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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31642/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, adita su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di 4 anni, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 9 dicembre 2019 del Tribunale di Catanzaro.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da mancanza o contraddittorietà della motivazione, in quanto ai fini della pericolosità sarebbero state considerate soltanto le risultanze di due procedimenti penali, ed ai fini dell'attualità del pericolo non sarebbe stato valutato che la persona è in carcere dal 2015.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge.

L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni.

La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo".

Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o della motivazione meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011, ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).( Nel caso di specie il difensore propone il ricorso per cassazione indicando nel titolo del motivo il riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e spende argomenti che attengono alla contestazione del contenuto della motivazione (la possibilità di utilizzare o meno nel giudizio di pericolosità anche i precedenti penali; il rilievo della prolungata detenzione del prevenuto ai fini della valutazione del requisito della attualità), il che, però, come detto, nel sistema delle misure di prevenzione non è legalmente consentito.

Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, adita su ricorso del prevenuto, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di 4 anni, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 9 dicembre 2019 del Tribunale di Catanzaro. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il prevenuto, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe sorretto da mancanza o contraddittorietà della motivazione, in quanto ai fini della pericolosità sarebbero state considerate soltanto le risultanze di due procedimenti penali, ed ai fini dell'attualità del pericolo non sarebbe stato valutato che la persona è in carcere dal 2015. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nel sistema delle misure di prevenzione il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dispone, infatti, che "avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione del decreto che applica la misura di prevenzione ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o della motivazione meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso d.lgs. 159 del 2011 che impone che il decreto applicativo della misura sia motivato (cfr., nel sistema antecedente il d.lgs. 159 del 2011, ma le considerazioni possono essere riproposte in quello attuale, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).( Nel caso di specie il difensore propone il ricorso per cassazione indicando nel titolo del motivo il riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e spende argomenti che attengono alla contestazione del contenuto della motivazione (la possibilità di utilizzare o meno nel giudizio di pericolosità anche i precedenti penali; il rilievo della prolungata detenzione del prevenuto ai fini della valutazione del requisito della attualità), il che, però, come detto, nel sistema delle misure di prevenzione non è legalmente consentito. Il ricorso è stato proposto, pertanto, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 31642/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris