CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11610/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 07/10/2025, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibilela richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata dal difensore di AndreaPerrone avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al giudicato di cui alla sentenza del 21/05/2024del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 02/11/2024, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di otto mesi di reclusione.La Corte d’appello di Roma riteneva l’inammissibilità della suddetta richiesta per esserestata presentata da un difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129-bis, comma 2, dello stessocodice.Premette che «la giurisprudenza ha sempre affermato che si debba verificare caso percaso se con l’atto di nomina l’istante abbia espressamente conferito il mandato specifico perproporre istanza di rescissione del giudicato» e che «nel caso affermativo anche se il nomeniuris della nomina non contenga quello della procura speciale nella sostanza con quell’attol’interessato aveva attribuito al difensore lo specifico compito e solo quel compito di proporrela istanza di rescissione».In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura di Sez. 2, n. 12680 del 01/03/2024,Minguzzi (non massimata), si potrebbe «verificare che il ricorso era stato ritenutoinammissibile perché la nomina conteneva genericamente la facoltà di svolgere qualunqueaggiunge: «esattamente il contrario di quanto contenuto nell’atto di nomina». [OSCURATO:PERSONA] ancora che, «in occasione del rilascio della nomina di difensore di fiducia e diprocuratore speciale per codesta fase del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato il precedenteoperato del difensore e specificato che allorquando conferì la nomina essa era ancheprocura speciale perché diretta solo a quella fattispecie».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamenteinfondato.Il comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di rescissione delgiudicato «è presentata […], a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o daun difensore munito di procura speciale». Sulla base di tale norma, si deve dare continuità alconsolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui è inammissibile, per difettodi legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell’interessedel condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264590-01; nello stesso senso, trale tante, anche Sez. 5, n. 14058 del 16/2/2016, Bthouri, Rv. 266552-01 e Sez. 2, n. 12680del 01/03/2024, Minguzzi, richiamata dal ricorrente).Con la menzionata sentenza “[OSCURATO:PERSONA]”, la Corte di cassazione ha precisato chel’art. 625-ter cod. proc. pen. (ora art. 629-bis cod. proc. pen.) è una norma di strettainterpretazione, preclusiva dell’applicabilità dell’art. 571, comma 3, dello stesso codice, ilquale, riferendosi espressamente al difensore «dell’imputato» e non del condannato,legittima il difensore, appunto, dell’imputato a proporre le impugnazioni (ordinarie)nell’interesse del suo assistito.Nel caso in esame, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato fu sottoscritta epresentata (al Tribunale di Roma che l’ha poi trasmessa alla Cancelleria della Corted’appello di Roma) dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], ma che taledifensore non era munito di una specifica procura che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod.proc. pen. lo autorizzasse a proporre e a presentare l’atto in questione, ma solo di unanomina a difensore di fiducia, dalla quale non era dato desumere, neppure sul pianosostanziale, il conferimento dello specifico mandato a proporre e a presentare la suddettarichiesta di rescissione del giudicato (si veda la nomina del 24/04/2025, fatta ai sensi dell’art.123 cod. proc. pen.: «Nomino mio difensore di fiducia l’[OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma - 6962/24 NR Eleggo domicilio c/o lo studio del mio avvocato, in Roma via S.Valentino, 24»).Si deve poi osservare che, posto che la procura speciale deve essere conferita aldifensore che presenta la richiesta di rescissione del giudicato prima della presentazione ditale richiesta, pena l’inammissibilità della stessa, le disposizioni che regolano la materia nonprevedono il potere della parte sostanziale di ratificare l’operato del difensore privo dilegittimazione soggettiva.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11610/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 594/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 43171/2025IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 07/10/2025, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibilela richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata dal difensore di AndreaPerrone avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al giudicato di cui alla sentenza del 21/05/2024del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 02/11/2024, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di otto mesi di reclusione.La Corte d’appello di Roma riteneva l’inammissibilità della suddetta richiesta per esserestata presentata da un difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129-bis, comma 2, dello stessocodice.Premette che «la giurisprudenza ha sempre affermato che si debba verificare caso percaso se con l’atto di nomina l’istante abbia espressamente conferito il mandato specifico perproporre istanza di rescissione del giudicato» e che «nel caso affermativo anche se il nomeniuris della nomina non contenga quello della procura speciale nella sostanza con quell’attol’interessato aveva attribuito al difensore lo specifico compito e solo quel compito di proporrela istanza di rescissione».In particolare, secondo il ricorrente, dalla lettura di Sez. 2, n. 12680 del 01/03/2024,Minguzzi (non massimata), si potrebbe «verificare che il ricorso era stato ritenutoinammissibile perché la nomina conteneva genericamente la facoltà di svolgere qualunqueaggiunge: «esattamente il contrario di quanto contenuto nell’atto di nomina». [OSCURATO:PERSONA] ancora che, «in occasione del rilascio della nomina di difensore di fiducia e diprocuratore speciale per codesta fase del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ha ratificato il precedenteoperato del difensore e specificato che allorquando conferì la nomina essa era ancheprocura speciale perché diretta solo a quella fattispecie».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamenteinfondato.Il comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta di rescissione delgiudicato «è presentata […], a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o daun difensore munito di procura speciale». Sulla base di tale norma, si deve dare continuità alconsolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui è inammissibile, per difettodi legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell’interessedel condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264590-01; nello stesso senso, trale tante, anche Sez. 5, n. 14058 del 16/2/2016, Bthouri, Rv. 266552-01 e Sez. 2, n. 12680del 01/03/2024, Minguzzi, richiamata dal ricorrente).Con la menzionata sentenza “[OSCURATO:PERSONA]”, la Corte di cassazione ha precisato chel’art. 625-ter cod. proc. pen. (ora art. 629-bis cod. proc. pen.) è una norma di strettainterpretazione, preclusiva dell’applicabilità dell’art. 571, comma 3, dello stesso codice, ilquale, riferendosi espressamente al difensore «dell’imputato» e non del condannato,legittima il difensore, appunto, dell’imputato a proporre le impugnazioni (ordinarie)nell’interesse del suo assistito.Nel caso in esame, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato fu sottoscritta epresentata (al Tribunale di Roma che l’ha poi trasmessa alla Cancelleria della Corted’appello di Roma) dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], ma che taledifensore non era munito di una specifica procura che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod.proc. pen. lo autorizzasse a proporre e a presentare l’atto in questione, ma solo di unanomina a difensore di fiducia, dalla quale non era dato desumere, neppure sul pianosostanziale, il conferimento dello specifico mandato a proporre e a presentare la suddettarichiesta di rescissione del giudicato (si veda la nomina del 24/04/2025, fatta ai sensi dell’art.123 cod. proc. pen.: «Nomino mio difensore di fiducia l’[OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma - 6962/24 NR Eleggo domicilio c/o lo studio del mio avvocato, in Roma via S.Valentino, 24»).Si deve poi osservare che, posto che la procura speciale deve essere conferita aldifensore che presenta la richiesta di rescissione del giudicato prima della presentazione ditale richiesta, pena l’inammissibilità della stessa, le disposizioni che regolano la materia nonprevedono il potere della parte sostanziale di ratificare l’operato del difensore privo dilegittimazione soggettiva.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]