CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 40764/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVA Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Genova confermava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del pericolo cautelare e della proporzionalità della misura: non sarebbe stata individuata una "prossima occasione per delinquere" e non sarebbe stata valutata adeguatamente la personalità del ricorrente, incensurato; inoltre era stato ritenuto che l'attività illecita contestata si svolgesse in casa, circostanza che sarebbe smentita dalle emergenze procedimentali e che legittimerebbe la applicazione della cautela domiciliare, meno afflittiva. 1.2. Il ricorso non è ammissibile in quanto non si confronta con la giurisprudenza - di gran lunga prevalente - della Corte di cessazione, secondo cui Le doglianze in ordine alla attualità del pericolo cautelare non si confrontano con la prevalente e condivisa giurisprudenza secondo cui il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esule dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566 - OSez. 1 - , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122 - OSez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale offriva una accurata e persuasiva motivazione in ordine alla attualità del pericolo rilevando come la possibile reiterazione fosse prevedibile in relazione alla dimostrata mancanza in capo al Criscuolo di fonti di reddito lecite, circostanza che - unitamente alla dimostrata disponibilità di somme dì illecita provenienza - dimostravano un radicato e non occasionale inserimento del ricorrente negli ambienti malavitosi; il che rendeva inadeguato anche il contenimento attraverso gli arresti domiciliari dato che gli elementi di prova raccolti indicavano come il ricorrente avesse stabilito nella propria abitazione la base per la gestione dei suoi traffici (pag. 6 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Ro