Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24852/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 cod. pen., ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01, secondo cui «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa») - come si trae dalla ricostruzione del fatto compiuta già sentenza di primo grado, non oggetto di censura, il danno cagionato alla persona offesa non può nella specie essere limitato al modesto importo oggetto di impossessamento, poiché l'imputato (e il suo correo) hanno fatto accesso nell'esercizio commerciale in discorso a seguito dell'effrazione del vetro della sua porta di ingresso e si sono impossessati anche del cassetto del registratore di cassa; - dunque, il motivo di appello (incentrato sull'ammontare del denaro oggetto di furto) era manifestamente infondato, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a esso non può essere qui utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 707 cod. pen., ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01, secondo cui «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa») - come si trae dalla ricostruzione del fatto compiuta già sentenza di primo grado, non oggetto di censura, il danno cagionato alla persona offesa non può nella specie essere limitato al modesto importo oggetto di impossessamento, poiché l'imputato (e il suo correo) hanno fatto accesso nell'esercizio commerciale in discorso a seguito dell'effrazione del vetro della sua porta di ingresso e si sono impossessati anche del cassetto del registratore di cassa; - dunque, il motivo di appello (incentrato sull'ammontare del denaro oggetto di furto) era manifestamente infondato, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a esso non può essere qui utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24852/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris