni del capo, ovvero la registrazione di uno sfogo con una progettualità ritorsiva di fatto mai avveratasi; d'altro canto, anche nella vicenda che ha visto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] progettare una vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non aveva partecipato ad alcuna conversazione e la richiesta di informazioni a lui formulata dallo Stabile era stata travisata dalla Corte di appello. In ogni caso, si tratta di una ritorsione per ragioni private, non rivestendo la vicenda alcuna rilevanza nell'ambito del programma del sodalizio. Viene anche stigmatizzata la modestia delle vicende che vengono in rilievo dalle conversazioni, relativamente agli interventi del capoclan per risolvere questioni 'bagattellari', non essendo stata giustificata la loro finalizzazione agli interessi del sodalizio. Quanto al ruolo di custode delle armi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dubita la difesa della riconducibilità al ricorrente dei riferimenti, nelle intercettazioni, a tale Camillo, quale autore della dislocazione del fusto nel quale essere erano state riposte le armi, dal capo; d'altro canto, le stesse conversazioni intercettate rimandano una manovra maldestra e accidentale posta in essere da qualcuno, diverso dal ricorrente; si evidenzia, inoltre, come nessun collaboratore di giustizia abbia indicato l'imputato quale partecipe del sodalizio. La motivazione spesa dalla Corte di appello a sostegno della prova della affectio societatis è illogica e congetturale, non spiega in cosa sia consistito il contributo fattivo materiale e concreto di [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento della posizione di vertice di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'associazione, in spregio dei principi di diritto declinati dalle Sezioni Unite nel rispetto dei principi di offensività e materialità; 3.2. Con il secondo motivo, è dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 416- bis, comma quarto, con annessi profili di manifesta logicità della motivazione per travisamento degli esiti della prova. Si ribadisce la motivazione apodittica sul ruolo di custode delle armi, frutto di travisamento e la assenza di prova in ordine alla stessa natura armata dell'associazione nel periodo storico in esame. 4. Ricorre per cassazione Antonino [OSCURATO:PERSONA] - per il quale è stata affermata la responsabilità per associazione mafiosa armata e per il delitto di cui all'art. 424 cod. pen. - per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi. 4.1. Con i primi due motivi, deduce erronea applicazione dell'art. 69 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione. In particolare: -con il primo motivo, rileva come, nonostante la riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti, rispetto alla recidiva, non sia stata operata la conseguente riduzione della pena; -con il secondo motivo denuncia analoghi vizi nella parte in cui la Corte di appello - una volta apprezzata la scelta dissociativa dell'imputato, ed escluse le aggravanti di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod. pen. e quella correlata al reato di cui all'art. 424 cod. pen., e riconosciuta la condotta riparativa - ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti ( generiche e quella del risarcimento del danno) solo rispetto alla recidiva e non anche alla residua aggravante di cui all'art. 416 bis co. 4 cod. pen.. 4.3. Il terzo motivo denuncia l' erronea applicazione dell'art. 541 cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della sentenza che ha pronunciato condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di merito, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia risarcito il danno prima della udienza preliminare. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] STABILE - che risponde del delitto associativo - è affidato a due motivi. 5.1. Con il primo, sono dedotti vizi della motivazione per manifesta illogicità rispetto a specifici atti del processo. In particolare:- con riguardo all'episodio del furto di un trattore ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto all'interno del mandamento, per cui il ricorrente è stato ritenuto il braccio operativo del capomafia nell'ambito delle indagini svolte dalla compagine per accertare i responsabili del fatto, le conversazioni intercettate non consentirebbero di giungere a tale ricostruzione: in realtà, da esse emergerebbe che il Foderà si era rivolto al cugino, [OSCURATO:PERSONA], per ricevere un aiuto a ritrovare il mezzo. E', cioè, dalla parentela che deriva il coinvolgimento dello Stabile; inoltre, si contesta l'assenza di elementi da cui trarre l'identificazione con il ricorrente del 'Franco' che avrebbe dovuto mettere in atto la ritorsione; - del tutto illogicamente la sentenza ravvisa - nell'ottica difensiva- un indice della partecipazione associativa dello Stabile dall'avere sollecitato il capoclan a far valere la sua autorevolezza mafiosa per risolvere la questione con i fratelli Mangiapane, affinchè spostassero il loro gregge altrove; - parimenti illogico, e incoerente con lo statuto dell'autista in ambito mafioso tracciato dalla giurisprudenza, sarebbe il riconoscimento di tale ruolo allo Stabile, che, piuttosto, funge da mero accompagnatore inconsapevole ed estemporaneo del capoclan, senza offrire alcun contributo logistico in favore della vita dell'associazione; 5.2. Analoghi vizi motivazionali sono denunciati anche con il secondo motivo, in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche. 6. Vi è memoria di costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] ETS, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la conferma della sentenza impugnata, associandosi alle conclusioni del P.G., e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita. 7. Vi è memoria di costituzione del Comune di Castellammare del Golfo, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la conferma della sentenza impugnata, e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita. 8. Vi è memoria di costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] e antiusura di Trapani, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità , in subordine, per il rigetto dei ricorsi, e chiede la condanna alla riduzione delle spese, come da nota che deposita. 9. Vi è memoria di costituzione della Associazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Centro per i diritti del cittadino, ammesse al patrocinio a spese dello Stato - per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la conferma della sentenza impugnata anche relativamente alle statuizioni civili con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. 2. Sono fondati, in particolare, i primi due motivi con i quali [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del criterio legale di cui all'art. 69 cod. pen.. 2.1. Va ricordato che il giudice di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. e ha riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento del danno; mentre ha confermato la recidiva specifica e reiterata già ritenuta dal primo giudice, aggiungendo che, in sede di bilanciamento, "va poi escluso che possa attribuirsi sub-valenza ad una siffatta aggravante soggettiva ( ovvero la recidiva, n.d.e.), contrassegnata dalla massima portata aggravatrice, persino rafforzata dalla natura armata dell'associazione...sul quale indulgente appariva già l'equivalenza operata in prime cure, ora maggiormente giustificabile a seguito della caducazione della terza aggravante" ( cfr. pg. 192 ). Più avanti, a pg. 193, si legge, però, contraddittoriamente, che " l'esclusione della rilevantissima aggravante mafiosa e la concorrenza delle attenuanti generiche comporta poi una valutazione di prevalenza delle stesse rispetto alla riconosciuta e incontestata aggravante da recidiva". Infine, dal dispositivo si trae conferma dell'esclusione sia della aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo 1, che della aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. contestata in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen.. Nulla si dice, tuttavia, in merito al bilanciamento delle circostanze. Dunque, a seguire la motivazione, non risulta chiaro a quale determinazione la Corte di appello sia giunta, se di equivalenza o di prevalenza delle circostanze di una specie rispetto a quelle di segno opposto, che ha riconosciuto sussistenti: piuttosto, risulta la contraddizione nel determinarsi, prima nel senso dell'equivalenza, conformemente al giudice di primo grado, poi per la prevalenza. E, laddove sembra riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti, la motivazione si riferisce alle sole generiche ( restando esclusa la circostanza del risarcimento del danno, che pure ha riconosciuto), così come, sul versante dell'aggravamento, dà conto della sola recidiva, lasciando nell'oblio la circostanza di cui all'art. 416 bis co. 4 cod. pen., pacificamente riconosciuta. Come detto, il dispositivo ignora del tutto il tema del bilanciamento delle circostanze. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello, rifuggendo da un non consentito giudizio di «parziale» bilanciamento tra le circostanze ravvisate, dovrà procedere al necessario «integrale» bilanciamento, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice» (Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, P.G. in proc. Benatti, Rv. 252313, che si pone in continuità con Sez. 1, n. 1450 del 24/11/1986 - dep. 1987, Ricca, Rv. 175052, che bene esplicita il procedimento da seguire per il bilanciamento anche nel caso del delitto tentato; in precedenza: Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034; nonché, da ultimo, (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671). La pena inflitta dal giudice a quo, in violazione del criterio di calcolo di cui al citato art. 69 cod. pen. risulta, quindi, certamente illegittima. Sicché, una volta ritenute sussistenti le attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno da un lato, e la circostanze aggravanti di cui al quarto comma dell'art. 416 bis e la recidiva ex art. 99 co. 4 cod.pen., il calcolo della pena dovrà tenere conto di questo dato. Il giudice di rinvio, fermi restando l'accertamento di responsabilità e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, procederà a nuovo giudizio di bilanciamento, ricomprendendo in esso tutte le circostanze, sia aggravanti che attenuanti ritenute sussistenti, in relazione alle quali ogni questione risulta, del resto, preclusa. Il giudice di rinvio, facendo applicazione del richiamato principio di diritto sul bilanciamento, nell'ambito dei poteri attribuitigli ex art. 133 cod. pen. e dando motivatamente conto dei parametri applicati per individuare il trattamento sanzionatorio, nonché nel rispetto del divieto di reformatio in peius che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107), procederà, dunque, a nuova determinazione della pena, previamente affrontando il tema del bilanciamento delle circostanze, da corredarsi con un'adeguata motivazione. 2.2. . Risulta, invece, infondato, il terzo motivo. Posto che, come è noto, la condanna alle spese segue la soccombenza, la decisione non è inficiata dal riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., dal momento che il passaggio argomentativo di cui si legge a pg. 193 sulla congruità dell'offerta risarcitoria, non coinvolge affatto l'aspetto delle spese sostenute dalla parte civile, tant'è che la Corte di appello ha condannato il ricorrente per le spese del secondo grado, senza revocare la condanna relativa al primo grado., in tal modo dimostrando di avere operato la valutazione di congruità del risarcimento~con riferimento ai danni prodotti dal reato, escludendo quelli correlati alle spese k del giudizio. 3. Non è fondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è rivalutativo e omette di confrontarsi, come dovuto, con lo specifico compendio argomentativo che sorregge la decisione, oltre a contenere riferimenti non sempre corretti alle regole di giudizio che governano la posizione del concorrente esterno, quale è quella attribuita al [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla associazione per delinquere di cui al capo 1 dell'imputazione. 3.1. Il ricorrente viene in rilievo per il ruolo di autista e organizzatore di incontri tra il capoclan e altri mafiosi ( [OSCURATO:PERSONA]), o anche con soggetti non mafiosi (vicenda Guecia), finalizzati alla gestione di questioni attinenti alla famiglia mafiosa, egli svolgendo il ruolo consapevole di mediatore ausiliatore delle esigenze del gruppo mafioso, intervenendo con consigli e suggerimenti su contese sottoposte all'attenzione del capo. Esemplificativa, la vicenda dell'assegnazione dei lavori edili sulla proprietà Guecia, contesi da due imprenditori edili: [OSCURATO:PERSONA] organizza gli incontri tra i due imprenditori e [OSCURATO:PERSONA] (che svolge una attività di mediazione) e partecipa alle conversazioni che intercorrono tra i medesimi, interloquisce direttamente presso il capoclan per risolvere in favore di [OSCURATO:PERSONA] una controversia in atto, accompagna il capoclan in auto per incontrare un terzo imprenditore; nella conversazione intercettata in auto, quando [OSCURATO:PERSONA] gli riferisce di avere optato per assegnare i lavori a uno dei due imprenditori (Parisi), [OSCURATO:PERSONA] replica consigliando di affidare in ogni caso al Valenti il rifacimento del tetto. Alla fine, i lavori vengono affidati dal Guecia a Valenti, dal quale il capoclan pretende, in compenso per la mediazione, i lavori di ristrutturazione della sua abitazione. Si tratta di vicenda emblematica del permanente ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella spartizione dei lavori edili, anche laddove si tratti di lavori privati, giacchè i cittadini preferiscono rivolgersi a esponenti del sodalizio mafioso per la riconosciuta la autorità sul territorio di riferimento. La sentenza impugnata ha, poi, dato conto puntualmente di ulteriori episodi valorizzati nel delineare il ruolo di concorrente esterno del [OSCURATO:PERSONA] ( da pg. 203). 3.1.1. Lo scrutinio dei giudici di merito è stato correttamente condotto secondo le coordinate ermeneutiche delineate in relazione alla figura del concorrente esterno, che chiama in causa relazioni collusive che possono instaurarsi con il sodalizio al fine di ottenere reciproci vantaggi, e che può dar vita a un rapporto occasionale e circoscritto, o a forme sinallagmatiche più stabili e continuative nel tempo (Sez. 6 n. 33749 del 27/04/2023 Rv. 285150). Infatti, ciò che caratterizza la fattispecie del concorrente esterno non è la tipologia del contributo offerto - che può consistere tanto in una attività continuativa e ripetuta quanto in un intervento occasionale e non istituzionalizzato - bensì per la qualità del contributo offerto, che deve essere idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione Sez. Un. Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 Ud. (dep. 21/05/2003 ), [OSCURATO:PERSONA]. 224181 ). Secondo l'elaborazione che ne ha fatto la giurisprudenza, il concorrente esterno è, cioè, figura ancorata a un modello causalmente orientato, che, sul piano soggettivo, richiede la sussistenza del dolo generico costituito dalla rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria condotta e il raggiungimento ( anche solo parziale) degli scopi dell'associazione. Infatti, in tema di associazione di tipo mafioso, "assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima."( Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). In tale approdo si è anche specificato come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizza. nte della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, per cui non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. "Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso". (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023). Occorre, quindi, la verifica, ai fini del contributo esterno, dell'intenzionalità del comportamento e della sua incidenza causale sul contesto associativo. (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014 Cc. (dep. 31/07/2014) Rv. 260178). 3.1.2.A tali principi si sono conformate le due sentenze di merito - che, con riguardo alla affermazione di responsabilità costituiscono una doppia conforme, e vanno lette congiuntamente - laddove hanno sottolineato che le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di incidente probatorio non appaiono idonee a scalfire il suddetto quadro probatorio atteso che: - lo stesso ha sostanzialmente ammesso i fatti attribuendo la propria condotta a superficialità o ingenua disponibilità derivante anche dai rapporti di parentela (circostanza poco credibile) nei confronti di colui che ben sapeva essere capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo (come si evince dal contenuto di quelle intercettazione in cui Domingo lo invitava con fermezza a porre in essere le dovute precauzioni negli spostamenti, nella scelta dei luoghi d'incontro, nei colloqui telefonici); - a differenza di quanto affermato in sede di interrogatorio, dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge una partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda Valenti - Parisi-Guercia; - in ordine agli incontri tra Domingo e il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di ridimensionare la propria posizione affermando di avere accompagnato il Donningo ma negando di aver preso parte alle conversazioni intercorse tra i predetti, laddove, dal contenuto delle conversazioni intercettate, emerge, da brevi passi, che il [OSCURATO:PERSONA] e il Domingo lo avevano messo al corrente delle questioni trattate, successivamente meglio delineate dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio" (64- 65 della sentenza impugnata). Posta, dunque, l'individuazione degli elementi che rendono configurabile il concorso, appaiono destituite di fondamento, dunque, le deduzioni concernenti vizi della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove in base alle quali dette condotte sono state individuate. Convincente il riferimento ai fini dell'elemento soggettivo, al contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] rimprovera il ricorrente per la scarsa attenzione posta nell'utilizzo dei telefoni cellulari o gli fornisce indicazioni sull'utilizzo dei veicoli utilizzati per gli spostamenti ( pag. 60), per dare rappresentazione coerente della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della esistenza della compagine mafiosa nonchè dell'efficacia causale del proprio contributo alla conservazione o al rafforzamento della struttura organizzativa, in termini di previsione e accettazione di tale risultato come certo o comunque altamente probabile - atteso che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio sodetatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto, invece, solamente probabile o possibile. (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018 Rv. 273356). I Giudici di merito - in particolare, il primo giudice, che ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 110 cod. pen.- hanno, dunque, compiutamente scrutinato il contributo concorsuale apportato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'associazione, considerando, quanto al profilo causale, che egli ha agito in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella sua indiscussa e ben nota qualità di capo della famiglia mafiosa di Castellammare di Stabia "incidendo, in ogni caso, causalmente sulla conservazione dell'associazione mafiosa nel territorio" ( pg. 65), laddove, con il suo apporto fattivo il ricorrente ha fornito consapevole contributo volto "al mantenimento del prestigio e del carisma criminale della sua ( di [OSCURATO:PERSONA], n.d.e.) indiscussa figura di vertice" ( pg. 200). Ha osservato plasticamente la Corte di appello come sia emersa "la sua visibile volontà ed il di lui apporto nel mettere in luce e far valere l'autorevolezza ed il carisma risolutivo del mafioso posto a capo del mandamento, le cui metodiche condivide, protegge ( anche con accorgimenti depistanti) e rilancia"( pg. 203). 2.2. Non ha pregio neppure il secondo, comune, motivo di ricorso dal momento che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., comma 2, anche a carico del concorrente esterno, che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (in tal senso Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv. 244904, conf. sez.6, n. 36198 del 03/07/2014, Rv. 260272). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ravvisato la aggravante dando rilievo al fatto della conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del carattere "armato dell'associazione", come emerge dal seguente passaggio della sentenza impugnata: "ribadita anche qui la natura oggettiva dell'aggravante da associazione armata alla luce del suddetto riferimento alla detenzione di armi proprio coevamente ai contributi del 2017 offerti da [OSCURATO:PERSONA] (che come detto ha ammesso di essere stato perfettamente al corrente dei precedenti penali del custode delle armi [OSCURATO:PERSONA] e dell'ultraventennale detenzione del Domingo: vedasi verbale citato pagina 13)" ( pag. 209 della sentenza impugnata). Con riferimento a tale affermazione, non sono dedotti vizi dai quali emerga vizio della sentenza né sotto il profilo della violazione di legge, in ragione della configurabilità dell'aggravante per il concorrente esterno, sia quanto alla motivazione in ordine alla affermazione circa detta sussistenza, che è stata dedotta proprio dalla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della natura armata dell'associazione. 4. I ricorsi di Stabile e Domingo sono rivalutativi, oltre che infondati, laddove deducono il travisamento del contenuto delle intercettazioni. 4.1. Come è noto, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), giacchè "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice 10 di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021). Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall'approdo delle Sezioni Unite 'Sebbar' ( sez. un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - ( Conforme la successiva giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 ; Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Ed è proprio una rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate che i ricorrenti propugnano, al fine di desumerne un significato alternativo a quello che la Corte di appello ha, invece, del tutto ragionevolmente, tratto dalle parole captate utilizzate, quindi, come logica chiave di lettura che ha consentito di dare un significato univoco alle conversazioni de quibus, che si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa ( Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), non venendo dedotta, alla fine, alcuna manifesta illogicità in ordine all'interpretazione offerta dalla Corte di appello. 5. Fatta tale premessa e venendo al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso è infondato, al limite dell'inammissibilità, ponendo questioni già scrutinate adeguatamente nelle sedi di merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità del compendio motivazionale che sorregge la decisione, la quale fonda, invece, su un razionale scrutinio degli elementi di prova, mentre il ricorrente insiste nella prospettazione difensiva in ordine al ruolo di mero autista di [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto smentita dagli esiti probatori specificamente richiamati, attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censure difensive. 5.1. Giova ricordare che si è al cospetto di una situazione di c.d. doppia conformità in merito alla affermazione di responsabilità, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv.272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio" 5.1.1. Ciò detto, va ricordato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto a disposizione del capoclan, rivelando le intercettazioni come egli risulti sempre informato degli accadimenti che riguardano l'assetto della famiglia mafiosa, e svolge il ruolo di informatore: ha precisato la sentenza impugnata, ai fini del ruolo partecipativo, come sia emerso un fitto e costante rapporto con [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorrente riferisce notizie utili alle attività illecite; sono state valorizzate, in particolare, la vicenda che ha coinvolto i fratelli Sottile, in relazione al tentativo estorsivo del TFR, e quella della punizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere danneggiato un mezzo del capoclan, suo vicino di terreno, in cui il capoclan incarica [OSCURATO:PERSONA], il quale coinvolge il ricorrente nell'attuare la ritorsione e gli chiede informazioni sul luogo in cui era solito trascorrere dove trascorreva l'inverno il Ditta, riferendogli il Domingo della presenza delle telecamere, in tal modo mostrandosi pienamente consapevole della natura illecita dei propositi ai quali stava contribuendo. Si è ragionevolmente sottolineato come la conoscenza delle dinamiche e delle questioni economiche della famiglia mafiosa "non avrebbero potuto essere portate a conoscenza di soggetti estranei al sodalizio". D'altro canto, a corroborare il quadro probatorio significativo della intraneità al sodalizio, il Domingo è risultato essere il custode delle armi del clan, avendo sul punto la Corte di appello fornito ampia e congrua argomentazione logica in merito a tale ruolo, come emerso dalle conversazioni intercettate ( pg. 165 ss). In sintesi, secondo la Corte di appello "è dalle plurime conversazioni intercettate che può ricavarsi, infatti, l'affectio societatis e l'attivismo al riguardo dell'appellante" ( pg. 154), esse rivelando l'adesione ai metodi mafiosi di trattamento degli avversari, la conoscenza degli interventi risolutivi di cui veniva richiesto il boss, alla cui posizione di vertice egli ha prestato un concreto e fattivo contributo, la conservazione delle armi della associazione, tutte condotte che hanno concorso materialmente e causalmente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. 5.1.2. Il ricorrente non deduce alcuna manifesta illogicità in ordine all'interpretazione offerta dalla Corte di appello, non indica le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, ma compie solo il tentativo di sminuire la valenza di alcune conversazioni, circa l'attività risolutiva delle controversie, quale quella tra Mercadante e Sottile, sostenendone il ruolo di mero ascoltatore, con argomentazione meramente contestativa della valutazione, non irragionevole, dei giudici di merito; si minimizza in ordine il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al rafforzamento del ruolo verticistico di Domingo; si illustrano doglianze, sotto il profilo della motivazione, che invero ineriscono a profili di merito in quanto riguardano la valutazione delle prove e, nello specifico, il tema delle conversazioni telefoniche. 5.2. Parimenti infondato il secondo motivo, incentrato sull'aggravante delle armi, poiché, anche in questo caso, la deduzione si rivela genericamente finalizzata a contrastare la valutazione, affatto illogica, della Corte di appello, eccependosi l'erronea interpretazione della telefonata con [OSCURATO:PERSONA] del 2 agosto 2016, dalla quale invece, come riportato in sentenza, emerge che le armi erano state nascoste in fusti e questi erano stati erroneamente prelevati per un omessa custodia da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Valgono qui analoghe considerazioni a quelle svolte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poiché, anche in questo caso, il ricorso si pone al limite dell'inammissibilità, prospettando questioni già scrutinate adeguatamente nelle sedi di merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità né il travisamento delle prove, laddove la decisione fonda su un razionale scrutinio degli elementi di prova, attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censure difensive.al limite dell'inammissibilità, ponendo questioni già scrutinate adeguatamente nelle sedi di merito, e non ravvisandosi la dedotta illogicità del compendio motivazionale che sorregge la decisione, la quale fonda, invece, su un razionale scrutinio degli elementi di prova, mentre il ricorrente insiste nella prospettazione difensiva in ordine al ruolo di mero autista di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, i Giudici di merito hanno ritenuto smentita dagli esiti probatori specificamente richiamati, attraverso un ragionamento ricostruttivo della responsabilità che non presta il fianco alle censure difensive. , 6.1.1 giudici del merito hanno ricostruito con argomenti razionali la responsabilità dell'imputato, per il contributo da lui offerto stabilmente al mantenimento del ruolo di vertice del capoclan, facendo riferimento, in particolare, al fine di trarne la partecipazione dinamica al sodalizio: - alla vicenda estorsiva ai danni dei fratelli Mangiapane, affinchè abbandonassero il pascolo, nella quale Stabile invita [OSCURATO:PERSONA] a spendere il suo carisma criminale, in tal modo facendo da paciere per la soluzione dei contrasti insorti nel mandamento; con riferimento a tale vicenda la Corte di appello ha affermato che " [OSCURATO:PERSONA] è perfettamente conscio del crisma mafioso e delle modalità di affermazione della autorevolezza del Domingo, che invita a spendere " nella giusta maniera" di modo da raggiungere i comuni intenti" ( pg- 135);D'altro canto, nel senso della affidabilità e intraneità dello Stabile viene evocata anche la vicenda del furto del trattore alla Riserbato. - alla mediazione offerta nella gestione dell'episodio del furto del trattore del consigliere comunale Foderà, ponendosi quale braccio operativo nelle indagini per individuare gli autori del furto ai danni del suo parente. In relazione a tale episodio la Corte di appello ha posto in luce come l'inequivocabile coinvolgimento dell'imputato nella losca faccenda in cui un esponente delle istituzioni locali si era appellato al locale capo mafia per il tramite del cugino, per ritrovare il proprio trattore era emerso dalle captazioni che registrano l'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva convocato, per cercare di risolvere la faccenda , segnalando come "ciò che contrassegna la condotta dello Stabile in termini di contributo di mantenimento delle funzioni di vertice da parte di [OSCURATO:PERSONA] è il di lui ruolo di "braccio operativo" avendo acconsentito a" prelevare "il figlio grande di Turiddu", altres' dando conto della razionale affermazione per cui il riferimento, nel corso di una conversazione, da parte di Domingo a "Franco" fosse riconducibile all'imputato che, appunto, si era occupato della questione. -al ruolo di autista e accompagnatore del capoclan: ci si riferisce ai fiduciari accompagnamenti dello Stabile a tre summit intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con altro esponente di vertice di [OSCURATO:PERSONA], del mandamento di Trapani, in corrispondenza con un'attività estorsiva, sul punto avendo i giudici di merito rilevato come egli non abbia semplicemente accompagnato il Domingo, ma ha tenuto a salvaguardare la riservatezza dell'incontro, e ha messo a disposizione dei due i luoghi per le riunioni ( pg. 23). 6.1.1. Dunque, in sintesi, la Corte di appello ha ben ricostruito il significativo coinvolgimento dello Stabile nel sodalizio, dal maggio 2016 fino a settembre 2017, dando conto di come le fonti di prova smentiscano l'assunto del fastidio provato dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, evidenziandone il contributo offerto per l'indagine finalizzata alla ricerca dei responsabili di azioni criminose compiute nell'area mandamentale, per la risoluzione di contrasti territoriali sottoposti al capomafia, per il mantenimento della posizione verticistica e il raggiungimento di accordi illeciti con esponenti di altre cosche. 6.1.2. Non hanno alcun pregio, dunque, le doglianze difensive incentrate sul profilo dell'affectio societatis, giacchè il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, congruente con i dati probatori, che la Corte di appello ha fornito: del tutto razionalmente, del resto, può affermarsi che solo un partecipe può essere coinvolto in conversazioni, incontri, discussioni che toccano argomenti delicati, concernenti interessi e strategie della consorteria, come quelli che vengono in rilievo nel caso in esame. Risulta congruamente argomentata la affermata partecipazione associativa, secondo la linea interpretativa accreditata da plurimi approdi giurisprudenziali, nella composizione più autorevole di questa Corte, come confluiti nel più recente arresto della sentenza Modaffari. In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo. Secondo tale linea ermeneutica, può, qui, affermarsi che lo svolgimento consapevole, in un contesto di effettività e serietà, dell'incarico di "investigatore" o quello di "mediatore" per la composizione di dinamiche conflittuali registratesi all'interno del mandamento, così come l'assunzione del ruolo di accompagnatore del capoclan in occasione di summit coinvolgenti altri esponenti mafiosi, ove ne emerga l'adesione libera e volontaria e una vocazione di stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente, testimonia in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" emergente dalle condotte scrutinate indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, effettivo e attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione. 6.2. Non ha alcun pregio il secondo motivo, del tutto generico, oltre ad ignoralómpletamente la specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti invocate in assenza di elementi positivamente apprezzabili, peraltro significativamente corroborati dall'atteggiamento deresponsabilizzante assunto dal ricorrente ( pg. 143). Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 7. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Analogamente vanno rigettati i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vanno condannati al pagamento delle spese processuali. • 7.1. Al rigetto delb ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalle costituite parti civili, che liquida come in dispositivo per le seguenti pp.cc. 1. [OSCURATO:PERSONA] E Antiusura - Trapani; 2.[OSCURATO:PERSONA]; 3.[OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Quanto invece alle parti civili, pure costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], poichè esse sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica degli imputati al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020 ), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo .Rigetta nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile: ksociazione gntiracket e Antiusura -1-rapani che liquida in complessivi euro 4800,00, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3167,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4800,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3593 oltre accessori di legge; condanna, inoltre, i suddetti imputati alla rifusione delle spes