CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra sette sentenze , in parte, inammissibile in relazione alle sentenzeemesse dal Tribunale di Napoli in data 26 aprile 2016 e dal T ribunale di Ancona in data 14 dicembre 2018e, nel resto , passibile di rigetto , laddove faceva riferimentoalle sentenze emesse: 1)dal Tribunale di Genova in data 16 luglio 2015; 2)dal Tribunale di Milano in data 11 maggio 2018; 3)dal Tribunale di Genova in data 30 maggio 2018; 4) dal Tribunale di Milano in data 9 febbraio 2018; 5)dal Tribunale di Genova in data 18 marzo 2019 A ragione della decisione osserva: -quanto ai reati oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Napoli in data 26 aprile 2016 e dal Tribunale di Anconain data 14 dicembre 2018, il condannato si è limitato a riproporrela medesima richiesta già rigettata in precedenza e non impugnata,senza allegazione di elementi di novità; -quanto ai reati giudicati con le rimanenti sentenze , non sono rinvenibili specifici elementi da cui desumere che anche il delitto di cui alla sentenza sub 1 sia compreso in un unico programma delinquenziale determinato nelle sue linee generali edessenziali per il raggiungimento di un fine specifico , a nulla rilevando che il T ribunale di Genova , con ordinanza del 24 maggio 2022 , aveva già riconosciuto la continuazione tra le sentenze indicate sub 2), 3) e 4). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, in un unico motivo,vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale ha i gnorato la cosiddetta proprietà transitiva. Avrebbe dovuto, invece,prendere atto dell'avvenuta applicazione della disciplinadella continuazione sia tra i reati giudicati con le sentenze sub 1) e 2) , con ordinanza del Tribunale di Genova del 14 settembre 2021, sia tra i reati oggetto delle sentenze sub 2), 3), 4) e 5),con ordinanza del Tribunale di Genova del 24 maggio 2022,e, conseguentemente, ritenere sussistente il vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. anche con riferimento ai reati oggetto delle sentenza sub 1), 3), 4) e 5). In ogni caso,il percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata è manifestamente illogico: ha, infatti, escluso l'unitarietà del disegno criminoso nonostantel'omogeneità per reati ed il medesimo contesto temporale in cui sono stati consumati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Precisato che non è oggetto di ricorso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza,il ricorso è fondato nella parte in cui censura il rigetto per le ragioni che seguono. 2. Per consolidata giurisprudenza l'identità del disegno criminoso, che si affermi con riferimento aduna serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri residui reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva, cfr. Sez. 1, n. 43880del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745 -01Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482-01, in motiv.). 3. In applicazione dei rammentati principi, si ha, nel caso in verifica , che i reatigiudicati con la sentenz a sub 1 - in quanto già uni to in continuazione con quelli oggetto dellasentenza sub 2 con ordinanza con ordinanza del Tribunale di Genova del 14 settembre 2021- de v ono essere post i in continuazione anche con le violazionioggetto delle sentenze sub 3), 4) e 5); tali violazioni, infatti, a seguito del riconoscimentodella continuazione - operato dal l’ ordinanza , in data 24 maggio 2022, del Tribunale di Genova - con i reati oggetto della sentenza sub 2) , sono divenuti, parti della serie. 4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto parziale dell'istanza di applicazione della continuazione, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuova deliberazione sul punto. 5. In ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice- persona fisica che ha contribuito a pronunciare l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l'apprezzamento demandato al giudice dell'esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.