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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00611/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 maggio 2016, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, e 640-ter cod. pen. e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno patito dalla parte civile.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Giacomini è affidato a quattro motivi, che denunciano: I.) la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla conseguente riduzione della pena; II.) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. in relazione all'assenza di prova quanto all'essere le condotte dell'imputato assistite dall'elemento intenzionale; III.) la violazione di legge in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove; IV) il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena

3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 29 novembre 2021, il difensore della parte civile Banco di Napoli ha fatto pervenire nota con la quale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ha instato per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Le doglianze articolate con il secondo e con il terzo motivo (in punto di prova della responsabilità dell'imputato e della corretta qualificazione giuridica dei fatti dei quali egli è stato ritenuto colpevole, soprattutto in riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati) constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e risultano, pertanto, non solo sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), ma, altresì, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944)

4.2. Il primo e il quarto motivo sono generici, in quanto sviluppati in assenza di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche, essendo state queste - come chiarito nella sentenza impugnata - non solo concesse all'imputato, ma anche riconosciute in regime di prevalenza sulle aggravanti (pag. 4, ultimo capoverso sentenza impugnata)

5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

6. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 maggio 2016, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, e 640-ter cod. pen. e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno patito dalla parte civile. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Giacomini è affidato a quattro motivi, che denunciano: I.) la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla conseguente riduzione della pena; II.) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. in relazione all'assenza di prova quanto all'essere le condotte dell'imputato assistite dall'elemento intenzionale; III.) la violazione di legge in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove; IV) il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 29 novembre 2021, il difensore della parte civile Banco di Napoli ha fatto pervenire nota con la quale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ha instato per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Le doglianze articolate con il secondo e con il terzo motivo (in punto di prova della responsabilità dell'imputato e della corretta qualificazione giuridica dei fatti dei quali egli è stato ritenuto colpevole, soprattutto in riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati) constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e risultano, pertanto, non solo sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), ma, altresì, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944) 4.2. Il primo e il quarto motivo sono generici, in quanto sviluppati in assenza di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche, essendo state queste - come chiarito nella sentenza impugnata - non solo concesse all'imputato, ma anche riconosciute in regime di prevalenza sulle aggravanti (pag. 4, ultimo capoverso sentenza impugnata) 5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. 6. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris