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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 20674/2025

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posizione a decreto ingiuntivo.

Ud. cc 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25337/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4304/2023 depositata il 11/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Su ricorso delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in bonis, il Tribunale di Napoli con decreto n.7854/10 ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in bonis, l’importo di € 323.680,00, oltre interessi legali a titolo di restituzione del finanziamento da essa erogato in virtù di scrittura privata del 21.07.2009 in vista dell’acquisto di un complesso immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestò la veridicità del documento posto a base del provvedimento monitorio,nonché il ricevimento delle somme pretese a tale titolo.

La società opposta, nelle more dichiarata fallita, nel costituirsi, insistette nella originaria domanda e, in subordine, propose domanda di ingiustificato arricchimento per quanto conseguito dall’ opponente nell’aver incassato, comunque ad altro imprecisato titolo , le somme corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la causa a mezzo di perizia calligrafica (sulla scrittura prodotta in copia fotostatica), il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12650/2014, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ma la sentenza fu riformata dalla Corte di appello di Napoli, che, con sentenza n. 4093/2018, accolse l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e revocò il d.i. n. 7854/2010.

Ad esito del giudizio di appello, per quanto qui rileva, la corte territoriale, da un lato, ritenne non provata la corresponsione, a titolo di mutuo, dell’importo di cui con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesta la restituzione (non potendo essere eseguita la verifica della sottoscrizione del contratto di mutuo disconosciuto non potesse essere eseguita se non sull’atto in originale) e, dall’altro, ritenne inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. (proposta da parte opposta, in via gradata, con la comparsa di costituzione in primo grado, e ribadita in appello), di condanna dell’opponente al pagamento, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., di un indennizzo pari alla somma in questione, trattandosi di domanda nuova.

A seguito di ricorso della Curatela del Fallimento IGI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., questa Corte con sentenza n. 3571/2021 accolse il ricorso, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

2. A seguito di riassunzione della causa da parte del Fallimento, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio, rigettava la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata, dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], condannando il Fallimento alla rifusione delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio e ponendo definitivamente a carico del Fallimento le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.

3. Avverso la sentenza della corte di rinvio ha proposto ricorso il Fallimento.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento ricorrente articola due motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 e specificamente degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. nella parte in cui (pp. 16-17) la corte di rinvio ha ritenuto inammissibile la domanda di indebito in difetto della sussidiarietà ex art. 2041 c.c., affermando che: …l’istante, quanto alla domanda di adempimento contrattuale, non solo non ha provato l’esistenza del contratto di mutuo posto a base dell’azione principale, ma ha abbandonato tale azione, coltivando il ricorso per Cassazione esclusivamente quanto all’azione subordinata di indebito arricchimento: sicché, in applicazione dei principi di diritto enunciati nel capo che precede, in difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2041 cod. civ., non avrebbe potuto azionare la domanda di pagamento dell’indennizzo, a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, quindi, soggiace, in questa sede, per tale (diversa) ragione, alla sanzione della inammissibilità .

Sostiene la curatela ricorrente che la corte di rinvio, alla luce dell’affermata ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento contenuta nella sentenza rescindente di questa Corte, avrebbe dovuto valutarne la fondatezza della pretesa (e cioè se l’arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la diminuzione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] fossero stati provocati da un unico fatto costitutivo e fossero mancanti di causa giustificatrice).

1.2. Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 e specificamente dell’art. 91 cod. proc. civ. ed art. 111 comma 6 della Cost. nella parte in cui (pp. 18-19) la corte di rinvio l’ha condannata anche alle spese processuali, relative al giudizio di legittimità, nonostante il suo unico motivo di ricorso fosse stato integralmente accolto.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Occorre premettere che questa Corte con sentenza n. 3571/2021 - dopo aver ripercorso i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con sentenze n. 26128/2010, n. 12310/2015, n. 22404/2018 - ha sintetizzato l ’ esito del delineato percorso giurisprudenziale in tema di regime di proponibilità della domanda “complanare”(domanda, cioè avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte) .

Precisamente -in relazione alla questione se, tra i requisiti di ammissibilità della domanda complanare, vi sia pure quello dell’essere svolta in via sostitutiva di quella originaria (oggetto, quindi, di rinuncia agli atti) -questa Corte con la suddetta sentenza rescindente: -ha chiarito che la domanda “complanare” ex art. 183, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per “ alternatività ” o “ incompatibilità ” con quella originariamente formulata, o in via vicaria) ; -ha affermato che ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda, che tale diritto deduce, da quella riconvenzioniale, di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica “complanarità”: il diritto, così introdotto in giudizio, deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell ’ utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto, originariamente dedotto in giudizio (v.

Cass., ord., 7/09/2020, n. 18546) .

Tanto chiarito e affermato, questa Corte, con specifico riferimento alla fattispecie in esame -dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimità più recente ha superato il tradizionale orientamento restrittivo per cui generalmente l’opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio - ha concluso ritenendo ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa dicostituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come avvenuto nel caso in esame .

2.2. Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che la società in bonisaveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di un finanziamento erogato sulla base di una scrittura privata prodotta in fotocopia.

Senonché l’autenticità di tale documento in sede di opposizione era stata disconosciuta, ragion per cui parte opposta, nel costituirsi nel giudizio di opposizione aveva proposto in via subordinata azione di arricchimento senza causa in relazione alla somma comunque erogata (e, in sede di appello, aveva insistito soltanto su detta domanda).

2.3. Orbene, la fondatezza del motivo sta nel fatto che la corte di rinvio si è pronunciata sulla sussidiarietà o meno dell’azione alla luce dell’ormai superato orientamento giurisprudenziale per cui (pp. 15-16) l’azione di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza ab initio dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 17647/2007), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento (cfr. Cass. n. 14944/2022) oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall’interessato (cfr. Cass. N. 8020/2020) .

Senonché l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. sotto tale specifico (ed ulteriore, rispetto a quello valorizzato dalla prima sentenza di appello, che aveva riguardato la stessa proponibilità in rito) profilo era stata già affermata da questa Corte con la menzionata sentenza rescindente, seguendo un percorso argomentativo, che delineava un quadro di sintesi delle pronunce delle Sezioni Unite fino ad allora intercorse.

Peraltro, le statuizioni contenute nella sentenza rescindente in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’azione in esame hanno trovato puntuale conferma -e definitiva sistemazione, a composizione delle oscillazioni nella stessa giurisprudenza di legittimità - nella sentenza n. 33854/2023 (che costituisce, allo stato , l ’ ultimo arresto delle Sezioni Unite in tema di azione di ingiustificato arricchimento), in base alla quale: Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest’ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell’obbligo di buona fede da parte del convenuto) .

Tale conclusione merita di essere condivisa, anche in ossequio al ruolo nomofilattico della pronuncia.

Di conseguenza, l’abbandono dell’originaria domanda fondata su di un preteso titolo contrattuale - rimasto senza prova - non preclude (ove non sussistano , come non sussistono nella specie, le altre condizioni ostative ivi individuate, del rigetto per prescrizione o decadenza o per esclusione di ogni impoverimento o per nullità della causa del contratto) l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: la quale, pertanto, andrà finalmente esaminata nel merito, benché - beninteso - senza pregiudizio della compiuta disamina della sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi.

In definitiva, il motivo viene deciso alla luce del seguente principio di diritto: In tema di azione di ingiustificato arricchimento, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento resta preclusa soltanto nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, nonché nel caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico, ma è proponibile nel caso in cui la diversa azione - fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo .

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con rimessione al giudice del rinvio -oltre che di ogni statuizione sulle spese pure del giudizio di legittimità - della valutazione della corretta individuazione della somma eventualmente spettante, di norma mai pari al corrispettivo della fonte contrattuale reputata carente, ma limitata alla minor somma tra l’entità dell’impoverimento e quella dell’altrui arricchimento.

4. Per le ragioni che precedono, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame dell’appello.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; e, in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posizione a decreto ingiuntivo. Ud. cc 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25337/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4304/2023 depositata il 11/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in bonis, il Tribunale di Napoli con decreto n.7854/10 ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in bonis, l’importo di € 323.680,00, oltre interessi legali a titolo di restituzione del finanziamento da essa erogato in virtù di scrittura privata del 21.07.2009 in vista dell’acquisto di un complesso immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestò la veridicità del documento posto a base del provvedimento monitorio,nonché il ricevimento delle somme pretese a tale titolo. La società opposta, nelle more dichiarata fallita, nel costituirsi, insistette nella originaria domanda e, in subordine, propose domanda di ingiustificato arricchimento per quanto conseguito dall’ opponente nell’aver incassato, comunque ad altro imprecisato titolo , le somme corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la causa a mezzo di perizia calligrafica (sulla scrittura prodotta in copia fotostatica), il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12650/2014, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ma la sentenza fu riformata dalla Corte di appello di Napoli, che, con sentenza n. 4093/2018, accolse l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e revocò il d.i. n. 7854/2010. Ad esito del giudizio di appello, per quanto qui rileva, la corte territoriale, da un lato, ritenne non provata la corresponsione, a titolo di mutuo, dell’importo di cui con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesta la restituzione (non potendo essere eseguita la verifica della sottoscrizione del contratto di mutuo disconosciuto non potesse essere eseguita se non sull’atto in originale) e, dall’altro, ritenne inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. (proposta da parte opposta, in via gradata, con la comparsa di costituzione in primo grado, e ribadita in appello), di condanna dell’opponente al pagamento, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., di un indennizzo pari alla somma in questione, trattandosi di domanda nuova. A seguito di ricorso della Curatela del Fallimento IGI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., questa Corte con sentenza n. 3571/2021 accolse il ricorso, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa corte territoriale in diversa composizione. 2. A seguito di riassunzione della causa da parte del Fallimento, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio, rigettava la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata, dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], condannando il Fallimento alla rifusione delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio e ponendo definitivamente a carico del Fallimento le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte di rinvio ha proposto ricorso il Fallimento. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento ricorrente articola due motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 e specificamente degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. nella parte in cui (pp. 16-17) la corte di rinvio ha ritenuto inammissibile la domanda di indebito in difetto della sussidiarietà ex art. 2041 c.c., affermando che: …l’istante, quanto alla domanda di adempimento contrattuale, non solo non ha provato l’esistenza del contratto di mutuo posto a base dell’azione principale, ma ha abbandonato tale azione, coltivando il ricorso per Cassazione esclusivamente quanto all’azione subordinata di indebito arricchimento: sicché, in applicazione dei principi di diritto enunciati nel capo che precede, in difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2041 cod. civ., non avrebbe potuto azionare la domanda di pagamento dell’indennizzo, a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, quindi, soggiace, in questa sede, per tale (diversa) ragione, alla sanzione della inammissibilità . Sostiene la curatela ricorrente che la corte di rinvio, alla luce dell’affermata ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento contenuta nella sentenza rescindente di questa Corte, avrebbe dovuto valutarne la fondatezza della pretesa (e cioè se l’arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la diminuzione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] fossero stati provocati da un unico fatto costitutivo e fossero mancanti di causa giustificatrice). 1.2. Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 e specificamente dell’art. 91 cod. proc. civ. ed art. 111 comma 6 della Cost. nella parte in cui (pp. 18-19) la corte di rinvio l’ha condannata anche alle spese processuali, relative al giudizio di legittimità, nonostante il suo unico motivo di ricorso fosse stato integralmente accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Occorre premettere che questa Corte con sentenza n. 3571/2021 - dopo aver ripercorso i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con sentenze n. 26128/2010, n. 12310/2015, n. 22404/2018 - ha sintetizzato l ’ esito del delineato percorso giurisprudenziale in tema di regime di proponibilità della domanda “complanare”(domanda, cioè avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte) . Precisamente -in relazione alla questione se, tra i requisiti di ammissibilità della domanda complanare, vi sia pure quello dell’essere svolta in via sostitutiva di quella originaria (oggetto, quindi, di rinuncia agli atti) -questa Corte con la suddetta sentenza rescindente: -ha chiarito che la domanda “complanare” ex art. 183, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per “ alternatività ” o “ incompatibilità ” con quella originariamente formulata, o in via vicaria) ; -ha affermato che ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda, che tale diritto deduce, da quella riconvenzioniale, di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica “complanarità”: il diritto, così introdotto in giudizio, deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell ’ utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto, originariamente dedotto in giudizio (v. Cass., ord., 7/09/2020, n. 18546) . Tanto chiarito e affermato, questa Corte, con specifico riferimento alla fattispecie in esame -dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimità più recente ha superato il tradizionale orientamento restrittivo per cui generalmente l’opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio - ha concluso ritenendo ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa dicostituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come avvenuto nel caso in esame . 2.2. Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che la società in bonisaveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di un finanziamento erogato sulla base di una scrittura privata prodotta in fotocopia. Senonché l’autenticità di tale documento in sede di opposizione era stata disconosciuta, ragion per cui parte opposta, nel costituirsi nel giudizio di opposizione aveva proposto in via subordinata azione di arricchimento senza causa in relazione alla somma comunque erogata (e, in sede di appello, aveva insistito soltanto su detta domanda). 2.3. Orbene, la fondatezza del motivo sta nel fatto che la corte di rinvio si è pronunciata sulla sussidiarietà o meno dell’azione alla luce dell’ormai superato orientamento giurisprudenziale per cui (pp. 15-16) l’azione di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza ab initio dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 17647/2007), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento (cfr. Cass. n. 14944/2022) oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall’interessato (cfr. Cass. N. 8020/2020) . Senonché l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. sotto tale specifico (ed ulteriore, rispetto a quello valorizzato dalla prima sentenza di appello, che aveva riguardato la stessa proponibilità in rito) profilo era stata già affermata da questa Corte con la menzionata sentenza rescindente, seguendo un percorso argomentativo, che delineava un quadro di sintesi delle pronunce delle Sezioni Unite fino ad allora intercorse. Peraltro, le statuizioni contenute nella sentenza rescindente in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’azione in esame hanno trovato puntuale conferma -e definitiva sistemazione, a composizione delle oscillazioni nella stessa giurisprudenza di legittimità - nella sentenza n. 33854/2023 (che costituisce, allo stato , l ’ ultimo arresto delle Sezioni Unite in tema di azione di ingiustificato arricchimento), in base alla quale: Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest’ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell’obbligo di buona fede da parte del convenuto) . Tale conclusione merita di essere condivisa, anche in ossequio al ruolo nomofilattico della pronuncia. Di conseguenza, l’abbandono dell’originaria domanda fondata su di un preteso titolo contrattuale - rimasto senza prova - non preclude (ove non sussistano , come non sussistono nella specie, le altre condizioni ostative ivi individuate, del rigetto per prescrizione o decadenza o per esclusione di ogni impoverimento o per nullità della causa del contratto) l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: la quale, pertanto, andrà finalmente esaminata nel merito, benché - beninteso - senza pregiudizio della compiuta disamina della sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi. In definitiva, il motivo viene deciso alla luce del seguente principio di diritto: In tema di azione di ingiustificato arricchimento, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento resta preclusa soltanto nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, nonché nel caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico, ma è proponibile nel caso in cui la diversa azione - fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo . 3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con rimessione al giudice del rinvio -oltre che di ogni statuizione sulle spese pure del giudizio di legittimità - della valutazione della corretta individuazione della somma eventualmente spettante, di norma mai pari al corrispettivo della fonte contrattuale reputata carente, ma limitata alla minor somma tra l’entità dell’impoverimento e quella dell’altrui arricchimento. 4. Per le ragioni che precedono, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; e, in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in di