CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per a verso meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito anche per il tramite di puntuali richiami alla giuríprudenza di questa Corte avuto riguardo al concorso ascritto all'imputato / mentre, per altro verso, si sostanziain una inammissibile doglianza in punto di diritto sulla configurabilità della resistenza ex art 337Ts-critta al ricorrente fondata su valutazioni in fatto ( le connotazioni della fuga intentata con il correo realizzata con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di altri potenziali terzi) non contestate con l'appello e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P