CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per la contravvenzione dicui all'art. 4 lelle n. 110 del 1975, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di uncoltello a serramanico;ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso sull’ impossibilità di ritenere il coltello inparola «arma da punta e taglio atta a offendere», siccome identicamente riproduttivo delprimo motivo di appello, adeguatamente superato attraverso la valorizzazione dellecaratteristiche dell’arma ritratta nelle foto che la Corte territoriale ha dato atto di averevisionato, portato fuori dall’abitazione senza alcun giustificato motivo, come resoulteriormente evidente dalla condotta serbata dall’imputato che tentò di darsi alla fuga inoccasione del controllo e che fu raggiunto dopo un inseguimento;del pari inammissibile il motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto dimancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto che, al contrario, la Corteterritoriale ha correttamente escluso non solo sulla base della personalità negativadell’imputato gravato da precedenti specifici (si veda sul punto Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242), ma anche alla stregua delle modalità complessivedell’azione (fuga dinanzi all’intimazione dell’Alt e inseguimento da parte delle Forzedell’Ordine);richiamato sul punto il risalente, ma mai superato arresto di questa Corte secondo cui«In tema di porto ingiustificato di oggetti atti ad appendere, l'apprezzamento di lieve entità variferito alla quantità degli oggetti, alle modalità di uso degli stessi, cioè alla condotta delsoggetto e alla personalità dell'imputato in una valutazione complessiva del fatto-reato cherientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, selogicamente coerente e congrua» (Sez. 1, n. 5435 del 20/03/1992, Lavalle, Rv. 190312 – 01)e che, più in generale, «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità delcaso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersiconto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte lemodalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato alfatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv.287554 – 01);considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territorialeper la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso di specie la pena è stata parametrata con un lieve e motivato scostamento dalminimo edittale, peraltro esclusivamente per la pena pecuniaria, mentre quella detentiva èstata indicata nel minimo edittale;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]