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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16314/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la richiesta, volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione subìto dal 7 novembre 2012, quando era stato inizialmente ristretto in carcere fino al 23 novembre 2012 e sottoposto agli arresti domiciliari sino al 7 maggio 2013.

La Corte di appello ha respinto la richiesta di indennizzo sul rilievo della sussistenza del comportamento gravemente colposo del richiedente che aveva intrattenuto rapporti con Marino' e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, con i quali incontri e telefonate avvenivano anche in orario notturno.Il giudice della riparazione ha osservato che nelle conversazioni intercorse, caratterizzate dall'impiego di un linguaggio criptico, si faceva riferimento a non meglio specificati documenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare a Marino', a cose che quest'ultimo, a sua volta, avrebbe dovuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA], e, infine, ad incontri con Viaggiani per ragioni non esplicitate.

In ultima analisi, alla luce della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con componenti di rilievo del sodalizio, rispetto ai quali ricorreva l'impiego di un linguaggio criptico, tale da ingenerare nell'Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapporti finalizzati all'attuazione dei traffici illeciti, il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, evidenziando che, in occasione dell'interrogatorio, l'indagato aveva offerto una spiegazione circa una parte soltanto di tali comunicazioni, restando completamente oscuro il fondamento dei descritti contatti.

Invero, il richiedente ebbe a spiegare, in sede di interrogatorio, che in alcune telefonate, ove si faceva cenno a "documenti", ci si riferiva a buste-paga e CUD e che se ne parlava poiché [OSCURATO:PERSONA] si era attivato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurare allo stesso la documentazione utile affinché la moglie potesse accedere a una richiesta di finanziamento per acquistare un'autovettura.

Secondo la Corte, il contenuto di tali conversazioni non poteva invece essere ritenuto chiaramente indicativo di questa causale anche alla luce della circostanza che i contatti erano proseguiti nel periodo successivo al 20 marzo 2008, quando venne approvata la pratica di finanziamento, protraendosi fino al 17 maggio 2008.

La Corte annota altresì come la continuativa serie di contatti, le modalità degli stessi, il linguaggio impiegato, l'assenza di ragioni giustificative, ad eccezione delle ventilate necessità 7 ' afferenti alla pratica di finanziamento della moglie del richiedente; che si erano dipanati per un consistente periodo di tempo, con regolarità, tra [OSCURATO:PERSONA] e due esponenti del sodalizio dedito al ,E4j7 7; l fk traffico di stupefacenti it Ticonducibilè—a condotta gravemente colposa, tale da ingenerare nell'Autorità giudiziaria, inquirente e giudicante, il convincimento che si trattasse di rapporti illeciti, relativi all'attuazione dei traffici afferenti all'associazione.

Alla luce di tale quadro, ha rigettato la richiesta di indennizzo.

2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa del richiedente deduce un motivo di doglianza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale.

La difesa censura il provvedimento della Corte di appello la cui motivazione sarebbe illegittima, illogica e contraddittoria, oltre che inosservante dell'art. 314 cod. proc. pen.

Ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda, caratterizzata da pronuncia assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, all'esito di un duplice annullamento delle decisioni di appello, si duole che il giudice della riparazione avrebbe, pur tuttavia, ripreso argomenti posti a fondamento delle pronunce di condanna, in luogo di valorizzare le osservazioni sviluppate nella sentenza di assoluzione, così finendo per entrare in conflitto logico con la predetta decisione: in 2definitiva, censura che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], nell'avviso della Corte, sia stata ritenuta gravemente colposa.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese.

4. Il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'unico motivo di censura formalmente afferisce al duplice aspetto del vizio motivazionale e della violazione di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento, ma esso rivela, a ben osservare, doglianze unicamente riconducibili alla lamentata carenza motivazionale, sia sotto il profilo della lacunosità, sia sotto quello della contradditorietà, censure che si rivelano infondate e, a tratti, viziate da genericità, omettendo il ricorrente di confrontarsi con il tessuto motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte di appello abbia seguito un percorso logico ineccepibile e coerente con i principi in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione.

1.1. Premesso che, come noto, il presupposto della richiesta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. riposa sull'irrevocabile pronuncia assolutoria, nella specie intervenuta dopo un articolato percorso processuale, la Corte, lungi dall'avere rivalutato, in termini accusatori, gli elementi indicativi della sussistenza di rapporti tra il richiedente e i due soggetti coinvolti in illecite attività di traffico di stupefacenti, ha invero esaminato una pluralità di indici, capaci di ingenerare nell'Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapporti illeciti e pertanto espressivi di colpa grave del richiedente.

Non coglie dunque nel segno la censura, dedotta dal ricorrente, secondo cui, a dispetto dell'assoluzione nei suoi confronti, il giudice della riparazione avrebbe proceduto a una rivalutazione degli elementi posti a base di tale decisione in direzione opposta a quella svolta dal giudice della cognizione.

Deve evidenziarsi, in primis, la genericità dell'affermazione contenuta in ricorso, laddove si afferma che, alle pagg. 9, 10 dell'ordinanza, vi sarebbe «una valutazione in senso accusatorio dei medesimi elementi di prova che, invece, nella sentenza di appello di cui era relatore il dott. 3Carlo Errico erano stati posti a base dell'assoluzione», non superata dalla citazione, alle pagine successive, dei passaggi argomentativi valorizzati ai fini dell'assoluzione.

Invero, il tessuto motivazionale dell'ordinanza del giudice della riparazione si è incentrato sulla innegabile sussistenza di una serie di elementi fattuali, id est, contatti telefonici, di cui si dà partitamente conto (pagg. 6, 7, 8 dell'ordinanza) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché incontri avvenuti tra i protagonisti della vicenda, incentrando quindi l'attenzione - non già, come ventila la difesa, sulla sussistenza di elementi significativi della (esclusa) responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei delitti di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. cit. — bensì sulla capacità che relazioni e frequentazioni intercorse tra il richiedente e soggetti coinvolti nel traffico illecito di sostanze sono in grado di esplicare, ingenerando nell'Autorità giudiziaria il convincimento della compartecipazione dell'odierno richiedente all'attività criminosa.

In tale prospettiva, la Corte afferma esplicitamente che «al di là del fatto che ormai deve ritenersi acclarato, attesa la sentenza definitiva di assoluzione, che la natura di tali colloqui non concernesse una collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di compravendita di sostanze stupefacenti realizzate dall'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tra i principali esponenti, resta il dato di una significativa contiguità del [OSCURATO:PERSONA] con i componenti di maggior rilievo del sodalizio, in assenza di rapporti di parentela/affinità e di chiari rapporti commerciali o professionali che li riguardasse e che fossero esplicitati [...] l'utilizzo di un linguaggio criptico e non chiaro, che non dà contezza, in modo esplicito, delle ragioni degli incontri e dell'oggetto che l'uno dovesse fornire all'altro e viceversa.

Non vi è mai un riferimento chiaro a buste-paga e CUD, né a una pratica di finanziamento della moglie di [OSCURATO:PERSONA]».

1.2. Si tratta di un quadro che, ad avviso del giudice della riparazione, oltre ad essere connotato da irrimediabile e non rimediata - neppure alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - indeterminatezza, è anche caratterizzato dalla prosecuzione dei contatti nell'arco temporale successivo alla presentazione della pratica di finanziamento a cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni e che, pertanto, non potevano trovare giustificazione nella ricordata causale, così rivelando comportamenti suscettibili di sostenere il giudizio di gravità della colpa in capo al richiedente.

Trattasi di percorso motivazionale ineccepibile, che muove dal dato oggettivo di un comportamento del soggetto richiedente che, in quanto caratterizzato da grave colpa per avere intrattenuto oscuri e protratti rapporti con due persone coinvolte nel traffico associato di stupefacenti, si è tradotto in una condotta sinergica rispetto all'adozione e alla protrazione della misura cautelare, ingenerando nell'Autorità giudiziaria il convincimento del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in quell'illecito traffico in relazione al quale è stato invece ritenuto estraneo.

1.3. Del resto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato e condiviso dal Collegio, che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come 4indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso)» (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302-01; e, con specifico riferimento ai delitti in tema di stupefacenti, cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01).

Nello stesso senso, merita di essere altresì richiamato il principio per cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)» (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01).

1.4. Appare, dunque, incontrovertibile che la Corte distrettuale si sia mossa nel rispetto del quadro normativo e della relativa giurisprudenza, avendo fornito coerente e logica motivazione circa le ragioni per cui, a fronte della serie di non giustificate interlocuzioni avvenute tra ikrichiedente e i due associati nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, l'autorità giudiziaria sia stata indotta a ritenerne il 0:0 coinvolgimento e a procedere, pertanto, all'adozione di misure cautelari a suo carico. 1.5.

In ordine alla protrazione della misura detentiva, sostituita con la meno afflittiva degli arresti domiciliari, la Corte ha osservato, con argomenti logici, coerenti e scevri di contraddizioni, come le spiegazioni fornite dal richiedente - che, si ricorda, ebbe ad illustrare la finalità dei documenti, menzionati nelle conversazioni, ai fini della pratica di finanziamento in favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA] - non Mr) state ritenute valevoli a fugare il quadro, indicativo, nella valutazione ex ante, tipica di quella fase processuale, della convinzione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.

E ciò, anche sul rilievo che le addotte spiegazioni non erano suscettibili di giustificare, per la incompatibilità cronologica delle stesse rispetto alla prosecuzione dei contatti, la circostanza che le conversazioni captate fossero continuate, a dispetto dell'avvenuta presentazione della pratica di finanziamento. 5Alla luce di tali considerazioni e ribadito che la regola solidaristica sottesa al diritto all'indennizzo non può essere invocata, né in presenza di condotte volte alla realizzazione di un evento voluto e in contrasto con una prescrizione di legge, né di fronte a condotte consapevoli che, valutate dal giudice della riparazione secondo regole ordinarie di esperienza, siano suscettibili di creare una situazione di allarme sociale e così imporre l'intervento dell'Autorità giudiziaria, debbono richiamarsi Sez.

U, Sarnataro, secondo cui è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere, per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

A quanto esposto, consegue il rigetto del ricorso.

2. Non sussistono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, poiché in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è 'u A dovuta, laddove essa non _ fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. (cfr., altresì, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332-01).

P.Q.MDott.ssa h 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la richiesta, volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione subìto dal 7 novembre 2012, quando era stato inizialmente ristretto in carcere fino al 23 novembre 2012 e sottoposto agli arresti domiciliari sino al 7 maggio 2013. La Corte di appello ha respinto la richiesta di indennizzo sul rilievo della sussistenza del comportamento gravemente colposo del richiedente che aveva intrattenuto rapporti con Marino' e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, con i quali incontri e telefonate avvenivano anche in orario notturno.Il giudice della riparazione ha osservato che nelle conversazioni intercorse, caratterizzate dall'impiego di un linguaggio criptico, si faceva riferimento a non meglio specificati documenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare a Marino', a cose che quest'ultimo, a sua volta, avrebbe dovuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA], e, infine, ad incontri con Viaggiani per ragioni non esplicitate. In ultima analisi, alla luce della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con componenti di rilievo del sodalizio, rispetto ai quali ricorreva l'impiego di un linguaggio criptico, tale da ingenerare nell'Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapporti finalizzati all'attuazione dei traffici illeciti, il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, evidenziando che, in occasione dell'interrogatorio, l'indagato aveva offerto una spiegazione circa una parte soltanto di tali comunicazioni, restando completamente oscuro il fondamento dei descritti contatti. Invero, il richiedente ebbe a spiegare, in sede di interrogatorio, che in alcune telefonate, ove si faceva cenno a "documenti", ci si riferiva a buste-paga e CUD e che se ne parlava poiché [OSCURATO:PERSONA] si era attivato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurare allo stesso la documentazione utile affinché la moglie potesse accedere a una richiesta di finanziamento per acquistare un'autovettura. Secondo la Corte, il contenuto di tali conversazioni non poteva invece essere ritenuto chiaramente indicativo di questa causale anche alla luce della circostanza che i contatti erano proseguiti nel periodo successivo al 20 marzo 2008, quando venne approvata la pratica di finanziamento, protraendosi fino al 17 maggio 2008. La Corte annota altresì come la continuativa serie di contatti, le modalità degli stessi, il linguaggio impiegato, l'assenza di ragioni giustificative, ad eccezione delle ventilate necessità 7 ' afferenti alla pratica di finanziamento della moglie del richiedente; che si erano dipanati per un consistente periodo di tempo, con regolarità, tra [OSCURATO:PERSONA] e due esponenti del sodalizio dedito al ,E4j7 7; l fk traffico di stupefacenti it Ticonducibilè—a condotta gravemente colposa, tale da ingenerare nell'Autorità giudiziaria, inquirente e giudicante, il convincimento che si trattasse di rapporti illeciti, relativi all'attuazione dei traffici afferenti all'associazione. Alla luce di tale quadro, ha rigettato la richiesta di indennizzo. 2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa del richiedente deduce un motivo di doglianza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale. La difesa censura il provvedimento della Corte di appello la cui motivazione sarebbe illegittima, illogica e contraddittoria, oltre che inosservante dell'art. 314 cod. proc. pen. Ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda, caratterizzata da pronuncia assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, all'esito di un duplice annullamento delle decisioni di appello, si duole che il giudice della riparazione avrebbe, pur tuttavia, ripreso argomenti posti a fondamento delle pronunce di condanna, in luogo di valorizzare le osservazioni sviluppate nella sentenza di assoluzione, così finendo per entrare in conflitto logico con la predetta decisione: in 2definitiva, censura che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], nell'avviso della Corte, sia stata ritenuta gravemente colposa. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese. 4. Il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'unico motivo di censura formalmente afferisce al duplice aspetto del vizio motivazionale e della violazione di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento, ma esso rivela, a ben osservare, doglianze unicamente riconducibili alla lamentata carenza motivazionale, sia sotto il profilo della lacunosità, sia sotto quello della contradditorietà, censure che si rivelano infondate e, a tratti, viziate da genericità, omettendo il ricorrente di confrontarsi con il tessuto motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte di appello abbia seguito un percorso logico ineccepibile e coerente con i principi in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. 1.1. Premesso che, come noto, il presupposto della richiesta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. riposa sull'irrevocabile pronuncia assolutoria, nella specie intervenuta dopo un articolato percorso processuale, la Corte, lungi dall'avere rivalutato, in termini accusatori, gli elementi indicativi della sussistenza di rapporti tra il richiedente e i due soggetti coinvolti in illecite attività di traffico di stupefacenti, ha invero esaminato una pluralità di indici, capaci di ingenerare nell'Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapporti illeciti e pertanto espressivi di colpa grave del richiedente. Non coglie dunque nel segno la censura, dedotta dal ricorrente, secondo cui, a dispetto dell'assoluzione nei suoi confronti, il giudice della riparazione avrebbe proceduto a una rivalutazione degli elementi posti a base di tale decisione in direzione opposta a quella svolta dal giudice della cognizione. Deve evidenziarsi, in primis, la genericità dell'affermazione contenuta in ricorso, laddove si afferma che, alle pagg. 9, 10 dell'ordinanza, vi sarebbe «una valutazione in senso accusatorio dei medesimi elementi di prova che, invece, nella sentenza di appello di cui era relatore il dott. 3Carlo Errico erano stati posti a base dell'assoluzione», non superata dalla citazione, alle pagine successive, dei passaggi argomentativi valorizzati ai fini dell'assoluzione. Invero, il tessuto motivazionale dell'ordinanza del giudice della riparazione si è incentrato sulla innegabile sussistenza di una serie di elementi fattuali, id est, contatti telefonici, di cui si dà partitamente conto (pagg. 6, 7, 8 dell'ordinanza) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché incontri avvenuti tra i protagonisti della vicenda, incentrando quindi l'attenzione - non già, come ventila la difesa, sulla sussistenza di elementi significativi della (esclusa) responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei delitti di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. cit. — bensì sulla capacità che relazioni e frequentazioni intercorse tra il richiedente e soggetti coinvolti nel traffico illecito di sostanze sono in grado di esplicare, ingenerando nell'Autorità giudiziaria il convincimento della compartecipazione dell'odierno richiedente all'attività criminosa. In tale prospettiva, la Corte afferma esplicitamente che «al di là del fatto che ormai deve ritenersi acclarato, attesa la sentenza definitiva di assoluzione, che la natura di tali colloqui non concernesse una collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di compravendita di sostanze stupefacenti realizzate dall'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tra i principali esponenti, resta il dato di una significativa contiguità del [OSCURATO:PERSONA] con i componenti di maggior rilievo del sodalizio, in assenza di rapporti di parentela/affinità e di chiari rapporti commerciali o professionali che li riguardasse e che fossero esplicitati [...] l'utilizzo di un linguaggio criptico e non chiaro, che non dà contezza, in modo esplicito, delle ragioni degli incontri e dell'oggetto che l'uno dovesse fornire all'altro e viceversa. Non vi è mai un riferimento chiaro a buste-paga e CUD, né a una pratica di finanziamento della moglie di [OSCURATO:PERSONA]». 1.2. Si tratta di un quadro che, ad avviso del giudice della riparazione, oltre ad essere connotato da irrimediabile e non rimediata - neppure alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - indeterminatezza, è anche caratterizzato dalla prosecuzione dei contatti nell'arco temporale successivo alla presentazione della pratica di finanziamento a cui [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni e che, pertanto, non potevano trovare giustificazione nella ricordata causale, così rivelando comportamenti suscettibili di sostenere il giudizio di gravità della colpa in capo al richiedente. Trattasi di percorso motivazionale ineccepibile, che muove dal dato oggettivo di un comportamento del soggetto richiedente che, in quanto caratterizzato da grave colpa per avere intrattenuto oscuri e protratti rapporti con due persone coinvolte nel traffico associato di stupefacenti, si è tradotto in una condotta sinergica rispetto all'adozione e alla protrazione della misura cautelare, ingenerando nell'Autorità giudiziaria il convincimento del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in quell'illecito traffico in relazione al quale è stato invece ritenuto estraneo. 1.3. Del resto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato e condiviso dal Collegio, che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come 4indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso)» (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302-01; e, con specifico riferimento ai delitti in tema di stupefacenti, cfr. Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01). Nello stesso senso, merita di essere altresì richiamato il principio per cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)» (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01). 1.4. Appare, dunque, incontrovertibile che la Corte distrettuale si sia mossa nel rispetto del quadro normativo e della relativa giurisprudenza, avendo fornito coerente e logica motivazione circa le ragioni per cui, a fronte della serie di non giustificate interlocuzioni avvenute tra ikrichiedente e i due associati nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, l'autorità giudiziaria sia stata indotta a ritenerne il 0:0 coinvolgimento e a procedere, pertanto, all'adozione di misure cautelari a suo carico. 1.5. In ordine alla protrazione della misura detentiva, sostituita con la meno afflittiva degli arresti domiciliari, la Corte ha osservato, con argomenti logici, coerenti e scevri di contraddizioni, come le spiegazioni fornite dal richiedente - che, si ricorda, ebbe ad illustrare la finalità dei documenti, menzionati nelle conversazioni, ai fini della pratica di finanziamento in favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA] - non Mr) state ritenute valevoli a fugare il quadro, indicativo, nella valutazione ex ante, tipica di quella fase processuale, della convinzione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. E ciò, anche sul rilievo che le addotte spiegazioni non erano suscettibili di giustificare, per la incompatibilità cronologica delle stesse rispetto alla prosecuzione dei contatti, la circostanza che le conversazioni captate fossero continuate, a dispetto dell'avvenuta presentazione della pratica di finanziamento. 5Alla luce di tali considerazioni e ribadito che la regola solidaristica sottesa al diritto all'indennizzo non può essere invocata, né in presenza di condotte volte alla realizzazione di un evento voluto e in contrasto con una prescrizione di legge, né di fronte a condotte consapevoli che, valutate dal giudice della riparazione secondo regole ordinarie di esperienza, siano suscettibili di creare una situazione di allarme sociale e così imporre l'intervento dell'Autorità giudiziaria, debbono richiamarsi Sez. U, Sarnataro, secondo cui è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere, per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). A quanto esposto, consegue il rigetto del ricorso. 2. Non sussistono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, poiché in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è 'u A dovuta, laddove essa non _ fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. (cfr., altresì, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332-01). P.Q.MDott.ssa h 6
Sentenza Cassazione n. 16314/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris