CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LuciaOdello con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le note scritte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro diCatania, nell’interesse del Romano con cui si insiste nell’accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania ha recepitol’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. nei confronti diSebastiano Romano e applicato, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in termini di equivalenza alla contestata aggravante la pena di anni uno emesi uno di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7 Cod. stradacommesso il 22 agosto 2916, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Romanoaffidato a due motivi con i quali si deduce:2.1. la omessa pronuncia sulla richiesta delle parti di sostituzione della penadetentiva concordata con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 20 biscod. pen. alla quale era stata subordinata la pena concordata;2.2. la illegittima pronuncia della “irricevibilità” della richiesta di concessionedella pena sostitutiva essendo stata interpretata l’istanza di concordato in appello insenso contrario rispetto alla volontà dell’imputato, con ciò pervenendo ad unadecisione difforme rispetto all’accordo come complessivamente raggiunto;2.3. che la declaratoria di irricevibilità della richiesta di concessione della penasostitutiva fondata sui precedenti dell’imputato non tiene conto del fatto che si trattadi fatti risalenti ed è fondata su un giudizio prognostico sfavorevole frutto dellavalutazione di alcuni parametri e la totale obliterazione di altri (il tempo trascorso, lacondotta susseguente al reato, le condizioni individuali, familiari e sociali del reo).3. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui, in tema dipatteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutivaè congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena con la conseguenzache sul giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzionedella pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e dirigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile (Sez. II n.31488 del 12/7/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284961-01). Tale principio si applica anche alconcordato in appello.Come ha chiarito la pronuncia [OSCURATO:PERSONA], il principio era stato affermato già dalleSezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 295 del 12/10/1993, Scopel, Rv. 195618 -01, che aveva definito necessariamente congiunta, e non alternativa, l'eventualerichiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva rispetto all'istanzadi applicazione della pena, indicando che la soluzione corretta, nel caso in cui il giudiceritenga non applicabile la sostituzione, è quella di rigettare l'intera istanza.E d’altra parte, le pene sostitutive costituiscono una diversa modalitàapplicativa della pena principale detentiva e, secondo la legge n.689 del 1981, ilgiudice della cognizione, già al momento in cui infligge la pena (cfr. art. 53), deveprefigurarsi l'applicanda pena sostitutiva e il relativo progetto attuativo, individuando,nel dispositivo, sia la pena sostituita che la pena sostitutiva. In altre parole, le penesostitutive rivelano, quanto al rapporto con la pena sostituita, una dimensione diaccessorietà, atteso che la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazionedelle prescrizioni in essa impartite comportano, in ultima istanza, il recupero, in tuttoo in parte, della pena detentiva originaria o la conversione in altra pena sostitutivapiù grave (art. 66 della legge n. 689 del 1981)3. Tanto nella disciplina previgente quanto in quella attuale -che ha ampliato ilricorso alle pene sostitutive – spetta dunque alle parti determinare i parametri edittalida sottoporre al vaglio del giudice; ciò vale non solo per la pena detentiva, ma ancheper la misura della sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, restando fermi icontrolli di ammissibilità sulla misura concordata, rimessi al giudice quale condizioneper la ratifica dell'accordo. Il giudice rimane dunque vincolato per i punti concordati,rientranti nella disponibilità delle parti.4. Nel caso di specie il ricorrente nella richiesta avanzata all'udienza, ha chiestonon solo l’applicazione della pena così come concordata, ma anche la suasostituzione; proposta che aveva avuto il consenso del pubblico ministero anche sottotale profilo che ha espresso parere favorevole alla sostituzione.Ha errato dunque il giudice nel ratificare solo in parte l’accordo incorrendo inun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.La soluzione corretta nel caso di specie infatti, nel caso in cui il giudice nonritenga applicabile la sostituzione è di rigettare in toto l’istanza e non, piuttosto,dichiarare “irricevibile” la richiesta “subordinata di applicazione della pena sostitutivaex art. 20 bis cod. pen” utilizzando peraltro, una pronuncia di questa Corte (Sez. 6n. 100700 del 2025) che mal si attaglia al caso concreto non vertendosi in ipotesi nédi applicazione pena né di pena concordata, dovendo piuttosto trovare applicazione iprincipi sanciti in Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]. 287579 – 01secondo cui la richiesta di pena sostitutiva ben può essere formulata anchenell’ambito di procedure a pena concordata o ancora Sez. 5 n. 4741/2025 sullainscindibilità della istanza di applicazione della pena e della pena sostitutiva cui laprima venga subordinata.In proposito va ricordato che dopo l'entrata in vigore della novella di cui allalegge n. 103 del 2017, la questione relativa alla mancata valutazione della richiestadi applicazione di pena sostitutiva congiunta a quella di patteggiamento riguardo allapena principale deve ritenersi riconducibile al novero di quelle contemplate dall'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (hanno implicitamente applicato tale regola lesentenze: Sez. 4, n. 47201 del 18/11/2022; Sez. 5, n. 4762 del 3/12/2019)5. La giurisprudenza di legittimità, sorta e stabilizzatasi con riguardo allesanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 - oggi previste ed inseritenello stesso codice penale all'art. 20-bis, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 -, ritieneche, in tema di patteggiamento ex art. 448 cod. proc. pen., la richiesta dell'imputatodi sostituzione della pena detentiva sia, per sua natura, congiunta e non alternativaa quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombel'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora essanon sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenutotra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata(cfr., Sez. 2, n. 31488 del 12/7/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284961; Sez. 4, n. 27975 del07/06/2012, Caprioli, Rv. 253587 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza concui il giudice aveva applicato la pena rigettando la richiesta di sostituzione di quelladetentiva con la sanzione sostitutiva; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv.253770 - 01, che ha annullato la sentenza con cui si era omesso di provvedere allasostituzione della pena detentiva; nonchè Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, ShullaniRv. 236454 - 01; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Guarnieri, Rv. 208561 - 01).6. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinviocon trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania che valuterà se accoglierecomplessivamente la richiesta, in tutte le sue componenti riferite alla pena principaleed a quella sostitutiva, ovvero respingerla tout court, qualora ravvisi ragioni ostativealla sostituzione della pena detentiva. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altrasezione della Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/07/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]