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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09679/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale del 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demolizione delle opere abusive identificate nella predetta sentenza ed il Tribunale rilevava il mancato adempimento, nei termini, dell'obbligo imposto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge.Osserva la Difesa come non essendo stato fissato il termine per l'adempimento dal Giudice con la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero istante avrebbe dovuto previamente investire il Giudice dell'esecuzione chiedendo la fissazione di detto termine, prima di poter avanzate richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.

A sua volta il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, nel contraddittorio delle parti, stabilire il termine di cui all'art. 165 comma 6, cod. pen. 3.

Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. L'esame della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013, ha consentito di rilevare come il Giudice della cognizione, contrariamente a quanto affermato in ricorso, avesse fissato per la demolizione a cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, il termine di mesi sei dall'irrevocabilità della sentenza, come specificato sia in parte motiva (pag. 4) che nel dispositivo della pronuncia.

Del tutto corretta si appalesa quindi l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel prendere atto del vano decorso del termine per l'adempimento, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellt O a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle < - ammende. •:z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale del 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013. Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demolizione delle opere abusive identificate nella predetta sentenza ed il Tribunale rilevava il mancato adempimento, nei termini, dell'obbligo imposto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge.Osserva la Difesa come non essendo stato fissato il termine per l'adempimento dal Giudice con la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero istante avrebbe dovuto previamente investire il Giudice dell'esecuzione chiedendo la fissazione di detto termine, prima di poter avanzate richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. A sua volta il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, nel contraddittorio delle parti, stabilire il termine di cui all'art. 165 comma 6, cod. pen. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'esame della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17/02/2009, irrevocabile il 24/10/2013, ha consentito di rilevare come il Giudice della cognizione, contrariamente a quanto affermato in ricorso, avesse fissato per la demolizione a cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, il termine di mesi sei dall'irrevocabilità della sentenza, come specificato sia in parte motiva (pag. 4) che nel dispositivo della pronuncia. Del tutto corretta si appalesa quindi l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel prendere atto del vano decorso del termine per l'adempimento, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellt O a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle < - ammende. •:z
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