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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18305/2026

Testo disponibile della fonte

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amento, ai finiIrpef, per l’anno d’imposta 2017, per il pagamento degli importisottoposti a tassazione separata inseriti dal sostituto d’imposta nelmodello di certificazione unica 2018.Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/20262.

La CGT di primo grado di Caserta, con sentenza n. 2050/2023,Numero di raccolta generale 18305/2026rigettava il ricorso del contribuente, sul presupposto che iDl attae prumbbliincaezio ne 06/06/2026entro cui doveva essere notificata la cartella era stato rispettato,tenuto conto della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia.In caso di controllo automatizzato, l’art. 6, comma 5, della legge n.212 del 2000 impone l’obbligo del contraddittorio preventivo soltantoqualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.3.

Con la sentenza n. 5020/2024 la CGT di secondo grado dellaCampania, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente,dichiarava non dovuti sanzioni e interessi.

Oltre a ribadire che lacartella era stata notificata tempestivamente, evidenziava che laliquidazione delle imposte sui redditi sottoposti a tassazione separatariguardava il trattamento di fine rapporto ed era avvenuta attraversouna particolare metodologia di calcolo con cui l’Agenzia delle entratestabilisce le somme eventualmente ancora dovute o il rimborsoriconoscibile.

La cartella non doveva essere preceduta da altri atti inquanto l’iscrizione a ruolo era stata operata ai sensi dell’art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e il contraddittorio preventivo sarebbe statonecessario solo se fossero emerse incertezze interpretative suaspetti rilevanti della dichiarazione.

Non vi erano invece dubbi sulladebenza delle maggiori imposte, essendo stato eseguito un controllodocumentale su dati contabili riportati in dichiarazione.

L’assenza diuna comunicazione precedente alla cartella giustificava ladisapplicazione di sanzioni e interessi.4.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/20261.

Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 18305/2026applicazione dell’art. 36 [rectius art. 36-bis] del d.lgs. 31/1Da2ta/ p1u9bb9lic2az,io ne 06/06/2026n. 546, in combinato disposto all’art. 6, comma 5, l. 212/2000 (inrelazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.)», il contribuente lamenta chenella specifica ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata l’art.1, comma 412 della legge n. 311 del 2004 prevede che l’Agenziadelle entrate comunichi mediante raccomandata con avviso diricevimento – a prescindere da incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione - l’esito dell’attività di liquidazione.

La comunicazionepreventiva è dovuta per consentire al contribuente di verificarel’esatta quantificazione del tributo e provvedere al pagamento primadi ricevere la cartella esattoriale.2.

Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 stabilisce: «Inesecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata conavviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività diliquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazioneseparata.

La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, adecorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modellodi pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia.

In caso di mancatopagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimentodell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondole disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, conl'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cuiall'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal3 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/2026primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazioneNumero di raccolta generale 18305/2026della predetta comunicazione».

Data pubblicazione 06/06/2026Questa Corte ha ripetutamente affermato che «[i]n tema diriscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzionedi quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione,effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchél'omissione di tale comunicazione determina la nullità delprovvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dallaricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione» (Cass. 11000/2014, Cass. 15640/2015, Cass.23805/2016 e Cass. 18398/2018).

Si tratta di un’espressa derogastabilita dal legislatore rispetto al principio generale previsto dall’art.6, comma 5, legge n. 212 del 2000, secondo cui l’invio alcontribuente, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del c.d.avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono laliquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, èdovuto solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione».

La deroga, di cui il giudice di merito non ha tenutoconto, trova applicazione con specifico riferimento all'ipotesi di3.

Dato che, constatata l’illegittimità della cartella, non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384,secondo comma, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito conl’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di lite seguono lasoccombenza dell’Agenzia delle entrate e, sulla base dei parametridel d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia,i compensi sono liquidati per il giudizio di primo grado nella sommadi euro 2.400,00, per il giudizio di appello in euro 2.800,00 e per ilgiudizio di legittimità in euro 4.900,00.

Con la memoria 7/5/2026 il4 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/2026Numero di raccolta generale 18305/2026difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la distrazioneData pubblicazione 06/06/2026delle spese.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, annulla la cartella di pagamento.

Condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente,liquidate:- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge;- per il giudizio di secondo grado, nella somma di euro 2.800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge;- per il giudizio di legittimità, nella somma di euro 4.900,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi per euro 200,00, e agli accessori di legge.Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delricorrente.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amento, ai finiIrpef, per l’anno d’imposta 2017, per il pagamento degli importisottoposti a tassazione separata inseriti dal sostituto d’imposta nelmodello di certificazione unica 2018.Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/20262. La CGT di primo grado di Caserta, con sentenza n. 2050/2023,Numero di raccolta generale 18305/2026rigettava il ricorso del contribuente, sul presupposto che iDl attae prumbbliincaezio ne 06/06/2026entro cui doveva essere notificata la cartella era stato rispettato,tenuto conto della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia.In caso di controllo automatizzato, l’art. 6, comma 5, della legge n.212 del 2000 impone l’obbligo del contraddittorio preventivo soltantoqualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.3. Con la sentenza n. 5020/2024 la CGT di secondo grado dellaCampania, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente,dichiarava non dovuti sanzioni e interessi. Oltre a ribadire che lacartella era stata notificata tempestivamente, evidenziava che laliquidazione delle imposte sui redditi sottoposti a tassazione separatariguardava il trattamento di fine rapporto ed era avvenuta attraversouna particolare metodologia di calcolo con cui l’Agenzia delle entratestabilisce le somme eventualmente ancora dovute o il rimborsoriconoscibile. La cartella non doveva essere preceduta da altri atti inquanto l’iscrizione a ruolo era stata operata ai sensi dell’art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e il contraddittorio preventivo sarebbe statonecessario solo se fossero emerse incertezze interpretative suaspetti rilevanti della dichiarazione. Non vi erano invece dubbi sulladebenza delle maggiori imposte, essendo stato eseguito un controllodocumentale su dati contabili riportati in dichiarazione. L’assenza diuna comunicazione precedente alla cartella giustificava ladisapplicazione di sanzioni e interessi.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/20261. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 18305/2026applicazione dell’art. 36 [rectius art. 36-bis] del d.lgs. 31/1Da2ta/ p1u9bb9lic2az,io ne 06/06/2026n. 546, in combinato disposto all’art. 6, comma 5, l. 212/2000 (inrelazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.)», il contribuente lamenta chenella specifica ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata l’art.1, comma 412 della legge n. 311 del 2004 prevede che l’Agenziadelle entrate comunichi mediante raccomandata con avviso diricevimento – a prescindere da incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione - l’esito dell’attività di liquidazione. La comunicazionepreventiva è dovuta per consentire al contribuente di verificarel’esatta quantificazione del tributo e provvedere al pagamento primadi ricevere la cartella esattoriale.2. Il motivo è fondato.L'art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 stabilisce: «Inesecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata conavviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività diliquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazioneseparata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, adecorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modellodi pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancatopagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimentodell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondole disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, conl'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cuiall'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal3 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/2026primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazioneNumero di raccolta generale 18305/2026della predetta comunicazione». Data pubblicazione 06/06/2026Questa Corte ha ripetutamente affermato che «[i]n tema diriscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzionedi quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione,effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchél'omissione di tale comunicazione determina la nullità delprovvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dallaricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione» (Cass. 11000/2014, Cass. 15640/2015, Cass.23805/2016 e Cass. 18398/2018). Si tratta di un’espressa derogastabilita dal legislatore rispetto al principio generale previsto dall’art.6, comma 5, legge n. 212 del 2000, secondo cui l’invio alcontribuente, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del c.d.avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono laliquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, èdovuto solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione». La deroga, di cui il giudice di merito non ha tenutoconto, trova applicazione con specifico riferimento all'ipotesi di3. Dato che, constatata l’illegittimità della cartella, non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384,secondo comma, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito conl’annullamento dell’atto impugnato. Le spese di lite seguono lasoccombenza dell’Agenzia delle entrate e, sulla base dei parametridel d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia,i compensi sono liquidati per il giudizio di primo grado nella sommadi euro 2.400,00, per il giudizio di appello in euro 2.800,00 e per ilgiudizio di legittimità in euro 4.900,00. Con la memoria 7/5/2026 il4 di 5Numero registro generale 5617/2025Numero sezionale 4371/2026Numero di raccolta generale 18305/2026difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la distrazioneData pubblicazione 06/06/2026delle spese. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, annulla la cartella di pagamento. Condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente,liquidate:- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge;- per il giudizio di secondo grado, nella somma di euro 2.800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge;- per il giudizio di legittimità, nella somma di euro 4.900,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi per euro 200,00, e agli accessori di legge.Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore delricorrente.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5
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