CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4927-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1842/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04927 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G.N 4927/2021 [OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Cala- bria, che su impugnazione da parte della società avverso cartella di paga- mento - con la quale era stato ingiunto il pagamento degli importi a titolo di Irpef ed altro in relazione al periodo di imposta 2012- ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, dopo aver riportato la giurisprudenza in materia di notifica, rile- vava che "erroneamente il primo giudice ha ritenuto inesistente la notifica effettuata per carenza di attestazione di conformità e non ha ritenuto sa- nato l'eventuale vizio rilevato a seguito dell'opposizione del contribuente". Esaminando gli ulteriori motivi di opposizione dichiarati assorbiti, la CTR aggiungeva che "la cartella reca l'indicazione del responsabile del procedi- mento di iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella consentendo, in tal modo, alla contribuente di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati dalla stessa contribuente". Inoltre evidenziava che "la cartella indica la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, circostanza rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della contribuente non essendo prevista, invece, alcuna nullità per l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo esattore. In riforma della sentenza impugnata quindi, l'opposizione del contribuente deve essere integralmente rigettata". L'Ufficio si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applica- zione del disposto degli artt. 20 e 25 del DPR 602/1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; violazione n. 5 dell'art.360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la contribuente lamenta l'ille- gittimità della sentenza impugnata, essendo pacifico che nella cartella esattoriale mancava l'indicazione della data di consegna del ruolo al i concessionario, da cui discenderebbe l'illegittimità del calcolo degli in- teressi, dovendo il contribuente essere realmente in grado di verificare i calcoli effettuati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. 2. Il motivo, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. 2.1.Va dichiarata inammissibile la censura proposta sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ex art.360, comma 1, n.5, in quanto, dalla stessa lettura della sentenza impugnata, è possibile ri- scontrare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazioni i profili che la ricorrente lamenta come omessi. Va pertanto ribadito, in ossequio ai principi di questa Corte, che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" os- sia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argo- mentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inam- missibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 2268/2022). 2.2.Nel caso di specie, l'indicazione di tale censura non è conforme al principio suindicato. Ciò in quanto la CTR ha chiarito che "anche il motivo relativo all'omessa indicazione della data di trasmissione del ruolo dell'agente di riscossione è infondato. La cartella indica la data in cui il ruolo è stato reso esecu- tivo, circostanza rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della contribuente non essendo prevista, invece, alcuna nullità per l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo esattore". 3. Per quanto attiene al profilo della violazione di legge, censurato nel medesimo motivo, esso è infondato 3.1. Va premesso che, questa Corte (cfr. Cass. n. 12261/2016; Cass.n. 25343/2018), ha statuito, in controversia analoga, che « per la vali- dità del ruolo e della cartella di pagamento, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi iden- tificativi o della data di notificazione dell'accertamento precedente- mente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di cir- costanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass.11466/2011), con l'ulteriore specificazione (Cass. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 richiedono l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del docu- mento esattoriale, una indicazione "analitica" di quegli elementi (Cass.26441/2014)». 3.2.Nella fattispecie, la CTR ha deciso in conformità ai principi giuri- sprudenziali sopra esposti, rilevando che "la cartella indica la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, circostanza rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della contribuente non essendo prevista, invece, alcuna nullità per l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo esattore". Non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge. 4. Quanto alla dedotta illegittimità del calcolo degli interessi, trattasi di questione nuova, essendo stato il processo di merito instaurato solo sulla contestata data di consegna del ruolo e non sulla carenza di mo- tivazione in relazione al calcolo degli interessi. La doglianza, riproposta nella memoria, sotto questo profilo è pertanto inammissibile, in quanto non dedotta nel merito. 5.Con il secondo motivo, la società contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione del disposto dell'art. 36, comma 4, ter del D.L. 248/2007 (come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008) in rela- zione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Violazione del n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 6. Il motivo va respinto.6.1.11 motivo è inammissibile in relazione alla censura svolta ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5, in quanto dalla stessa lettura della sentenza impugnata è possibile riscontrare come la [OSCURATO:PERSONA]- gionale abbia preso in considerazione i fatti dei quali la ricorrente la- menta invece l'omissione. Si legge infatti che "rileva la Commissione che la cartella reca l'indicazione che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è "[OSCURATO:PERSONA]" e che il responsabile del pro- cedimento di emissione e notificazione (e non di "stampa" come affer- mato il contribuente) è "[OSCURATO:PERSONA]". La cartella reca l'indi- cazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella consentendo, in tal modo, alla contribuente di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in confor- mità ai principi giurisprudenziali richiamati dalla stessa contribuente". 6.2.11 motivo è invece infondato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto dalla stessa lettura della sentenza impugnata è possibile ri- scontrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai prin- cipi giurisprudenziali secondo cui in tema di cartelle di pagamento, l'in- dicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a de- correre dal 10 giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in I. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale in- dicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività ammini- strativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del di- ritto di difesa (Cass. n. 29652/2019). 7.Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.400,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari