CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 19/12/2017 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di tentata rapina in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di ricettazione in concorso di un ciclomotore. Secondo i capi d'imputazione, i predetti due reati erano stati contestati alla Mazza: a) quello di tentata rapina in concorso, «perché, in concorso con persona non identificata, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre i beni contenuti all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale si introduceva l'ignoto correo, previa violenza sulle cose (asportazione del battente), portando al di fuori oggetti vari e prelevando dai loro alloggi all'interno dell'autovettura Mercedes parcheggiata nel garage un navigatore ed una boccetta di profumo, non riuscendo nell'intento per l'intervento del proprietario che li sorprendeva e contro il quale si scagliava il (solo) correo usando violenza nei confronti dello stesso, strappandogli la maglia e graffiandolo al braccio destro ed al costato sinistro, per poi darsi entrambi alla fuga a bordo di un ciclomotore Honda SH150 tg BP96211 (provento di furto in data 31.7.2016) per garantirsi l'impunità. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (primo capo d'imputazione); b) quello di ricettazione in concorso, «perché, in concorso con persona non identificata, riceveva il ciclomotore Honda SH150 tg BP96211 provento di furto in data 31.7.2016 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a bordo del quale veniva trovata il 2.9.2016. [OSCURATO:PERSONA], in epoca prossima e successiva al 31.7.2016» (secondo capo d'imputazione) 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 56, 110, 116 e 628 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, specie con riferimento alle doglianze che erano state avanzate nel proprio atto di appello, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria a titolo di concorso cosiddetto anomalo. La ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto tale suo concorso nel reato di tentata rapina impropria per l'argomento che «[i]l rumore generato dalla effrazione al garage, in un contesto abitativo condominiale, rende ragionevole secondo una prognosi ex ante ipotizzare l'intervento della persona offesa o di un terzo, diretto a contrastare la consumazione del fatto di furto originariamente programmato, e la possibile genesi di una colluttazione». La ricorrente rappresenta al riguardo che, come aveva eccepito nel proprio atto di appello, senza che la Corte d'appello di Bologna abbia dato una risposta alle relative doglianze: «[i]l rumore generato dall'effrazione del garage, in un contesto abitativo, può al più portare a ipotizzare l'interruzione dell'azione delittuosa. Ciò considerando che il garage era aperto, che i correi non avevano armi o oggetti atti a offendere e che potevano agevolmente darsi alla fuga. Desumere, dal contesto abitativo e dai rumori notturni anche la prognosi di un'evoluzione violenta dell'azione delittuosa, va contro le massime di esperienza.Risulta dagli atti che il box era con la saracinesca aperta, che il motorino con cui i correi si sono dati alla fuga era vicino, e che quindi questi avrebbero potuto agevolmente darsi alla fuga, eppure di questo la Corte non ne ha dato conto»; «risulta dagli atti, come l'imputata non avesse esercitato alcuna violenza, è rimasta immobile e passiva, senza quindi nemmeno tentare di liberare sé stessa. [...] L'azione è stata perpetrata esclusivamente dal correo»; «la signora Mazza era rimasta fuori il garage mentre il correo agiva»; l'imputata «era giunta nella città felsinea in data 1.09.2016 e [...] aveva trascorso la serata con il correo e la fidanzata di questi, accettando un passaggio. Non aveva contezza che lo stesso avrebbe trascorso la serata commettendo illeciti e, a maggior ragione, che questi potessero avere evoluzioni diverse rispetto a quelle di fronte alle quali si era trovata ad assistere passivamente». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 110 e 648 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, specie con riferimento alle doglianze che erano state avanzate nel proprio atto di appello, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione in concorso del ciclomotore. La ricorrente deduce come dagli atti processuali fosse emerso che ella era stata una semplice passeggera del ciclomotore, di cui non aveva il possesso - il quale era in capo all'ignoto correo nella rapina, che si era posto alla guida del mezzo per darsi alla fuga, caricandola, appunto, come passeggera - con la conseguente insussistenza del proprio concorso nella ricettazione del ciclomotore; compartecipazione che non potrebbe essere ritenuta, come ha invece fatto la Corte d'appello di Bologna, per le sole ragioni che «l'imputata si guadagnava la fuga insieme al proprio complice attraverso lo scooter, che provvedevano a mettere in moto attraverso l'unione di due cavi. Ciò appare elemento idoneo su cui fondare la presunzione di consapevolezza da parte dell'imputata circa la provenienza illecita dello scooter, atteso come palesi la indisponibilità in capo al correo di un legittimo titolo a fondamento del possesso del veicolo». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In ordine al tema sollevato da tale motivo, è utile e agevole richiamare - come ha fatto anche la Corte d'appello di Bologna - la compiuta esposizione dell'orientamento della Corte di cassazione che è stata fatta dalla sentenza di questa Sezione seconda n. 40443 del 03/10/2018, 3amarishvili, Rv. 274467-01 (in relazione proprio a un caso di concorso anomalo in una rapina impropria): «2.1 La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, in proposito, assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (Cass. pen., sez. 2^, n. 519 del 26 maggio 1981, dep. 23 gennaio 1982, Michelangeli, rv. 151694; conformi, sez. 2^, n. 1783 del 2 giugno 1983, dep. 1^ marzo 1984, Papa, rv. 162872, per la quale non è atipico ed imprevedibile l'uso della violenza da parte di uno solo dei concorrenti nel furto in danno delle persone intervenute per bloccarlo; sez. 2^, n. 138 del 9 luglio 1984, dep. 8 gennaio 1985, Mariniello, rv. 167299, per la quale la rapina impropria non costituisce evento atipico ed imprevedibile rispetto al furto; sez. 2^, n. 6300 del 230 ottobre 1990, dep. 10 giugno 1991, Pizzalu, rv. 187403, per la quale l'uso eventuale di violenza o minaccia può essere ritenuto prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.; in questi termini anche sez. 6^, n. 9952 del 22 gennaio 2003, Fanti, rv. 224042). Con altre e più recenti pronunce si è ancora affermato che l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel reato di rapina impropria ascrivibile ai compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile (Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013, Rv. 256841; Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Rv. 268564). 2.2. Quanto ai tratti che distinguono il concorso "anomalo" ex art. 116 c.p. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 c.p., si è in più occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Cass. pen., sez. 1^, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849)».1.2. Tanto premesso in diritto, la sentenza impugnata, nel reputare il concorso anomalo dell'imputata nel reato di tentata rapina impropria ascrivibile all'ignoto compartecipe che se ne è reso materialmente responsabile, si deve ritenere abbia rispettato i principi che si sono sopra esposti, affermati dalla Corte di cassazione, rendendo una motivazione priva di contraddizioni o di illogicità, tanto meno manifeste. Appare infatti del tutto logico ritenere che, come ha fatto la Corte d'appello di Bologna, essendo stato il concordato furto realizzato in un condominio abitato e, per di più, generando rumori per potere aprire la saracinesca del garage, l'imputata, pur volendo, nella preordinazione iniziale, commettere solo un furto aggravato, ben avrebbe potuto, date le predette circostanze del caso concreto, facendo uso della dovuta diligenza, rappresentarsi e prevedere, quale sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, il sopraggiungere di uno degli inquilini e che l'altro compartecipe potesse fare uso della violenza (o della minaccia) per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o, come nella specie, per procurarsi l'impunità. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente: la motivazione della Corte d'appello di Bologna non «va contro le massime di esperienza» ma, al contrario, ne è espressione; il fatto che l'imputata sia «rimasta immobile e passiva» e che «l'azione [sia] stata perpetrata esclusivamente dal correo» non esclude il concorso anomalo, il quale, in realtà, presuppone che la violenza o la minaccia siano materialmente poste in essere da un altro concorrente; sono del tutto irrilevanti sia il fatto che l'imputata fosse «rimasta fuori [dal] garage mentre il correo agiva», sia che la stessa imputata, essendo giunta a Bologna il giorno prima della tentata rapina, non avesse avuto «contezza che [l'ignoto concorrente] avrebbe trascorso la serata commettendo illeciti e, a maggior ragione, che questi potessero avere evoluzioni diverse rispetto a quelle di fronte alle quali si era trovata ad assistere passivamente», atteso che, ai fini della sussistenza del concorso anomalo, non è richiesto che il concorrente abbia avuto «contezza» del rischio di commissione del reato diverso (nel quale caso, l'accettazione di tale rischio comporterebbe la configurabilità del concorso ordinario ex art. 110 cod. pen.) ma, come si è detto, che lo stesso concorrente, pur non avendo in concreto previsto il reato più grave, potesse tuttavia rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione alle circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. 2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. La Corte d'appello di Bologna ha ritenuto il concorso dell'imputata nel delitto di ricettazione del ciclomotore sulla base delle ragioni che la Mazza «si guadagnava la fuga insieme al proprio complice attraverso lo scooter, che provvedevano a mettere in moto attraverso l'unione di due cavi. Ciò appare elemento idoneo su cui fondare la presunzione di consapevolezza da parte dell'imputata circa la provenienza illecita dello scooter, atteso come palesi la indisponibilità in capo al correo di un legittimo titolo a fondamento del possesso del veicolo». È quindi la stessa Corte d'appello di Bologna ad indicare come il possesso del ciclomotore fosse in capo non alla Mazza ma all'ignoto correo nella rapina, il quale, infatti, come risulta pacificamente dalle sentenze di merito, si era posto lui alla guida del ciclomotore, dandosi alla fuga, dopo avere caricato la Mazza come passeggera. 2.2. A tale proposito, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica a un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689- 01). È pacifico, in effetti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, sicché, ai fini dell'affermazione di responsabilità, detto requisito non può essere probatoriamente desunto in termini certi dalla mera presenza a bordo dell'autovettura (o, come nella specie, del ciclomotore) di illecita provenienza quale passeggero, atteso che siffatta presenza non costituisce un indizio univoco del fatto che il soggetto trasportato avesse conseguito il possesso dell'autovettura (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01). Né, in simili evenienze, è possibile richiamare in senso concludente il consolidato principio secondo cui, in tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere integrata anche dall'assenza, da parte dell'agente, di un'attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della res, atteso che la discussione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, quindi, l'eventuale applicazione del suddetto principio, può aversi soltanto dopo che sia stato accertato l'elemento materiale del possesso del bene, ciò che, nella specie, non può ritenersi essere avvenuto.2.3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di ricettazione, per non avere l'imputata commesso il fatto, atteso che, come si è detto, la mera veste di passeggera, a bordo del ciclomotore di provenienza furtiva condotto da altri, non consente di ritenere, in termini certi, che la ricorrente avesse conseguito il possesso del ciclomotore, ciò che costituisce requisito materiale della fattispecie di ricettazione. Pertanto, l'aumento di pena irrogato all'imputata per il delitto di ricettazione, pari a due mesi di reclusione ed C 133,00 di multa (tre mesi di reclusione ed C 200,00 di multa, ridotti di un terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), deve essere eliminato e la pena irrogata all'imputata per il residuo reato di tentata rapina deve conseguentemente essere rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione ed C 667,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione perché l'imputata non ha commesso il fatto ed elimina la relativa pena,