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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30108/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 30108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris