CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16382-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE della CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 3415/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 18/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - «Con ordinanza del 18.5.2021, il Tribunale di Pisa accolse l’opposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio in un procedimento penale in quanto era stata omessa la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute dal difensore per l’infruttuosa procedura per il recupero del credito; - il giudice dell’opposizione compensò le spese del giudizio di opposizione poiché ritenne la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni consistenti nei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla liquidabilità in favore del difensore d’ufficio delle spese per il recupero del credito; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato non ripetibili le spese di lite del giudizio di opposizione sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla liquidabilità in favore del difensore d’ufficio delle spese per il recupero del credito; - il motivo è fondato; - al momento della decisione, l’orientamento di questa Corte era consolidato nel ritenere che al difensore d’ufficio spettino i compensi e le spese sostenute per il recupero del credito; - come affermato da questa Corte (tra le tante Cass. 3673/2019, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Cass. n. 22579/2019), il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. In senso conforme, Cass. n. 30484/2017, che in motivazione ha evidenziato che trattasi di approdo al quale è giunta la giurisprudenza di questa Corte che, partendo dall'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione - secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4", n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4", 37406 del 2007)- ha ritenuto di dover dare continuità a tale orientamento in quanto coerente con la lettera dell'art. 116 del DPR 115/2002, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012)»; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 - l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pisa in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A