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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 1980

Cassazione n. 08902/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1980 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Tpf il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-fla concluso chiedendo ctaA.4.4 4--- ìC7—. . udito il difensore l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso l'indicata sentenza propone ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

La Corte d'appello nega il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico della ricorrente.

Si osserva che si tratta di quattro condanne, a pena pecuniaria, che, comunque, quanto all'entità irrogata, complessivamente, operato il ragguaglio, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Una di queste, poi, è condanna inflitta da giudice di pace, che si estingue decorso il termine di anni cinque dal passaggio in giudicato e, comunque, si tratta di sentenza di condanna in relazione alla quale l'imputata ha beneficiato dell'indulto.

Altre due pronunce sono decreti penali di condanna non opposti, per i quali sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato, mentre la condanna irrogata dal Tribunale di Napoli al pagamento della somma di euro trecento di multa, compresa quella di cui al presente giudizio, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La motivazione è stringata e, secondo la ricorrente, non renderebbe conto, adeguatamente, del necessario giudizio prognostico che il giudice deve operare circa il futuro comportamento del condannato, basando la prognosi negativa solo sulla presenza dei precedenti penali e non valutando anche i criteri di cui all'art. 133 cod, pen. e, in particolare, il comportamento post delictum avendo la Mangiapia pagato quanto dovuto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, come convertivo, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte di legittimità ha infatti, affermato il principio consolidato secondo il quale il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (tra le altre nel medesimo senso, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184).

Sul giudizio prognostico negativo, invero, la motivazione appare congrua e non manifestamente illogica e considera la reiterazione di condotte punite penalmente (indicate come pari a tre), quale elemento ostativo alla concessione del beneficio.

Tanto, quindi, indipendentemente dal dedotto mancato superamento del limite massimo di pena che, operato il ragguaglio, consentirebbe, in astratto, l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

Alla stregua di quanto osservato, dunque, il motivo si appalesa aspecifico, giacché non considera che la Corte di merito ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena, evidenziando che non era possibile una prognosi positiva circa la condotta futura dell'imputata, tenuto conto del numero dei precedenti.

Tanto, evidentemente prescindendo da eventi successivi, intervenuti ad incidere sugli effetti penali delle condanne riportate.

Si sottolinea che si tratta di ratio decidendi non avversata specificamente soffermandosi, il ricorrente, soltanto sul mancato superamento dell'entità della pena massima di cui all'art. 163 cod. pen. 1.1.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la motivazione, sia pure stringata, risponde ai canoni fissati da questa Corte di legittimità e non risulta né apparente né manifestamente illogica.

2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1980 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Tpf il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-fla concluso chiedendo ctaA.4.4 4--- ìC7—. . udito il difensore l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso l'indicata sentenza propone ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. La Corte d'appello nega il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico della ricorrente. Si osserva che si tratta di quattro condanne, a pena pecuniaria, che, comunque, quanto all'entità irrogata, complessivamente, operato il ragguaglio, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Una di queste, poi, è condanna inflitta da giudice di pace, che si estingue decorso il termine di anni cinque dal passaggio in giudicato e, comunque, si tratta di sentenza di condanna in relazione alla quale l'imputata ha beneficiato dell'indulto. Altre due pronunce sono decreti penali di condanna non opposti, per i quali sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato, mentre la condanna irrogata dal Tribunale di Napoli al pagamento della somma di euro trecento di multa, compresa quella di cui al presente giudizio, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La motivazione è stringata e, secondo la ricorrente, non renderebbe conto, adeguatamente, del necessario giudizio prognostico che il giudice deve operare circa il futuro comportamento del condannato, basando la prognosi negativa solo sulla presenza dei precedenti penali e non valutando anche i criteri di cui all'art. 133 cod, pen. e, in particolare, il comportamento post delictum avendo la Mangiapia pagato quanto dovuto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, come convertivo, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha infatti, affermato il principio consolidato secondo il quale il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (tra le altre nel medesimo senso, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). Sul giudizio prognostico negativo, invero, la motivazione appare congrua e non manifestamente illogica e considera la reiterazione di condotte punite penalmente (indicate come pari a tre), quale elemento ostativo alla concessione del beneficio. Tanto, quindi, indipendentemente dal dedotto mancato superamento del limite massimo di pena che, operato il ragguaglio, consentirebbe, in astratto, l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Alla stregua di quanto osservato, dunque, il motivo si appalesa aspecifico, giacché non considera che la Corte di merito ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena, evidenziando che non era possibile una prognosi positiva circa la condotta futura dell'imputata, tenuto conto del numero dei precedenti. Tanto, evidentemente prescindendo da eventi successivi, intervenuti ad incidere sugli effetti penali delle condanne riportate. Si sottolinea che si tratta di ratio decidendi non avversata specificamente soffermandosi, il ricorrente, soltanto sul mancato superamento dell'entità della pena massima di cui all'art. 163 cod. pen. 1.1.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la motivazione, sia pure stringata, risponde ai canoni fissati da questa Corte di legittimità e non risulta né apparente né manifestamente illogica. 2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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