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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04742/2023

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 754/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 18. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 2173/27/15, depositata in data 2 5 maggio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2010 e del p rocesso v erbale di c onstatazione del 24 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrateaveva notificato l' avviso di accertamento a titolo IVA, IRPEF e IRAP, anno di imposta 2004,per recuperare a tassazione le maggiori imposte dovute, con irrogazione delle relative sanzioni , avendo accertato indebite deduzioni di componenti negativi di reddito per complessivi euro 199.569,50 e l'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi euro177.238,90.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina , adita dal contribuente, con sentenza n. 392/1/2012, depositata il 21/6/2012, aveva rigettato il ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, rilevando che la sentenza impugnata, per quanto breve e sintetica, erafondata e sufficientemente motivata . 4.I giudici di secondo grado hanno precisato che la procedura seguita dall'Ufficio, che doveva ricondursi nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo e, dunque, avvalendosi delle presunzioni legali fornite con i dati e gli elementi risultanti dall'attività ispettiva, soddisfaceval'onere della prova e che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni; non spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestati; la statuizione eraassorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un unicomotivo.

6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo incorsi i giudici di secondo grado in un evidente vizio di extrapetizioneed avendo omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di impugnativa addotti dal ricorrente nel proprio atto di appello.

I giudici di secondo grado, in ordine al vizio di extrapetizione, lungi dall'esaminare compiutamente le questioni oggetto del contendere, si erano pronunciati su un'eccezione « totalmente diversa » da quelle sollevate dal contribuente nei precedenti gradi di giudizio ed avevano incentrato l'intera decisione solo ed esclusivamente sulla legittimità del metodo di accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del d .P.R. n . 600/1973, eccezione del tutto estranea alla materia del contendere.In ordine al vizio di omessa pronuncia sui motivi di impugnativa esposti dal contribuente nell'atto di appello, i giudici di secondo grado si erano astenuti da qualsiasi determinazione, tacendo assolutamente su lla eccepita «infondatezza dei rilievi contestati» con il primo motivo dell'atto di appello ( così trascritto nel ricorso: « In via pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi altra contestazione, si eccepisce la nullità assoluta della Sentenza appellata per evidente violazione e/o falsa applicazione delle nonne di cui in epigrafe.

Ed infatti, posto che l'art.112 c.p.c. rientra tra le norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario in quanto compatibili con tale rito, si preme fare rilevare che, nel caso di specie, i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] hanno totalmente disatteso il fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, omettendo di decidere su una precisa domanda di parte decisiva e determinante ai fini della soluzione, almeno in parte, della controversia.

Invero, sebbene, nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente abbia espressamente eccepito la nullità dell'accertamento anche sotto il profilo della presunta omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 177.238,90, i PrimiGiudici, inspiegabilmente, si sono astenuti da qualsiasi pronuncia al riguardo ignorando "sic et simpliciter" le precise argomentazioni di parte.

A conferma di quanto sopra è sufficiente trascrivere integralmente la stringata motivazione della sentenza impugnata laddove i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] giustificano il rigetto del ricorso di parte sulla base del seguente convincimento: "[OSCURATO:PERSONA] condivide l'accertamento posto in essere dai militari della GG.FF. e condiviso dalla Agenzia delle Entrate.

La contabilità tenuta dalla ricorrente è lacunosa e non permette una analitica valutazione dei fatti di gestione.

L'utilizzo di fatture ricevute da ditte sprovviste di una anche minima struttura operativa, le fanno ritenere non attendibili. [OSCURATO:PERSONA] ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio".

Da quanto sopra, risulta appieno che il [OSCURATO:PERSONA], con sorprendente superficialità, non soltanto ha ignorato totalmente un preciso motivo di impugnativa ma, addirittura, ha omesso di esaminare l'aspetto dei maggiori ricavi desunti induttivamente dalle fatture per il ferro sagomato e le puntuali eccezioni di parte non menzionando nemmeno iI nominativo del fornitore, [OSCURATO:PERSONA], ed incentrando l'intera pronuncia unicamente sulla disonestà fiscale del fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Va da sé, quindi, che, poiché la sentenza appellata viola apertamente il principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la stessa è inficiata da nullità assoluta ed insanabile e, come tale, deve essere annullata")» e con il secondo motivo dell'atto di appello («ILLEGIMMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA. [OSCURATO:PERSONA].

In via principale e nel merito, senza recedere dalla superiore pregiudiziale, si ribadisce l'illegittimità dei singoli rilievi contestati.

Al riguardo, per meglio comprendere l'errore di fondo in cui sono incorsi i [OSCURATO:PERSONA], è necessario valutare nel dettaglio i singoli rilievi avuto riguardo alle posizione dei fornitori "[OSCURATO:PERSONA]" (indebitadeduzione di costi) e "[OSCURATO:PERSONA]" (maggiori ricavi).

In particolare: A) Relativamente all'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per € 168.315,00 quali costi relativi a presunte operazioni inesistenti oggetto di fatture fittizie emesse dalla S.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", si fa osservare che, dall'esame della documentazione prodotta nel fascicolo di parte, risulta che, nel corso del 2004, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto diversi contratti d'appalto con la società "[OSCURATO:SOCIETA].", in forza dei quali si è impegnato ad eseguire lavori edili in favore dell'impresa committente.Si tratta, in particolare, dei contratti di appalto del 19/1/2004, 10/5/2004 e 17/9/2004 dai quali si evince che la [OSCURATO:SOCIETA], dovendo realizzare nel Piano di Lottizzazione del Comune di Patti, in C/da [OSCURATO:PERSONA], diversi fabbricati per civile abitazione, ha affidato in appalto all'impresa dell'odierno appellante l'esecuzione delle seguenti opere (Art.1):a) "fornitura e messa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FE B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato (struttura fabbricati e muri di contenimento e paratie), dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.", b) "realizzazione di muratura esterna in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe...omissis...." c) realizzazione di muratura interna del tipo "Tramezzi" con laterizi forati e malta cementizia, compresol'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regolata d'arte (spessore 8 cm); d) realizzazionedi intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm...omissis..; e) Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm....omissis....; f) strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina colorata .....omissis...".Nella buona sostanza, l'impresa committente ha affidato all'impresa Scaglione la realizzazione completa di diversi complessi residenziali; precisamente: a) Lotto D5-cantiere "Piano di lottizzazione Convenzione S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione ft. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 01/2004.

N. 3 unità abitative, superficie totale fabbricato mq 500 circa + terrazze, balconi e portici per 150 mq circa. b) Lotto ED8 cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione ft. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 35/2004.

N. 1 unità abitativa, superficie totale fabbricato mq. 600 circa + terrazze, balconi e portici per 200 mq circa. c) Lotti E6I° e E6II° cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di diversi fabbricati di civile abitazione di cui alle C.E. n. 22/2004 del 04/5/2004 e 23/2004 del 04/5/2004.

Orbene, è stata proprio la realizzazione di tali edifici che ha indotto l'odierno appellante, privo di adeguati mezzi propri, a rivolgersi alla [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (ME), [OSCURATO:PERSONA], n. 94, ditta operante nello stesso settore delle costruzioni edili, affidandole in sub-appalto la realizzazione degli edifici della [OSCURATO:SOCIETA]..

Ciò posto, è indubbio che, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo di parte, le unità immobiliari oggetto di appalto sono state interamente realizzate dall'odierno appellante, conformemente a quanto convenuto con la società committente ed i relativi immobili sono stati venduti.

Tale circostanza, certa ed incontrovertibile, giustifica appieno l'emissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle fatture passive (10) contestate, pari a complessivi € 168.315,00; fatture relative, per l'appunto, ai "lavori di muratura ed intonaci" effettuati nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA].

Fatta questa doverosa precisazione, necessario corollario al fine di comprendere l'esatta natura dei rapporti intercorrenti tra l'odierno appellante e la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], è di tutta evidenza che tali fatture, lungi dal fare riferimento a presunte operazioni fittizie, afferiscono "operazioni" effettivamente eseguite, a fronte delle quali, lo Scaglione, nell'esercizio della propria attività d'impresa, ha sostenuto i relativi costi.

Invero, il fatto che, come constatato dalla Guardia di Finanza (Vedi: P.V.C. del 12/01/2010), la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2004 e successivi, non ha presentato le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, né ha esibito,in sede di verifica, documenti e/o scritture contabili ad eccezione del libro matricola, sono circostanze che, seppure veritiere, non incidono minimamente sull'effettività delle operazioni, dato certo ed incontrovertibile, inspiegabilmente ignorato dalla G.di F..[OSCURATO:PERSONA], infatti, anziché circoscrivere le indagini alla mera constatazione della disonestà fiscale tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., evasore totale, avrebbero potuto e dovuto constatare "de visu" l'effettiva realizzazione delle opere cui si riferiscono i costi disconosciuti.

Di contro, invece, nulla di tutto questo è stato fatto ragion per cui l'A.F., recependo acriticamente i rilievi della G.di F., ha omesso di dimostrare per facta concludentia l'effettiva inesistenza delle operazioni contestate, con ciò venendo meno all'onere della prova a suo carico.

Tale assunto trova piena conferma nell'ormai consolidato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte secondo cui "In ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture in realtà non sono mai state poste in essere, sicché i costi in esse documentati non possono essere dedotti dal contribuente, né il diritto alla detrazione dell'IVA effettivamente versata possa essere, in concreto, riconosciuto; solo se l'amministrazione fornisca validi elementi -alla stregua del D.P.R. n. 633 del 1972, art.54 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (nel testo applicabile ratione temporis)-per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate." (Vedi: Cassazione civile, Sez. Trib., 26/10/2012, n. 18446; Cass.civile, Sez. Trib., 12/5/2011 n. 10414).

Ed ancora, la stessa Corte di Cassazione, esaminando l'aspetto della tutela del contribuente inconsapevole della cattiva condotta fiscale altrui, ha ribadito che deve esserne salvaguardata la buona fede nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo adottato l'ordinaria diligenza, sia comunque incorso in un circuito fraudolento del quale, tuttavia, non può essere ritenuto responsabile.

In particolare, i Giudici di Legittimità hanno precisato che il contribuente non può essere chiamato in causa per fatti che siano al di fuori del proprio controllo o, comunque, estranei alla propria sfera cognitiva quali, per l'appunto, gli eventi che riguardano le transazioni a monte di quella che lo vede coinvolto (rectius: versamenti di imposte e presentazioni di dichiarazioni da parte della ditta con la quale sono stati intrattenuti i rapporti commerciali).

Da ultimo, poi, anche la Corte di Giustizia UE, in materia di diniego del diritto di detrazione, ha inequivocabilmente affermato che: "Siccome il diniego del diritto di detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessioni." (Vedi: Corte Giustizia UE, Sez.III, Pres. e Rel.

Silva de Lapuerta-Sent. causa C-285/11 del 06/12/2012).

In definitiva, è ormai principio consolidato quello secondo cui "Gravapreviamente sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi di prova a sostegnodell'affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono mai state poste in essere" (Vedi: Cass.

Civile, Sez. Trib., 25/3/2011, n. 6943).

Ebbene, nel caso di specie è indubbio che i superiori principi sono stati manifestamente ignorati atteso che, come innanzi dimostrato, i Verbalizzanti, prima, e l'A.F., poi, non hanno fornito alcuna prova positiva della mancata realizzazione delle opere edili cui si riferiscono i costi indebitamente disconosciuti.

Di contro, invece, è lo stesso appellante a dimostrare documentalmente l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono le fatture passive emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con ciò fugando ogni dubbio sull'illegittimità del recupero operato dall'A.F..

Errata, pertanto, è la pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] allorché, lungi dal valutare, in concreto, le prove fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla circostanza che "le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono mai state poste in essere", si limita astatuire che l'odierno appellante "non fornisce concreti argomenti di prova che attestino l'effettiva fornitura di servizi e materiali"; pronunciamento questo che, di fatto, determina un'arbitraria inversione dell'onere della prova.

B) Relativamente all'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 177.238,90, si fa osservare che si tratta di un rilievo destituito del benché minimo fondamento, frutto di un'arbitraria ricostruzione induttiva operata dalla G.di F..

Invero, non si comprende in forza di quale ragionamento i Verbalizzanti abbiano ritenuto che le fatture passive emesse dalla Ditta "[OSCURATO:PERSONA]", fornitrice di ferro sagomato, costituiscano ricavi non dichiarati sol perché le stesse ”non riportano indicazioni e/o riferimenti circa il luogo di destinazione dei beni e/o servizi acquistati" (Vedi: Fgl. n. 5 del P.V.C. del 24/3/2010).

Precisando, inoltre, che " tale circostanza non permette di individuare l'esatta destinazione finale dei beni e/o servizi acquistati dalla ditta in verifica tenuto anche conto che non risultano riferimenti ad eventuali documenti di trasporto e che tutti i componenti negativi di reddito vengono rilevati dalla parte senza nessuna ripartizione/distinzione per singolo cantiere.".

Tali affermazioni, com'è agevole constatare, non costituiscono giustificazioni plausibili tali da legittimare l'assunto secondo cui detti costi, sebbene non contestati e, quindi, effettivi, costituirebbero, per lo stesso importo, "ricavi non dichiarati".

Ed invero, la circostanza della mancata indicazione del cantiere cui le forniture di ferro sagomato erano destinate non può costituire elemento indiziario ai fini di una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi; ciò per un duplice ordine di motivi: a) innanzitutto è provata per tabulas l'esistenza di diversi cantieri tutti nella C/da S. Spirito del Comune di Patti; cantieri che afferiscono alla realizzazione di opere che necessitano l'utilizzo del ferro sagomato (costruzioni di edifici).

Né, tantomeno, la Guardia di Finanza ha constatato in capo alla ditta verificata l'esistenza di cantieri diversi da quelli ut supra indicati.

Peraltro, le stesse [OSCURATO:PERSONA] tacciono sulle rimanenze finali dell'anno relative a fabbricati in corso di costruzione e materiali (€ 1.735.989,00 rigo RF68 UnicoPF/2005 per l'anno 2004); rimanenze che, sebbene concorrano a formare il reddito d'impresa, stante la loro collocazione tra le poste attive del bilancio, non costituiscono in gergo tecnico "ricavi" fino al momento della vendita del fabbricato ultimato tramite rogito notarile.

E' ovvio, quindi, che l'equazione costo del ferro = maggiori ricavi non dichiarati è priva di qualsivoglia riscontro in fatto ed in diritto. b) In secondo luogo, il riferimento alla mancata indicazione, nel corpo delle fatture, degli estremi dei D.D.T., è del tutto inconducente se si considera la vicenda nel suo complesso.

Ed infatti, dall'esame del P.V.C. della Guardia di Finanza, risulta certo ed incontrovertibile: 1) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato, in appalto, degli edifici per conto della [OSCURATO:SOCIETA].; 2) che per la costruzione dei predetti si è reso necessario l'uso di profilati in ferro sagomato; 3) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'unico fornitore di tali manufatti; 4) che la ditta [OSCURATO:PERSONA], nel 2004, non aveva altri cantieri oltre quelli di C/da S. Spirito; 5) che nessuna contestazione è stata mossa con riferimento al prezzo ed ai quantitativi di ferro oggetto di fatturazione.

Dai superiori assunti emerge chiaramente che la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dalle [OSCURATO:PERSONA] non è altro che una semplice presunzione arbitraria, priva di qualsiasi riscontro probatorio circa la loro effettiva produzione da parte dell'appellante.

Da quanto sopra risulta appieno l'evidente illegittimità e l'infondatezza dell'intera verifica fiscale e, pertanto, sia la sentenza opposta che l'originario avviso di accertamento vanno integralmente annullati» ). 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Non sussiste, invero, il vizio di extrapetizione denunciato che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616), circostanza, nel caso in esame, che non si è verificata, non avendo il giudice di merito sostituitoi fatti costitutivi della pretesa («causa petendi») ed emesso un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato). 1.3Come è stato affermato da questa Corte, anche di recente, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel quale si risolve il denunciato vizio di extrapetizione,riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.,26 gennaio 2021, n. 1616). 1.4 Non sussiste nemmeno il denunciato vizio di omessa pronuncia, che, come costantemente ribadito da questa Corte, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422;Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., 25 gennaio 2018, n.1876). 1.5 Nella vicenda che ci occupa, è evidente come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le questioni di merito dedotte con il motivo di appello, con il quale il contribuente, per quel che rileva in questa sede, aveva rilevato la nullità della sentenza impugnata per l'infondatezza dei rilievi contestati e l'illegittimità dell'atto impugnatoper difetto di motivazione e carenza di supporto probatorio, osservando che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non erano in grado da sole di dimostrare l'evasione di presunti ricavi e che mancavano elementi di prova della sussistenza delle indebite deduzioni di componenti negativi e della omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).

Nello specifico, i giudici di appello, sulla premessa di quanto dedotto dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni (« la società [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbero stati subappaltati i lavori di edificazione, in sede di verifica fiscale, non ha presentato le rituali dichiarazioni dei redditi (Unico 760 e relativi 770) dal 2004 al 2008 e che non ha esibito le scritture contabili, non provando di disporre di una effettiva struttura operativa.Sul punto, riguardo le fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA], il contribuente non ha fornito elementi di prova che attestino l'effettiva fornitura di servizi, di materiali e di capacità produttiva, per cui, secondo l'ufficio, si può ritenere che il contribuente ha utilizzato fatture fittizie e desumere la sussistenza di indebite deduzioni di componenti negativi ed omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito, anche sulla scorta di presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti.Allo stesso modo, non portando alcuna indicazione di inerenza alcuni ricavi ottenuti dalle vendite hanno trovato corrispondenza con quelli contabilizzati, sono stati induttivamente determinati come componenti positivi di reddito omessi ») hanno affermato che l'accertamento analitico-induttivo eseguito dall'Ufficio si fondava su presunzioni legali e soddisfaceva l'onere della provae che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni, né spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestatie tale statuizione era assorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto. 1.6 Non è superfluo rilevare che , secondo l'orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art.360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ..

L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268). 1.7 Nella vicenda che ci o ccupa, è all'evidenza come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le domande formulate dal contribuente, rigettandole integralmente; dunque si tratta , non di omessa pronuncia, bensì di carenza di motivazione (anche sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi)e poiché il motivo in esame si palesa centrato sulla violazione della legge processuale è inammissibile.

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liqui date come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 754/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 18. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 2173/27/15, depositata in data 2 5 maggio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2010 e del p rocesso v erbale di c onstatazione del 24 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrateaveva notificato l' avviso di accertamento a titolo IVA, IRPEF e IRAP, anno di imposta 2004,per recuperare a tassazione le maggiori imposte dovute, con irrogazione delle relative sanzioni , avendo accertato indebite deduzioni di componenti negativi di reddito per complessivi euro 199.569,50 e l'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi euro177.238,90. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina , adita dal contribuente, con sentenza n. 392/1/2012, depositata il 21/6/2012, aveva rigettato il ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, rilevando che la sentenza impugnata, per quanto breve e sintetica, erafondata e sufficientemente motivata . 4.I giudici di secondo grado hanno precisato che la procedura seguita dall'Ufficio, che doveva ricondursi nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo e, dunque, avvalendosi delle presunzioni legali fornite con i dati e gli elementi risultanti dall'attività ispettiva, soddisfaceval'onere della prova e che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni; non spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestati; la statuizione eraassorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un unicomotivo. 6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., essendo incorsi i giudici di secondo grado in un evidente vizio di extrapetizioneed avendo omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi di impugnativa addotti dal ricorrente nel proprio atto di appello. I giudici di secondo grado, in ordine al vizio di extrapetizione, lungi dall'esaminare compiutamente le questioni oggetto del contendere, si erano pronunciati su un'eccezione « totalmente diversa » da quelle sollevate dal contribuente nei precedenti gradi di giudizio ed avevano incentrato l'intera decisione solo ed esclusivamente sulla legittimità del metodo di accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del d .P.R. n . 600/1973, eccezione del tutto estranea alla materia del contendere.In ordine al vizio di omessa pronuncia sui motivi di impugnativa esposti dal contribuente nell'atto di appello, i giudici di secondo grado si erano astenuti da qualsiasi determinazione, tacendo assolutamente su lla eccepita «infondatezza dei rilievi contestati» con il primo motivo dell'atto di appello ( così trascritto nel ricorso: « In via pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi altra contestazione, si eccepisce la nullità assoluta della Sentenza appellata per evidente violazione e/o falsa applicazione delle nonne di cui in epigrafe. Ed infatti, posto che l'art.112 c.p.c. rientra tra le norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario in quanto compatibili con tale rito, si preme fare rilevare che, nel caso di specie, i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] hanno totalmente disatteso il fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, omettendo di decidere su una precisa domanda di parte decisiva e determinante ai fini della soluzione, almeno in parte, della controversia. Invero, sebbene, nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente abbia espressamente eccepito la nullità dell'accertamento anche sotto il profilo della presunta omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 177.238,90, i PrimiGiudici, inspiegabilmente, si sono astenuti da qualsiasi pronuncia al riguardo ignorando "sic et simpliciter" le precise argomentazioni di parte. A conferma di quanto sopra è sufficiente trascrivere integralmente la stringata motivazione della sentenza impugnata laddove i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] giustificano il rigetto del ricorso di parte sulla base del seguente convincimento: "[OSCURATO:PERSONA] condivide l'accertamento posto in essere dai militari della GG.FF. e condiviso dalla Agenzia delle Entrate. La contabilità tenuta dalla ricorrente è lacunosa e non permette una analitica valutazione dei fatti di gestione. L'utilizzo di fatture ricevute da ditte sprovviste di una anche minima struttura operativa, le fanno ritenere non attendibili. [OSCURATO:PERSONA] ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio". Da quanto sopra, risulta appieno che il [OSCURATO:PERSONA], con sorprendente superficialità, non soltanto ha ignorato totalmente un preciso motivo di impugnativa ma, addirittura, ha omesso di esaminare l'aspetto dei maggiori ricavi desunti induttivamente dalle fatture per il ferro sagomato e le puntuali eccezioni di parte non menzionando nemmeno iI nominativo del fornitore, [OSCURATO:PERSONA], ed incentrando l'intera pronuncia unicamente sulla disonestà fiscale del fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Va da sé, quindi, che, poiché la sentenza appellata viola apertamente il principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la stessa è inficiata da nullità assoluta ed insanabile e, come tale, deve essere annullata")» e con il secondo motivo dell'atto di appello («ILLEGIMMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA. [OSCURATO:PERSONA]. In via principale e nel merito, senza recedere dalla superiore pregiudiziale, si ribadisce l'illegittimità dei singoli rilievi contestati. Al riguardo, per meglio comprendere l'errore di fondo in cui sono incorsi i [OSCURATO:PERSONA], è necessario valutare nel dettaglio i singoli rilievi avuto riguardo alle posizione dei fornitori "[OSCURATO:PERSONA]" (indebitadeduzione di costi) e "[OSCURATO:PERSONA]" (maggiori ricavi). In particolare: A) Relativamente all'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per € 168.315,00 quali costi relativi a presunte operazioni inesistenti oggetto di fatture fittizie emesse dalla S.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", si fa osservare che, dall'esame della documentazione prodotta nel fascicolo di parte, risulta che, nel corso del 2004, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto diversi contratti d'appalto con la società "[OSCURATO:SOCIETA].", in forza dei quali si è impegnato ad eseguire lavori edili in favore dell'impresa committente.Si tratta, in particolare, dei contratti di appalto del 19/1/2004, 10/5/2004 e 17/9/2004 dai quali si evince che la [OSCURATO:SOCIETA], dovendo realizzare nel Piano di Lottizzazione del Comune di Patti, in C/da [OSCURATO:PERSONA], diversi fabbricati per civile abitazione, ha affidato in appalto all'impresa dell'odierno appellante l'esecuzione delle seguenti opere (Art.1):a) "fornitura e messa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FE B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato (struttura fabbricati e muri di contenimento e paratie), dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.", b) "realizzazione di muratura esterna in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe...omissis...." c) realizzazione di muratura interna del tipo "Tramezzi" con laterizi forati e malta cementizia, compresol'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regolata d'arte (spessore 8 cm); d) realizzazionedi intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm...omissis..; e) Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm....omissis....; f) strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina colorata .....omissis...".Nella buona sostanza, l'impresa committente ha affidato all'impresa Scaglione la realizzazione completa di diversi complessi residenziali; precisamente: a) Lotto D5-cantiere "Piano di lottizzazione Convenzione S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione ft. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 01/2004. N. 3 unità abitative, superficie totale fabbricato mq 500 circa + terrazze, balconi e portici per 150 mq circa. b) Lotto ED8 cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione a una elevazione ft. + cantinato e seminterrato di cui alla C.E. n. 35/2004. N. 1 unità abitativa, superficie totale fabbricato mq. 600 circa + terrazze, balconi e portici per 200 mq circa. c) Lotti E6I° e E6II° cantiere "Piano di [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]", Comune di Patti, relativo alla costruzione di diversi fabbricati di civile abitazione di cui alle C.E. n. 22/2004 del 04/5/2004 e 23/2004 del 04/5/2004. Orbene, è stata proprio la realizzazione di tali edifici che ha indotto l'odierno appellante, privo di adeguati mezzi propri, a rivolgersi alla [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (ME), [OSCURATO:PERSONA], n. 94, ditta operante nello stesso settore delle costruzioni edili, affidandole in sub-appalto la realizzazione degli edifici della [OSCURATO:SOCIETA].. Ciò posto, è indubbio che, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo di parte, le unità immobiliari oggetto di appalto sono state interamente realizzate dall'odierno appellante, conformemente a quanto convenuto con la società committente ed i relativi immobili sono stati venduti. Tale circostanza, certa ed incontrovertibile, giustifica appieno l'emissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle fatture passive (10) contestate, pari a complessivi € 168.315,00; fatture relative, per l'appunto, ai "lavori di muratura ed intonaci" effettuati nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA]. Fatta questa doverosa precisazione, necessario corollario al fine di comprendere l'esatta natura dei rapporti intercorrenti tra l'odierno appellante e la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], è di tutta evidenza che tali fatture, lungi dal fare riferimento a presunte operazioni fittizie, afferiscono "operazioni" effettivamente eseguite, a fronte delle quali, lo Scaglione, nell'esercizio della propria attività d'impresa, ha sostenuto i relativi costi. Invero, il fatto che, come constatato dalla Guardia di Finanza (Vedi: P.V.C. del 12/01/2010), la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2004 e successivi, non ha presentato le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, né ha esibito,in sede di verifica, documenti e/o scritture contabili ad eccezione del libro matricola, sono circostanze che, seppure veritiere, non incidono minimamente sull'effettività delle operazioni, dato certo ed incontrovertibile, inspiegabilmente ignorato dalla G.di F..[OSCURATO:PERSONA], infatti, anziché circoscrivere le indagini alla mera constatazione della disonestà fiscale tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., evasore totale, avrebbero potuto e dovuto constatare "de visu" l'effettiva realizzazione delle opere cui si riferiscono i costi disconosciuti. Di contro, invece, nulla di tutto questo è stato fatto ragion per cui l'A.F., recependo acriticamente i rilievi della G.di F., ha omesso di dimostrare per facta concludentia l'effettiva inesistenza delle operazioni contestate, con ciò venendo meno all'onere della prova a suo carico. Tale assunto trova piena conferma nell'ormai consolidato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte secondo cui "In ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture in realtà non sono mai state poste in essere, sicché i costi in esse documentati non possono essere dedotti dal contribuente, né il diritto alla detrazione dell'IVA effettivamente versata possa essere, in concreto, riconosciuto; solo se l'amministrazione fornisca validi elementi -alla stregua del D.P.R. n. 633 del 1972, art.54 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (nel testo applicabile ratione temporis)-per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, si sposterà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate." (Vedi: Cassazione civile, Sez. Trib., 26/10/2012, n. 18446; Cass.civile, Sez. Trib., 12/5/2011 n. 10414). Ed ancora, la stessa Corte di Cassazione, esaminando l'aspetto della tutela del contribuente inconsapevole della cattiva condotta fiscale altrui, ha ribadito che deve esserne salvaguardata la buona fede nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo adottato l'ordinaria diligenza, sia comunque incorso in un circuito fraudolento del quale, tuttavia, non può essere ritenuto responsabile. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno precisato che il contribuente non può essere chiamato in causa per fatti che siano al di fuori del proprio controllo o, comunque, estranei alla propria sfera cognitiva quali, per l'appunto, gli eventi che riguardano le transazioni a monte di quella che lo vede coinvolto (rectius: versamenti di imposte e presentazioni di dichiarazioni da parte della ditta con la quale sono stati intrattenuti i rapporti commerciali). Da ultimo, poi, anche la Corte di Giustizia UE, in materia di diniego del diritto di detrazione, ha inequivocabilmente affermato che: "Siccome il diniego del diritto di detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessioni." (Vedi: Corte Giustizia UE, Sez.III, Pres. e Rel. Silva de Lapuerta-Sent. causa C-285/11 del 06/12/2012). In definitiva, è ormai principio consolidato quello secondo cui "Gravapreviamente sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi di prova a sostegnodell'affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono mai state poste in essere" (Vedi: Cass. Civile, Sez. Trib., 25/3/2011, n. 6943). Ebbene, nel caso di specie è indubbio che i superiori principi sono stati manifestamente ignorati atteso che, come innanzi dimostrato, i Verbalizzanti, prima, e l'A.F., poi, non hanno fornito alcuna prova positiva della mancata realizzazione delle opere edili cui si riferiscono i costi indebitamente disconosciuti. Di contro, invece, è lo stesso appellante a dimostrare documentalmente l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono le fatture passive emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con ciò fugando ogni dubbio sull'illegittimità del recupero operato dall'A.F.. Errata, pertanto, è la pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] allorché, lungi dal valutare, in concreto, le prove fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla circostanza che "le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono mai state poste in essere", si limita astatuire che l'odierno appellante "non fornisce concreti argomenti di prova che attestino l'effettiva fornitura di servizi e materiali"; pronunciamento questo che, di fatto, determina un'arbitraria inversione dell'onere della prova. B) Relativamente all'omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito per complessivi € 177.238,90, si fa osservare che si tratta di un rilievo destituito del benché minimo fondamento, frutto di un'arbitraria ricostruzione induttiva operata dalla G.di F.. Invero, non si comprende in forza di quale ragionamento i Verbalizzanti abbiano ritenuto che le fatture passive emesse dalla Ditta "[OSCURATO:PERSONA]", fornitrice di ferro sagomato, costituiscano ricavi non dichiarati sol perché le stesse ”non riportano indicazioni e/o riferimenti circa il luogo di destinazione dei beni e/o servizi acquistati" (Vedi: Fgl. n. 5 del P.V.C. del 24/3/2010). Precisando, inoltre, che " tale circostanza non permette di individuare l'esatta destinazione finale dei beni e/o servizi acquistati dalla ditta in verifica tenuto anche conto che non risultano riferimenti ad eventuali documenti di trasporto e che tutti i componenti negativi di reddito vengono rilevati dalla parte senza nessuna ripartizione/distinzione per singolo cantiere.". Tali affermazioni, com'è agevole constatare, non costituiscono giustificazioni plausibili tali da legittimare l'assunto secondo cui detti costi, sebbene non contestati e, quindi, effettivi, costituirebbero, per lo stesso importo, "ricavi non dichiarati". Ed invero, la circostanza della mancata indicazione del cantiere cui le forniture di ferro sagomato erano destinate non può costituire elemento indiziario ai fini di una ricostruzione induttiva di maggiori ricavi; ciò per un duplice ordine di motivi: a) innanzitutto è provata per tabulas l'esistenza di diversi cantieri tutti nella C/da S. Spirito del Comune di Patti; cantieri che afferiscono alla realizzazione di opere che necessitano l'utilizzo del ferro sagomato (costruzioni di edifici). Né, tantomeno, la Guardia di Finanza ha constatato in capo alla ditta verificata l'esistenza di cantieri diversi da quelli ut supra indicati. Peraltro, le stesse [OSCURATO:PERSONA] tacciono sulle rimanenze finali dell'anno relative a fabbricati in corso di costruzione e materiali (€ 1.735.989,00 rigo RF68 UnicoPF/2005 per l'anno 2004); rimanenze che, sebbene concorrano a formare il reddito d'impresa, stante la loro collocazione tra le poste attive del bilancio, non costituiscono in gergo tecnico "ricavi" fino al momento della vendita del fabbricato ultimato tramite rogito notarile. E' ovvio, quindi, che l'equazione costo del ferro = maggiori ricavi non dichiarati è priva di qualsivoglia riscontro in fatto ed in diritto. b) In secondo luogo, il riferimento alla mancata indicazione, nel corpo delle fatture, degli estremi dei D.D.T., è del tutto inconducente se si considera la vicenda nel suo complesso. Ed infatti, dall'esame del P.V.C. della Guardia di Finanza, risulta certo ed incontrovertibile: 1) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato, in appalto, degli edifici per conto della [OSCURATO:SOCIETA].; 2) che per la costruzione dei predetti si è reso necessario l'uso di profilati in ferro sagomato; 3) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'unico fornitore di tali manufatti; 4) che la ditta [OSCURATO:PERSONA], nel 2004, non aveva altri cantieri oltre quelli di C/da S. Spirito; 5) che nessuna contestazione è stata mossa con riferimento al prezzo ed ai quantitativi di ferro oggetto di fatturazione. Dai superiori assunti emerge chiaramente che la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dalle [OSCURATO:PERSONA] non è altro che una semplice presunzione arbitraria, priva di qualsiasi riscontro probatorio circa la loro effettiva produzione da parte dell'appellante. Da quanto sopra risulta appieno l'evidente illegittimità e l'infondatezza dell'intera verifica fiscale e, pertanto, sia la sentenza opposta che l'originario avviso di accertamento vanno integralmente annullati» ). 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Non sussiste, invero, il vizio di extrapetizione denunciato che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616), circostanza, nel caso in esame, che non si è verificata, non avendo il giudice di merito sostituitoi fatti costitutivi della pretesa («causa petendi») ed emesso un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato). 1.3Come è stato affermato da questa Corte, anche di recente, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nel quale si risolve il denunciato vizio di extrapetizione,riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass.,26 gennaio 2021, n. 1616). 1.4 Non sussiste nemmeno il denunciato vizio di omessa pronuncia, che, come costantemente ribadito da questa Corte, è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422;Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., 25 gennaio 2018, n.1876). 1.5 Nella vicenda che ci occupa, è evidente come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le questioni di merito dedotte con il motivo di appello, con il quale il contribuente, per quel che rileva in questa sede, aveva rilevato la nullità della sentenza impugnata per l'infondatezza dei rilievi contestati e l'illegittimità dell'atto impugnatoper difetto di motivazione e carenza di supporto probatorio, osservando che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non erano in grado da sole di dimostrare l'evasione di presunti ricavi e che mancavano elementi di prova della sussistenza delle indebite deduzioni di componenti negativi e della omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Nello specifico, i giudici di appello, sulla premessa di quanto dedotto dall'Ufficio nella memoria di controdeduzioni (« la società [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbero stati subappaltati i lavori di edificazione, in sede di verifica fiscale, non ha presentato le rituali dichiarazioni dei redditi (Unico 760 e relativi 770) dal 2004 al 2008 e che non ha esibito le scritture contabili, non provando di disporre di una effettiva struttura operativa.Sul punto, riguardo le fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA], il contribuente non ha fornito elementi di prova che attestino l'effettiva fornitura di servizi, di materiali e di capacità produttiva, per cui, secondo l'ufficio, si può ritenere che il contribuente ha utilizzato fatture fittizie e desumere la sussistenza di indebite deduzioni di componenti negativi ed omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito, anche sulla scorta di presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti.Allo stesso modo, non portando alcuna indicazione di inerenza alcuni ricavi ottenuti dalle vendite hanno trovato corrispondenza con quelli contabilizzati, sono stati induttivamente determinati come componenti positivi di reddito omessi ») hanno affermato che l'accertamento analitico-induttivo eseguito dall'Ufficio si fondava su presunzioni legali e soddisfaceva l'onere della provae che il contribuente non era stato in grado di contrastare le presunzioni dell'accertamento, non fornendo idonei mezzi probatori atti a ingenerare certezza alle sue ragioni, né spettava al Collegio operare un esame incrociato dei dati contabili al fine di ricostruire il contenuto e la fondatezza dei fatti contestatie tale statuizione era assorbente di tutti gli altri motivi di fatto e di diritto. 1.6 Non è superfluo rilevare che , secondo l'orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art.360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268). 1.7 Nella vicenda che ci o ccupa, è all'evidenza come la commissione tributaria regionale abbia preso in esame le domande formulate dal contribuente, rigettandole integralmente; dunque si tratta , non di omessa pronuncia, bensì di carenza di motivazione (anche sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi)e poiché il motivo in esame si palesa centrato sulla violazione della legge processuale è inammissibile. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liqui date come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà
Sentenza Cassazione n. 04742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris