CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 29607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALBENGA avverso la sentenza del 20/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e Beneficenza, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, per la conferma delle statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche in sostituzione degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], •n•n ,A\b"- A nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e i motivi aggiunti e ha insistito per il loro accoglimento letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e Beneficenza, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado; letta la nota degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno replicato alla requisitoria del Pubblico Ministero e hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei comuni difensori, impugnano la sentenza in data 20/05/2022 della Corte di appello di Genova che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 48 e 483 cod.pen.. Deducono: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e ss., 483 e 48 cod.pen., nonché artt. 192 e 125 cpp; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo si rivolge all'affermazione di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si assume che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di salti logici, con cui ha ricavato l'adesione della donna alle iniziative del marito. 1.2. Travisamento della prova, vizio di motivazione per violazione dell'art. 110, 48, 483 cod.pen.. Il vizio denunciato viene ravvisato nella mancata considerazione di elementi a favore di [OSCURATO:PERSONA], quali il fatto di non usare strumenti informatici e le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e ss., 483 e 48 cod.pen., nonché artt. 192 e 125 cpp; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non commesso da [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere entrambi i coniugi, mancando l'elemento oggettivo del reato. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le emergenze istruttorie, anche al fine di evidenziare l'illogicità della motivazione. 1.4. I ricorrenti assumono, altresì l'assenza dell'elemento soggettivo, così che gli imputati andavano assolti perché il fatto non costituisce reato. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. In questo caso si denuncia l'arbitrarietà del rigetto della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità, in presenza di tutti i requisiti richiesti per la sua configurazione. 1.6. Violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso si assume che la negazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è immotivata, tanto più in presenza di elementi positivi che non sono stati valutati dalla Corte di appello. 1.7. Violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod.pen.. In questo caso si deduce che la richiesta è stata rigettata con motivazione tautologica che non considera le finalità della condotta contestata agli imputati, finalizzata a impedire una dannosa cementificazione. 1.8. Violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. Il motivo si rivolge alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e si rimarca come la sua condanna sia adagiata sull'assunta adesione alle iniziative del marito, con la conseguente possibilità di riconoscerle l'attenuante collegata alla minima partecipazione al delitto. 1.9. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. A tale proposito si assume che la pena è eccessiva avendo riguardo alla condotta contestata e alla obiettiva portata dei fatti. 1.10. Violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al trattamento sanzionatorio. Sotto tale profilo i ricorrenti fanno presente che con la sentenza di primo grado era stata applicata la pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione e che l'aumento per la continuazione era pari a sei mesi di reclusione. Sulla base di tale premessa osservano che la Corte di appello, senza impugnazione del Pubblico ministero, ha aumentato la pena a mesi otto di reclusione. 1.11. Violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione pena. A tale proposito si assume che la richiesta di sostituzione della pena è stata rigettata sulla base di motivazioni errate. 1.12. Il 14 marzo 2023 sono pervenuti motivi nuovi, a ulteriore sostegno dei ricorsi e con i quali si deduce l'estinzione del reato per prescrizione. 2. Sono altresì pervenute memorie della parte civile, che ha sostenuto l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. I primi due motivi d'impugnazione (contraddistinti nel ricorso con i numeri 1A e 1B) si rivolgono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si assume che la sua responsabilità sarebbe stata affermata dalla Corte di appello sulla base di salti logici e per il solo fatto di essere la moglie di Giannotti. La deduzione difensiva è manifestamente infondata. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione corale dei coniugi alla condotta incriminata, evidenziando una pluralità di elementi in gran parte evidenziati anche nella sentenza rescindente, dove si osserva che «risulta, invero, del tutto pacifico che il Giannotti e la [OSCURATO:PERSONA] fossero pienamente e direttamente coinvolti nelle molteplici iniziative volte ad ostacolare gli interventi edilizi della Fondazione e, specificamente in quella formalmente intestata alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Musumeci e Sabbatini, risultando financo che le parcelle degli avvocati risultavano essere state pagate tramite un conto corrente di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA]. Risulta del pari incontrastato che il consulente abbia redatto la propria consulenza senza effettuare alcun sopralluogo preliminare, in tutto e per tutto guidato dal Giannotti che gli aveva inviato la documentazione in cui maliziosamente si celava la realtà dei fatti che non giustificava - come aveva annotato il primo Giudice (v. pg. 23 della prima sentenza) - per nessuna delle ricorrenti le condizioni per lamentare che la trasformazione paesistica e urbanistica potesse comportare una minore qualità panoramica, ambientale o paesaggistica o la diminuzione del valore dell'immobile in godimento. Invero, si assumeva la provenienza delle fotoriproduzioni "dal terrazzo della Banati" - trattandosi, invece, di un terrazzo condominiale in uso ad un diverso condomino, peraltro situata dalla parte opposta rispetto alla porzione a lei in uso quale inquilina e non proprietaria dell'appartamento (v. pg. 23, ibidem); "dal palazzo della Sabatini", invece, relative ad un terrazzo condominiale (cui per altro non è consentito il libero accesso, se non per motivi di carattere tecnico), e non dalla proprietà della ricorrente che al Giannotti - che aveva effettuato personalmente le fotografie - risultava aver più volte ribadito che dai suoi affacci e prospetti non si poteva avere una visuale delle opere (v. pg. 23 , ibidem); dalla proprietà della Musumeci, invece, abitante in un appartamento (di proprietà altrui) sito in una zona non prospiciente rispetto all'area interessata ai lavori (v. pg. 23, ibidem)». La Corte di appello ha ripreso e ulteriormente arricchito le circostanze che la Corte di cassazione ha qualificato come pacifiche, individualizzando le condotte significative della piena partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla condotta delittuosa, evidenziando che, al suo riguardo, «è emerso dall'istruttoria dibattimentale come l'imputata abbia fin dall'inizio condiviso le iniziative del coniuge sostenendo i costi dell'azione legale, scegliendo il consulente -conosciuto in occasione di un precedente incarico di natura personale che aveva originato rapporto di fiducia, partecipando alla riunione preliminare nello studio del legale per discutere della consulenza». Con riguardo ai contenuti di questa "riunione preliminare" e alla sua portata ingannatoria nei confronti del consulente, la Corte di appello ha rimarcato che «a causa dell'urgenza rappresentata dal Giannotti al professionista per la relazione della consulenza, l'Arch. Moncagatto non ha effettuato alcun sopralluogo e si è basato, nelle descrizioni illustrative delle fotografie allegate alla consulenza, sulle informazioni ricevute dall'imputato nella riunione preliminare avvenuta nello studio del legale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (trascr. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) riunione alla quale era presente anche la [OSCURATO:PERSONA]». Secondo la difesa la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione sarebbe stata neutra, in quanto si trovava nello studio per ragioni legate a un ricorso in materia di diritto del lavoro. Non può che osservarsi come l'assunto difensivo non sia stato accompagnato dall'allegazione di alcun elemento concreto che dimostrasse quanto affermato; elemento oltremodo necessario al fine di superare la considerazione evocata dalla Corte di appello, secondo cui la (pacifica) presenza della donna alla riunione in cui il consulente veniva ingannato e la (altrettanto pacifica) comunanza della donna alle iniziative del marito, il rapporto fiduciario intercorrente tra lei e il consulente e il sostegno economico apportato all'iniziativa, la facevano ritenere consapevolmente al fianco di Giannotti nel mentre questi somministrava all'architetto le false informazioni costituenti il nucleo della condotta incriminata. ,- - • n - ... A ,Q `. --n ' - . Va ricordato, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva», (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). A ciò si aggiunga che la deduzione secondo cui la Corte di appello non ha preso in considerazione gli elementi esposti nel gravame a favore della Rossot costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, così che essa si risolve in una valutazione alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Da tutto ciò l'inammissibilità dei motivi in esame. 1.2. A eguale declaratoria di inammissibilità si perviene anche con riguardo a tutti i restanti motivi, contraddistinti nel ricorso con i numeri 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B e 7, in quanto meramente reiterativi dei motivi di gravame -affrontati e risolti dalla Corte di appello-, oltre che non prospettabili in sede di legittimità. I magistrati del gravame, infatti: hanno evidenziato (alle pagine 4- 6) tutti gli elementi a carico degli imputati, da leggere unitamente alla sentenza di primo grado, vertendosi in ipotesi di doppia sentenza conforme; hanno escluso la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod.pen. risaltando l'oggettiva gravità di un inganno perpetrato nei confronti di un consulente al fine di alterare l'esito di un giudizio oltre che il danno tutt'altro che esiguo cagionato alla persona offesa; hanno negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della spregiudicatezza dimostrata nella perpetrazione del reato, per l'accanimento nei confronti della persona offesa e per la mancanza di condotte riparative; hanno escluso la riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod.pen., visto che la condotta era intesa ad alterare una pronuncia giurisdizionale, così che i motivi di tutela ambientale sono estranei al reato; hanno escluso l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. atteso il pieno coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] era dimostrato dalla funzionalizzazione al delitto del suo rapporto fiduciario con il consulente, oltre che dal sostegno economico dato all'iniziativa, così che il suo contributo non si poteva considerare di minima importanza; hanno determinato la pena - riducendola- indicando puntualmente i criteri e i parametri tenuti in considerazione; hanno negato la pena sostitutiva osservando che non poteva elaborarsi un giudizio prognostico positivo, in ragione della spregiudicatezza dimostrata dai due imputati, della mancata comprensione del disvalore dell'azione e delle stesse modalità del fatto, che facevano propendere nel senso che la sostituzione della pena non avrebbe avuto alcun effetto di reinserimento sociale. 1.3. A fronte di una sentenza che ha affrontato tutti i temi prospettati con il gravame, risolvendoli con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, si deve rilevare come i motivi dei ricorsi si risolvano nella mera reiterazione delle medesime deduzioni di fatto affrontate e risolte dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.4. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, i ricorsi propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.5. Va altresì rilevato il difetto di specificità della denuncia di violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., in quanto i ricorrenti la enunciano sulla base di due considerazioni in punto di fatto (contenute nei motivi contraddistinti con i numeri 2A e 2B), non accompagnate da argomentazioni giuridiche utili a illustrare la violazione del principio di correllazione tra accusa e sentenza e che -di fatto- si risolvono in una prospettazione difensiva involgente il merito della decisione e che, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità. 1.6. Va evidenziato, infine, come non sia possibile rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, per come sollecitato dalla difesa. A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella M specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle