CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 19987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. CONS. a r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] C. nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n. R.G. 1400/2020 del TRIBUNALE di ENNA, depositato il 27/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15040 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -2- Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ammetteva il credito vantato da Confeserfidi soc. cons. a r.l., in forza di un decreto ingiuntivo, al passivo della procedura con collocazione chirografaria, nel senso espressamente richiesto dall’istante. 2. Confeserfidi soc. cons. a r.l., in seguito, domandava nuovamente di essere ammessaal passivo della procedura al rango privilegia to ex art.2855 cod. civ. per il medesimo importo, precisando che con l’accoglimento dell’insinuazione si sarebbe dovuta intendere come rinunciata l’ammissione già disposta al momento della verifica delle domande tempestivamente proposte. Il giudice delegato dichiarava inammissibile la nuova domanda di insinuazione. 3. Il Tribunale di Enna, a seguito dell’opposizione presentata da Confeserfidi soc. cons. a r.l., riteneva che sussistesse un giudicato endofallimentare che impediva di riesaminare questioni giàproposte e decise in sede di verifica: la domanda di insinuazione al passivo, infatti, poteva essere riformulata soltanto in caso di dichiarazione di inammissibilità della precedente o nell’ipotesi in cui la rinuncia fosse intervenuta prima della decisione sul ricorso, mentre il decreto di esecutività dello stato passivo, una volta reso, faceva sì che l’accertamento sul credito ivi contenuto divenisse definitivo e spiegasse i suoi effetti limitatamente all’ambito concorsuale. Rilevava, peraltro, che la rinuncia non solo non era ancora formalmente intervenuta, ma risultava anche inammissibile, perché condizionata all’accoglimento della domanda di insinuazione. Ric. 2021 n. 15040 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -3- 4. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 3 maggio 2021, ha proposto ricorso Confeserfidi soc. cons. a r.l. prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Il motivo di ricorso proposto, nel denuncia re l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 310 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 94, 96 e 101 l. fall., sostiene che l’accertamento del giudice delegato a seguito dell’insinuazione abbia natura limitata al progetto concorsuale, ma non si presti all’accertamento di una situazione di diritto che faccia stato fra le parti e con carattere definitivo e sostitutivo del rapporto preesistente. Ne discende –in tesi di parte ricorrente – la possibilità per il creditore di poter operare una rinuncia al provvedimento favorevole di accoglimento del proprio credito nel novero del passivo del fallimento, dato che tale provvedimento è intangibile circa l’accertamento del diritto a concorrere al riparto, ma non assurge a valore di cosa giudicata del rapporto sostanziale ivi dedotto. La rinuncia, non incidendo sul diritto di credito azionato, non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante la riproposizione dell’istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto. 6. Il collegio dell’opposizione ha escluso la possibilità per il creditore di riproporre la domanda di insinuazione al passivo che sia già stata in precedenza vagliata ed accolta, limitando la possibilità di riformulazione ai casi di dichiarazione di inammissibilità della Ric. 2021 n. 15040 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -4- precedente domanda di insinuazione o di rinuncia alla domanda presentata prima decisione sul ricorso. Ha aggiunto, peraltro, che “il ricorrente non [ha] neanch e formalmente rinunciato alla precedente ammissione, in quanto nella nuova domanda di insinuazione il ricorrente ha affermato che con l’accoglimento della presente insinua al passivo, si intenderà rinunciata l’ammissione del Confidi allo stato passivo delle domande tempestive”, sottolineando inoltre che la rinuncia “è anche inammissibile perché condizionata all’accoglimento della nuova domanda di insinuazione”. Si tratta, all’evidenza, di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione. La doglianza in esame si preoccupa di contrastare il primo ordine di ragioni, ma non si cura di criticare in alcun modo gli ulteriori ed autonomi argomenti offerti dal collegio di meritoe sopra riprodotti. Ne discende l’inammissibilità del motivo in esame. In vero, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento del provvedimento (Cass. 9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013). 7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. Ric. 2021 n. 15040 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -5- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat