CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BARI il 06/06/1986 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 bis e 707 cod. pen.; considerato che il ricorso, articolato in due motivi, contesta la violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen; rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non vi è stato aggravamento di pena e il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado; rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. e delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorso non prende posizione in ordine alla motivazione sul punto che, a sua volta, appare det-tagliata, puntuale e priva di vizi logico-giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibi P.Q.M