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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 39997/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, il 26 novembre 2019, ha parzialmente riformato concedendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza, e nel reato ha confermato, la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro che, in data 10 febbraio 2016, l'aveva condannata alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, accertato il 13 agosto 2014.

2. La ricorrente propone due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge, deducendo l'improcedibilità del reato per difetto di querela, che sarebbe stata necessaria stante l'intervenuta privatizzazione della società fornitrice di energia elettrica e la possibilità di derubricare la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 626 cod.pen..

2.2. Con il secondo motivo la deducente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che la Corte territoriale avrebbe potuto applicare ex officio.

3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato in ambo i motivi, oltreché proposto in parte per motivi non consentiti.

3.1. Quanto al primo motivo, é del tutto impraticabile la derubricazione del delitto contestato in quella di furto d'uso, stante l'accertato allaccio che consentiva alla Ranieri di ottenere abusivamente l'erogazione di energia elettrica (non essendo qui ontologicamente possibile la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2075 del 28/10/2003, dep. 2004, Anzelmo, Rv. 227993), né essendovi elementi per poter ritenere che il furto fosse finalizzato a soddisfare un grave ed urgente bisogno, non essendo qualificabile come tale l'esigenza di disporre di energia elettrica senza attivare per tempo le procedure necessarie ad ottenerne regolare fornitura (un'ipotesi analoga si rinviene in Sez. 4, Sentenza n. 33307 del 08/07/2008, Mirabella, Rv. 242117).

Ne deriva che, trattandosi di furto pluriaggravato, la perseguibilità dello stesso é d'ufficio, a nulla rilevando peraltro la privatizzazione dell'ente erogatore.

3.2. E' poi palesemente infondata la lagnanza riferita alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..

E' dirimente la circostanza che tale causa di non punibilità é esclusa allorquando, come nella specie, la pena edittale detentiva superi i cinque anni per effetto di circostanze aggravanti a effetto speciale, a nulla rilevando che le stesse siano state sottoposte a giudizio di bilanciamento in esito al giudizio d'appello (cfr. al riguardo art. 131-bis comma 4 cod.pen.).

Peraltro consta in atti che la lagnanza non era stata proposta in appello, e ciò impone di osservare che la causa di .esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Sernmah, Rv. 275782).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 per ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, il 26 novembre 2019, ha parzialmente riformato concedendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza, e nel reato ha confermato, la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro che, in data 10 febbraio 2016, l'aveva condannata alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, accertato il 13 agosto 2014. 2. La ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge, deducendo l'improcedibilità del reato per difetto di querela, che sarebbe stata necessaria stante l'intervenuta privatizzazione della società fornitrice di energia elettrica e la possibilità di derubricare la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 626 cod.pen.. 2.2. Con il secondo motivo la deducente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che la Corte territoriale avrebbe potuto applicare ex officio. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato in ambo i motivi, oltreché proposto in parte per motivi non consentiti. 3.1. Quanto al primo motivo, é del tutto impraticabile la derubricazione del delitto contestato in quella di furto d'uso, stante l'accertato allaccio che consentiva alla Ranieri di ottenere abusivamente l'erogazione di energia elettrica (non essendo qui ontologicamente possibile la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2075 del 28/10/2003, dep. 2004, Anzelmo, Rv. 227993), né essendovi elementi per poter ritenere che il furto fosse finalizzato a soddisfare un grave ed urgente bisogno, non essendo qualificabile come tale l'esigenza di disporre di energia elettrica senza attivare per tempo le procedure necessarie ad ottenerne regolare fornitura (un'ipotesi analoga si rinviene in Sez. 4, Sentenza n. 33307 del 08/07/2008, Mirabella, Rv. 242117). Ne deriva che, trattandosi di furto pluriaggravato, la perseguibilità dello stesso é d'ufficio, a nulla rilevando peraltro la privatizzazione dell'ente erogatore. 3.2. E' poi palesemente infondata la lagnanza riferita alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. E' dirimente la circostanza che tale causa di non punibilità é esclusa allorquando, come nella specie, la pena edittale detentiva superi i cinque anni per effetto di circostanze aggravanti a effetto speciale, a nulla rilevando che le stesse siano state sottoposte a giudizio di bilanciamento in esito al giudizio d'appello (cfr. al riguardo art. 131-bis comma 4 cod.pen.). Peraltro consta in atti che la lagnanza non era stata proposta in appello, e ciò impone di osservare che la causa di .esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Sernmah, Rv. 275782). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. Il Consigliere
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