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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 15465/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 074gma5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna con ricorso per cassazione l'ordinanza emessa in sede di udienza preliminare dal GUP presso il Tribunale di Perugia, nell'ambito del procedimento penale che lo vede imputato, affermando la violazione dell'art. 416, comma 2, cod.proc.pen. in relazione all'art. 419, commi 2 e 5 cod.proc.pen. 2.

Il ricorrente rappresenta che, al momento della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio, avvenuta in data 16 dicembre 2025, il fascicolo cartaceo non era nella materiale disponibilità del giudice dell'udienza preliminare, poiché 1trattenuto presso il Tribunale del riesame in ragione della proposizione, da parte dell'imputato, di un appello cautelare.

La cancelleria del Tribunale del riesame avrebbe provveduto alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria del G.u.p. soltanto in data 9 gennaio 2026, ossia tre giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare.

3. Si denuncia l'abnormità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso nel procedimento a carico del ricorrente e dell'ordinanza con la quale è stata disattesa l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, fondata sulla asserita tardiva trasmissione degli atti di indagine.

4. Nel caso di specie, il ricorrente deduce la sussistenza di una abnormità di tipo strutturale per carenza di potere in concreto, censurando l'assunto del G.u.p. secondo cui il fascicolo sarebbe stato comunque disponibile e consultabile presso il Tribunale del riesame, in quanto appartenente alla medesima sezione penale.

In particolare, si sostiene che il fascicolo si era trovato nella materiale disponibilità del relatore del procedimento di appello cautelare e che, in ogni caso, lo stesso avrebbe dovuto essere trasmesso alla cancelleria del giudice competente, la quale - diversamente da quanto affermato dal G.u.p. - non sarebbe riconducibile ad alcuna sezione penale.

5. La Procura generale ha depositato memoria con la quale chiede dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'abnormità può atteggiarsi tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, con riferimento ad atti per i quali l'ordinamento non appronta rimedi giurisdizionali ordinari.

In particolare, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025), l'abnormità è configurabile come strutturale allorquando il provvedimento del giudice si collochi al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento, determinando una situazione di carenza di potere in astratto; ovvero quando esso costituisca manifestazione di un potere astrattamente riconosciuto, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, sì da integrare una radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale, ossia una ipotesi di carenza di potere in concreto.

In entrambe le evenienze, il vizio di abnormità ricorre soltanto ove il provvedimento, frutto di uno sviamento di potere, determini un pregiudizio non altrimenti sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.

22. L'abnormità assume, invece, carattere funzionale qualora il giudice eserciti un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento adottato determini una stasi del procedimento ovvero ne impedisca la prosecuzione.

Ciò non già per il solo fatto che il provvedimento comporti una regressione del procedimento a una fase o a un grado precedente, bensì esclusivamente quando esso imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel prosieguo del procedimento.

In altri termini, come precisato dalle Sezioni Unite - anche richiamando precedenti arresti - l'abnormità funzionale non ricorre quando la decisione del giudice non determini una irreversibile paralisi del procedimento, poiché, a prescindere dall'eventuale indebita regressione, gli effetti del provvedimento anomalo risultano neutralizzati dalla possibilità di essere superati mediante successive attività propulsive legittime.

3. Già le Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009 avevano chiarito che la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e che non è conforme al sistema processuale un ampliamento del suo ambito applicativo, segnatamente con riferimento ai c.d. vizi innocui, caratterizzati dalla sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia in forza di un successivo provvedimento o di una situazione processuale idonea a elidere la rilevanza del vizio originario.

La categoria concettuale dell'abnormità risponde, in effetti, alla necessità di porre rimedio a comportamenti procedimentali e processuali posti in essere dall'organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili - in virtù del principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei relativi rimedi - e al contempo espressivi, in concreto, di uno "sviamento" della funzione giurisdizionale.

Al fine di porre un discrimine tra l'atto abnorme e l'atto illegittimo, si è precisato che ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); mentre si verte in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.

4. Dunque, al fine di qualificare un atto emesso dal giudice come abnorme, occorre : a) operare il confronto tra l'atto posto in essere dal giudice ed il modello legale di riferimento, nel senso che lì dove l'atto sia astrattamente "espressivo" di un potere conferito dalla legge, pur se erroneamente applicato, non può essere l'atto stesso qualificato abnorme se non nel caso in cui la copertura del modello legale risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato emesso ai di fuori dei casi 3consentiti e al di là di ogni ragionevole limite; b) procedere all'analisi delle conseguenze dell'atto, da qualificarsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata e, dunque, ponga in pericolo l'equilibrio funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come "serie ordinata" di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione.

5. Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, avente natura meramente ordinatoria, è pacificamente insuscettibile di autonoma impugnazione.

Quanto all'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità, non si verte in una ipotesi nella quale sia precluso ogni diverso rimedio, potendo la questione essere riproposta nella fase del giudizio ed eventualmente dedotta quale motivo di impugnazione, nei limiti e con le preclusioni stabilite dalla legge, quali quelle derivanti dalla scelta del rito abbreviato, che nel caso di specie è stata formulata nella stessa udienza preliminare ed è stata conseguentemente ammessa.

6. In ogni caso, risulta evidente che la fattispecie esaminata si colloca al di fuori dell'area dell'abnormità, nei termini sopra delineati, avendo il G.u.p. esercitato un potere certamente attribuitogli dall'ordinamento, consistente nella valutazione delle eccezioni proposte dalle parti, senza che sia ravvisabile alcuna radicale deviazione dallo scopo del modello legale.

Tale conclusione esime dall'esame della fondatezza della motivazione adottata dal G.u.p. in ordine alla disponibilità degli atti presso il medesimo ufficio e, ancor prima, dalla verifica della questione se la mancata o tardiva trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza preliminare sia idonea a determinare la dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MDott.ssa 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 074gma5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna con ricorso per cassazione l'ordinanza emessa in sede di udienza preliminare dal GUP presso il Tribunale di Perugia, nell'ambito del procedimento penale che lo vede imputato, affermando la violazione dell'art. 416, comma 2, cod.proc.pen. in relazione all'art. 419, commi 2 e 5 cod.proc.pen. 2. Il ricorrente rappresenta che, al momento della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio, avvenuta in data 16 dicembre 2025, il fascicolo cartaceo non era nella materiale disponibilità del giudice dell'udienza preliminare, poiché 1trattenuto presso il Tribunale del riesame in ragione della proposizione, da parte dell'imputato, di un appello cautelare. La cancelleria del Tribunale del riesame avrebbe provveduto alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria del G.u.p. soltanto in data 9 gennaio 2026, ossia tre giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare. 3. Si denuncia l'abnormità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso nel procedimento a carico del ricorrente e dell'ordinanza con la quale è stata disattesa l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, fondata sulla asserita tardiva trasmissione degli atti di indagine. 4. Nel caso di specie, il ricorrente deduce la sussistenza di una abnormità di tipo strutturale per carenza di potere in concreto, censurando l'assunto del G.u.p. secondo cui il fascicolo sarebbe stato comunque disponibile e consultabile presso il Tribunale del riesame, in quanto appartenente alla medesima sezione penale. In particolare, si sostiene che il fascicolo si era trovato nella materiale disponibilità del relatore del procedimento di appello cautelare e che, in ogni caso, lo stesso avrebbe dovuto essere trasmesso alla cancelleria del giudice competente, la quale - diversamente da quanto affermato dal G.u.p. - non sarebbe riconducibile ad alcuna sezione penale. 5. La Procura generale ha depositato memoria con la quale chiede dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'abnormità può atteggiarsi tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, con riferimento ad atti per i quali l'ordinamento non appronta rimedi giurisdizionali ordinari. In particolare, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025), l'abnormità è configurabile come strutturale allorquando il provvedimento del giudice si collochi al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento, determinando una situazione di carenza di potere in astratto; ovvero quando esso costituisca manifestazione di un potere astrattamente riconosciuto, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, sì da integrare una radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale, ossia una ipotesi di carenza di potere in concreto. In entrambe le evenienze, il vizio di abnormità ricorre soltanto ove il provvedimento, frutto di uno sviamento di potere, determini un pregiudizio non altrimenti sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. 22. L'abnormità assume, invece, carattere funzionale qualora il giudice eserciti un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento adottato determini una stasi del procedimento ovvero ne impedisca la prosecuzione. Ciò non già per il solo fatto che il provvedimento comporti una regressione del procedimento a una fase o a un grado precedente, bensì esclusivamente quando esso imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel prosieguo del procedimento. In altri termini, come precisato dalle Sezioni Unite - anche richiamando precedenti arresti - l'abnormità funzionale non ricorre quando la decisione del giudice non determini una irreversibile paralisi del procedimento, poiché, a prescindere dall'eventuale indebita regressione, gli effetti del provvedimento anomalo risultano neutralizzati dalla possibilità di essere superati mediante successive attività propulsive legittime. 3. Già le Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009 avevano chiarito che la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e che non è conforme al sistema processuale un ampliamento del suo ambito applicativo, segnatamente con riferimento ai c.d. vizi innocui, caratterizzati dalla sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia in forza di un successivo provvedimento o di una situazione processuale idonea a elidere la rilevanza del vizio originario. La categoria concettuale dell'abnormità risponde, in effetti, alla necessità di porre rimedio a comportamenti procedimentali e processuali posti in essere dall'organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili - in virtù del principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei relativi rimedi - e al contempo espressivi, in concreto, di uno "sviamento" della funzione giurisdizionale. Al fine di porre un discrimine tra l'atto abnorme e l'atto illegittimo, si è precisato che ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); mentre si verte in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. 4. Dunque, al fine di qualificare un atto emesso dal giudice come abnorme, occorre : a) operare il confronto tra l'atto posto in essere dal giudice ed il modello legale di riferimento, nel senso che lì dove l'atto sia astrattamente "espressivo" di un potere conferito dalla legge, pur se erroneamente applicato, non può essere l'atto stesso qualificato abnorme se non nel caso in cui la copertura del modello legale risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato emesso ai di fuori dei casi 3consentiti e al di là di ogni ragionevole limite; b) procedere all'analisi delle conseguenze dell'atto, da qualificarsi abnorme solo ove imponga il compimento di una ulteriore attività viziata e, dunque, ponga in pericolo l'equilibrio funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come "serie ordinata" di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione. 5. Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, avente natura meramente ordinatoria, è pacificamente insuscettibile di autonoma impugnazione. Quanto all'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità, non si verte in una ipotesi nella quale sia precluso ogni diverso rimedio, potendo la questione essere riproposta nella fase del giudizio ed eventualmente dedotta quale motivo di impugnazione, nei limiti e con le preclusioni stabilite dalla legge, quali quelle derivanti dalla scelta del rito abbreviato, che nel caso di specie è stata formulata nella stessa udienza preliminare ed è stata conseguentemente ammessa. 6. In ogni caso, risulta evidente che la fattispecie esaminata si colloca al di fuori dell'area dell'abnormità, nei termini sopra delineati, avendo il G.u.p. esercitato un potere certamente attribuitogli dall'ordinamento, consistente nella valutazione delle eccezioni proposte dalle parti, senza che sia ravvisabile alcuna radicale deviazione dallo scopo del modello legale. Tale conclusione esime dall'esame della fondatezza della motivazione adottata dal G.u.p. in ordine alla disponibilità degli atti presso il medesimo ufficio e, ancor prima, dalla verifica della questione se la mancata o tardiva trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza preliminare sia idonea a determinare la dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MDott.ssa 4
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