CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 14717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dal difensore unitamente al provvedimento favorevole alla ricorrente adottato dopo la proposizione del ricorso. 7-42791/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il tribunale per il riesame di Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal p.m., ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., applicava alla ricorrente le misure cautelari dell'obbligo di dimora, con prescrizioni, e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico di ricorso la inosservanza della legge processuale (art. 274, comma 1, lett. b, cod. poc. pen.), non ricorrendo il concreto pericolo di fuga posto dal tribunale a fondamento delle riconosciute esigenze cautelari in relazione al fatto per cui si procede. 1.2. In data 25 febbraio 2022 il difensore della ricorrente comunicava a mezzo p.e.c. alla Cancelleria di questa Corte che il GUP del tribunale di Genova, con ordinanza (allegata alla nota di comunicazione) in data 17 febbraio 2022, aveva revocato le misure cautelari emesse dal tribunale con l'ordinanza qui impugnata (la cui esecuzione era comunque sospesa secondo quanto dispone l'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.), per sopravvenuta carenza di ogni esigenza cautelare. 2. Il ricorso è inammissibile, come richiesto pure dal pubblico ministero presso questa Corte ancorché per motivi diversi da quelli soprauenuti, per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 2.1. Ed invero, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe a lui derivare alcun effetto favorevole. 2.2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata o annullata, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso; da ultimo, v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). Né può rilevare che il provvedimento di revoca sia impugnabile: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 7-42791/2021 3. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P Messini