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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36710/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 483 cod. pen. (capo A) e 633-639-bis cod. pen. (capo B); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, la Corte di appello ha operato un adeguato e congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini di escludere il requisito della particolare tenuità del danno e dell'offesa (cfr. pag. 7); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 483 cod. pen. (capo A) e 633-639-bis cod. pen. (capo B); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, la Corte di appello ha operato un adeguato e congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini di escludere il requisito della particolare tenuità del danno e dell'offesa (cfr. pag. 7); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris