CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2018
Cassazione n. 20087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10825/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3270/2018 R.G.N. 4181/2014 depositata l’08/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2014, appellata dalle attuali controricorrenti e da altri lavoratori ( sentenza che aveva respinto le loro domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N.V., poi Vodafone Italia s.p.a.), ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate; ed ha, invece, condannato l’appellata Vodafone Italia s.p.a. al pagamento, per i titoli dedotti in giudizio, delle somme per ognuna specificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali controricorrenti; ha condannato , altresì, l’appellata alla rifusione per queste ultim e delle spese del doppio grado del giudizio, in distrazione, ponendo a carico della stessa appellata anche le spese di C.T.U. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava conto anzitutto che i lavoratori in primo grado avevano esposto: che, con precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 10338/2012, era stato dichiarato inefficace nei confronti dei lavoratori suddetti il contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 5.11.2007, con conseguente declaratoria della persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo a [OSCURATO:PERSONA] NV e condanna di detta società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con ciascun ricorrente in mansioni equivalenti al livello di inquadramento posseduto alla data del trasferimento; che i rispettivi rapporti di lavoro erano stati ricostituiti a far data dal 23.7.2012 con Vodafone ; che le differenze rivendicate riguardavano quanto avrebbero percepito se l’illegittima cessione non fosse avvenuta e quanto percepito dal cessionario (differenze relative ai tickets restaurant , premio di risultato e proventi della vendita all shares). Rilevava, poi, che era stato documentato che la suddetta sentenza del Tribunale di Roma era stata successivamente confermata da sentenza della stessa Corte d’appello, a sua volta, confermata da Cass. n. 17366/2016. 3. Quindi, la Corte distrettuale, riferito l’incarico affidato al C.T.U. contabile e richiamati diversi precedenti di legittimità, riteneva che nella specie la pretesa sostanziale delle lavorat rici riguardasse la differenza tra la retribuzione globale di fatto percepita dal cessionario (in situazione di dichiarata illegittimità della cessione dei rispettivi contratti di lavoro, ormai coperta dal suddetto giudicato) nel periodo per cui vi era controversia e quella maggiore che avrebbero percepito le lavoratrici alle effettive dipendenze del cedente, stante la vantaggiosità di alcune voci retributive incidenti sul complessivo trattamento retributivo di fatto, sicché il risarcimento del danno, a carico di Vodafone, era pari all’equivalente economico di tali differenze, come poi in dettaglio quantificate per ognuna de lle lavorat rici sulla scorta della relazione del C.T.U. nominato. 4. Avverso tale decisione Vodafone Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Hanno resistito leintimate con controricorso. 6. Le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente rilevare che la ricorrente, nella propria memoria ex art. 380 bis.1c.p.c., ha rappresentato che, con verbale di conciliazione sottoscritto in data 29.3.2021 in sede sindacale(prodotto sub all. A alla stessa memoria), la Vodafone e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno, tra l’altro, risolto consensualmente il rapporto di lavoro tra loro in essere e che, per effetto di tale conciliazione, avente natura di transazione generale novativa, e in particolare delle reciproche rinunce ad avere alcunché a pretendere di cui ai punti 5. e 6. del verbale, tra dette parti è venuta meno la materia del contendere. 2. Il testo d el verbale della suddetta conciliazione, in particolare nei punti richiamati, essendo intervenuto dopo l’introduzione di questo giudizio di legittimità, conferma la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente a dette parti, il che rende giustificata la compensazione delle spese tra le stesse. 3. Con l’unico motivo di ricorso la Vodafone Italia s.p.a. denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.”. Deduce la ricorrente che, con riferimento alla vicenda de qua, deve ritenersi preclusa al giudice di merito non già una decisione basata sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma quella basata su diversi elementi materiali su cui si fonda il fatto costitutivo della pretesa. E secondo la ricorrente nella specie i lavoratori non avevano fornito tutti gli elementi per poter affermare la sussistenza di un danno che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. 4. Tale motivo è infondato. 5. In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, dicui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 8645/2018; Cass. n. 5832/2021). 6. Ciò va ribadito in punto di diritto e la Corte di merito non ha violato detto principio nel procedere ad una diversa qualificazione della formulata domanda. 7.Nella fattispecie in esame, però, deve osservarsi in concreto che, non essendo stati prospettati problemi, neanche in questo giudizio, di aliunde perceptum, di compensatio lucri cum damno e di messa in mora, rilevante quest’ultima ai fini della individuazione della decorrenza dei vantati diritti, la qualificazione della domanda (in termini risarcitori o retributivi) non appare decisiva perché i giudici di seconde cure hanno, in ogni caso, ritenuto - con un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, perché relativo alla valutazione della prova adottata con una motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione- che, fermi i fatti allegati, le dovute pretese, costituite dalle differenze economiche, comunque spettavano, come risultava dall’esame dalle prove documentali in atti. 8. Il problema della qualificazione della natura della domanda, pur essendo attribuita, come detto, tale facoltà ai giudici di merito, non appare, quindi, decisiva nel caso de quo proprio perché le problematiche, connesse alla diversa qualificazione e che avrebbero potuto avere dei risvolti dal punto di vista del riconoscimento delle differenze economiche, non erano state sottoposte ai giudici di merito. 9. Pertanto, ferma restando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorsoper il resto dev’essere respinto. 10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore de i difensori delle altre controricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra dette parti. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, rispetto agli altri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co