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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10253/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 18 gennaio 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2019 in relazione a reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 Cod.

Strada, contestati come commessi il 5 gennaio 2015.

Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, volto a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato (ritenendo che la Corte di merito abbia effettuato una valutazione congetturale a fronte degli elementi di dubbio della vicenda) e la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso, in larga parte, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è adeguatamente motivato dalla Corte di merito, in assenza di elementi positivi a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 18 gennaio 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2019 in relazione a reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 Cod. Strada, contestati come commessi il 5 gennaio 2015. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, volto a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato (ritenendo che la Corte di merito abbia effettuato una valutazione congetturale a fronte degli elementi di dubbio della vicenda) e la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, in larga parte, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è adeguatamente motivato dalla Corte di merito, in assenza di elementi positivi a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbrai
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